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Dal mondo

Qatar: sul tranfer price linee guida
al debutto secondo Ocse

Si tratta del primo documento messo a punto tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo Persico

qatar e luxur resort
L’autorità fiscale del Qatar, il Qatar Financial Centre (QFC), ha recentemente pubblicato un manuale sul transfer pricing, che contiene indicazioni di prassi, quindi non vincolanti, per l’applicazione delle norme vigenti in materia di prezzi di trasferimento, di cui agli articoli 47-59 della parte 8 del QFC Tax Regulations.
Queste linee guida sul transfer pricing sono le prime emanate tra i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico del quale fanno parte Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.
Il manuale si focalizza in particolare sulle operazioni finanziarie, sulla thin capitalization, con particolare attenzione agli istituti di credito ed alle imprese assicurative esaminando persino l’attribuzione di capitale ed asset alle stabili organizzazioni bancarie e di imprese assicurative, cui l’OCSE ha dedicato specifiche parti del Report on attribution of profits to permanent establishments del 2010.
 
Il richiamo alle direttive Ocse
Il documento del QFC si ispira alle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento ed alla prassi del Regno Unito, in primis, all’International Manual (…UK guidance material and publications such as the OECD Transfer Pricing Guidelines and the commentary on both the OECD and UN Model Tax Conventions are useful sources in the interpretation and practical application of Part 8)
É interessante notare che, nella parte introduttiva, in linea con la ratio del principio di libera concorrenza elaborato in sede OCSE, il manuale precisa che la sussistenza o meno di intento elusivo  da parte del contribuente che non rispetta l’arm’s length è irrilevante ai fini della applicazione della disciplina del transfer pricing. Difatti, il principio OCSE della libera concorrenza rappresenta un criterio generale di valutazione per la corretta ripartizione della base imponibile delle imprese multinazionali tra i vari Stati in cui le stesse operano al fine di tutelare l’integrità del prelievo tributario degli Stati coinvolti ed evitare la doppia imposizione che dovrebbe essere applicata a prescindere dalle valutazioni sulla condotta del contribuente.
 
Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e analisi di comparabilità
Il QFC nel manuale recepisce sia il criterio Ocse del metodo più appropriato alle circostanze del caso che le metodologie Ocse per la determinazione dei prezzi di trasferimento.
Inoltre il manuale, in linea con la posizione Ocse, sostiene l’esistenza di una sorta di “gerarchia naturale” tra i metodi, per cui  i metodi tradizionali sono da preferire rispetto ai metodi reddituali se quello tradizionale e reddituale possono essere applicati in un modo ugualmente affidabile. In particolare, quando il comparable uncontrolled price (CUP) e un altro metodo possono essere applicati in un modo ugualmente affidabile, il CUP è sempre da preferire
Infatti viene previsto che :”In the circumstances where it is possible to identify a comparable uncontrolled transaction, the comparable uncontrolled price ('CUP') is the most accurate of transfer pricing methods” e che “…the aim is to find, to the extent possible, a comparable uncontrolled price ('CUP') to compare the terms of the related party transaction with an identical transaction carried out with, or between, independent persons.”. A livello più generale viene poi anche sostenuto che, nel condurre una analisi di comparabilità, andrebbero preferiti transazioni-soggetti comparabili interni rispetto a quelli esterni (ovviamente purché vi sia un sufficiente grado di comparabilità oppure si possano effettuare delle rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare gli effetti delle differenze).
Per la selezione dei soggetti comparabili esterni, il documento di prassi chiarisce che dovrebbero essere scelti comparables regionali. Tuttavia,  se non sono disponibili comparabili locali, possono essere accettati anche soggetti comparabili residenti in altri Paesi, ponendo tuttavia particolare attenzione nel rilevare se le differenze geografiche implicano differenze di mercato.
 
La documentazione sui prezzi di trasferimento
Il contribuente è tenuto a dimostrare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati predisponendo una appropriata documentazione.
Il manuale indica quattro classi di documenti che devono essere preparati:
  • primary accounting records
  • tax adjustment records
  • records of transactions with associated businesses
  • evidence to demonstrate an arm’s length result
La documentazione deve essere predisposta e custodita dal contribuente che deve produrla su richiesta al QFC. Se il contribuente non fornisce la documentazione richiesta sono previste delle sanzioni ad hoc.
 
Thin capitalization e safe harbor
Nel manuale viene anche affrontato specificamente il tema della thin capitalization (capitalizzazione sottile) in particolare per le banche e le compagnie di assicurazione. A tal proposito vengono analizzati i financial ratios  più utilizzati a livello internazionale  (debt /equity e debt/EBITDA) ed, al fine di determinare l’ammontare dei finanziamenti passivi ammissibili, vengono fissati dei safe harbor, quantunque non vincolanti né per i contribuenti né le autorità fiscali.
In ogni caso, salvo circostanze eccezionali (ad esempio nel caso in cui l’autorità fiscale ravveda un intento elusivo da parte del contribuente), i safe harbor dovrebbero essere normalmente accettati dalla amministrazione finanziaria .
I debt/equity ratios indicati dal manuale con valenza di safe harbor sono di 2:1 a livello generale e di 4:1 specificatamente per il settore finanziario. 
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