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Dal mondo

Regimi Iva per le piccole imprese.
Dall’Ue regole più semplici

Nell’ultima sessione dell’Ecofin, i ministri dell’Economia hanno approvato delle modifiche alla direttiva Iva 2006/112 nella parte dedicata alle semplificazioni per i soggetti minimi

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L’Unione europea mette ordine tra i regimi Iva speciali dedicati alle piccole imprese. Nella sessione dello scorso 8 novembre, il Consiglio Economia e finanza dell’Ue ha approvato alcune modifiche alla direttiva Iva 2006/112/Ce riguardo ai regimi Iva nazionali a favore degli operatori di minori dimensioni. Due le novità: un unico limite massimo di volume d’affari per l’accesso al regime valido per tutti i Paesi Ue e la possibilità di accedere al regime di esenzione anche per le piccole imprese stabilite in un altro Paese Ue.
Le nuove norme sono volte ad armonizzare i regimi fiscali previsti dalle normative nazionali, semplificare gli adempimenti a carico delle piccole imprese e creare un contesto fiscale atto a favorirne la crescita tramite lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.

Quali sono le novità
Attualmente, i singoli Stati Ue possono prevedere nel proprio ordinamento un regime Iva speciale per le piccole imprese che si collocano sotto una certa soglia di fatturato, diversa da Paese a Paese. Inoltre, possono rientrare nei regimi nazionali solo le imprese stabilite nello Stato membro in cui l'Iva è dovuta. La riforma introduce invece una soglia massima comune per i regimi speciali di tutti i Paesi Ue, pari a 85mila euro, e apre l’accesso ai regimi nazionali anche alle piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l’Iva, purché il volume d’affari di questi soggetti non solo rientri nella franchigia nazionale, ma non superi un tetto di 100mila euro complessivi in tutta l’Unione europea.

Soglia massima comune a 85mila euro
Le nuove norme introducono nella direttiva Iva articoli completamente nuovi. In particolare, il nuovo articolo 280-bis definisce i concetti di “volume d'affari annuo nello Stato membro” e “volume d’affari annuo nell’Unione”, necessari per l’applicazione delle disposizioni del regime speciale per le piccole imprese. In pratica, la nuova disciplina europea stabilisce che le piccole imprese possano beneficiare della franchigia nazionale se il volume d’affari annuo risulta inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l’Iva è dovuta: gli Stati membri potranno fissare la soglia per l’esenzione al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche, ma non oltre la soglia massima comune per tutti gli Stati membri, pari a 85mila euro.

Piccole imprese riconosciute ai fini Iva in tutta l’Ue
Gli operatori Iva che vogliano avvalersi del regime speciale per le imprese di minori dimensioni in un altro Paese membro dovranno comunicarlo allo Stato membro di stabilimento e dovranno essere identificate da un codice numerico che potrà consistere nei codici già attribuiti alla luce della normativa nazionale (ad esempio la partita Iva), oppure essere creato ad hoc.  Il numero individuale di identificazione delle imprese esentate sarà contraddistinto dal suffisso “EX”, oppure il suffisso sarà aggiunto al codice identificativo al momento della sua attribuzione. Le nuove disposizioni individuano, inoltre, gli obblighi informativi verso lo Stato membro di stabilimento delle piccole imprese che godono del regime speciale, chiarendo quali siano le informazioni minime da includere nella notifica, da parte del soggetto passivo, di avvio dell’adesione al regime speciale. Successivamente, ogni trimestre le piccole imprese dovranno rendicontare al proprio Paese le operazioni effettuate godendo del regime speciale anche negli altri Paesi Ue.

Le comunicazioni tra Paesi
Sono previsti, infine, degli obblighi informativi da parte del Paese Ue di stabilimento verso gli altri Stati membri in cui la piccola impresa opera usufruendo del regime Iva semplificato.
In particolare, il nuovo capo X bis prevede che gli Stati membri siano tempestivamente informati sia nel momento in cui un’impresa inizia ad avvalersi dell’esenzione Iva nel loro territorio sia nel caso in cui il volume d’affari annuo nell’Unione sfori i 100mila euro. Nel primo caso, lo Stato membro di stabilimento dovrà fornire anche le informazioni relative al numero identificativo del soggetto esentato ed emesso dallo Stato membro di stabilimento e la data dalla quale si applica l’esenzione, mentre con riferimento alle imprese che eccedono la soglia del volume d’affari a livello Ue, dovranno essere comunicati il numero identificativo dell’impresa e la data di superamento della soglia. Infine viene stabilita la comunicazione tra gli Stati relativamente ai soggetti passivi che non hanno adempiuto alle comunicazioni periodiche.

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