Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Regno Unito: sullo sgravio di gruppo,
residenza contro circostanza

Il tribunale d’appello ha respinto il ricorso presentato dal Fisco nei confronti della decisione dell’Upper Tribunal

londra
Il 17 ottobre 2012, la Court of Appeal del Regno Unito ha deciso di rigettare il ricorso presentato dall’Agenzia britannica delle Entrate contro la decisione assunta dall’Upper Tribunal a favore di una società di un noto gruppo automobilistico. L’ HMRC aveva fatto ricorso in appello contro la decisione dell’ Upper Tribunal, favorevole al contribuente che aveva confermato la precedente sentenza del First Tier Tribunal. La Corte di appello ha però accolto la tesi del contribuente per il quale il regime dello sgravio di gruppo (group relief) antecedente alla riforma del 2000 (ci si riferisce alla Section 402, Part X, Chapter IV, ‘Group Relief del Income and Corporation Taxes Act 1988) era contrario al principio di non discriminazione contenuto nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1975 sottoscritta tra Regno Unito e Stati Uniti.
 
Il group relief 
Nel Regno Unito l’ordinamento tributario non mette a disposizione a favore dei gruppi societari un sistema di consolidamento fiscale, tramite il quale sia possibile determinare un unico risultato fiscale consolidato a livello della capogruppo, ma, per l’appunto, il sistema del group relief ( cosiddetto “sgravio di gruppo”).
Con il regime dello “sgravio di gruppo” viene concesso alle società in perdita (utile) di un gruppo, a determinate condizioni, di trasferire tali perdite (utili) a società in utile (perdita) appartenenti allo stesso gruppo. In questo sistema ciascuna società del gruppo conserva la propria distinta autonomia ai fini fiscali e la responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni tributarie (si veda a tal proposito il Company Taxation Manual capitolo CTM80105 “Whilst group relief allows the transfer of losses between companies, it does not go so far as treating a group of companies as if it were a single company for tax purposes. That is, the detailed rules, about the amounts of losses, etc. which can be surrendered and claimed, fall short of full consolidation of each group company’s profits and losses into a single figure of profit or loss for the group as a whole”).
 
Il trattamento delle perdite
L’istituto in questione stabilisce inoltre che trading losses, excess capital allowances e non-trading deficit on loan relationships possano essere trasferite interamente, indipendentemente dalla circostanza che la società cedente abbia altre categorie di profitto con le quali poter compensare la perdita specifica, mentre excess charges, schedule A losses, excess management expenses e non-trading losses on intangible fixed assets, possono invece essere trasferiti a condizione che siano eccedenti le altre categorie di profitto realizzate dalla società che desidera cedere la perdita. 
 
La normativa prima e dopo il 2006
Fino ad aprile 2006, sia la “società cedente”  che la “società ricevente”,  oltre che essere membri del medesimo gruppo societario, dovevano essere soggette alla imposta societaria nel Regno Unito, il che significava che esse dovessero essere entrambe residenti in UK, o se non residenti nel Regno Unito, che dovessero svolgere un'attività nel Regno Unito attraverso una stabile organizzazione.
Dal 1 ° aprile 2006, se alcune specifiche condizioni sono soddisfatte, è invece possibile che una società residente in un territorio dello Spazio Economico Europeo, controllata al 75% da una società di diritto inglese possa cedere le sue perdite accedendo al group relief. Prima dell’aprile del 2000,  l’Income and Corporation Taxes Act del 1988, stabiliva che sia la società cedente che quella ricevente dovessero essere residenti nel Regno Unito. Affinché due società possano essere considerate membri dello stesso gruppo e possano così accedere allo “sgravio di gruppo”:
• una società deve essere controllata al 75% dall'altra, o
• entrambe le società devono essere controllate 75% da una terza società  (cosiddette società sorelle).
Se attualmente la norma prevede che l’eventuale società capogruppo possa essere residente all’estero, prima del 2000, la norma stabiliva invece che tutte le società della catena societaria dovessero essere residenti nel Regno Unito.
 
La sentenza 
Nel caso oggetto della controversia, che si riferisce all’anno d’imposta 1994, due imprese di un noto gruppo industriale del settore automotive, residenti nel Regno Unito, ma controllate da una società statunitense, chiedevano di accedere al sistema del group relief per trasferire una perdita commerciale (trading loss) da una società inglese all’altra.  L’agenzia britannica delle entrate ha però rigettato la richiesta  in base alla normativa vigente an quel tempo,, in quanto la società controllante le due società figlie in UK, era per l’appunto un soggetto residente negli USA e di conseguenza  non era soddisfatto il requisito soggettivo per accedere al regime dello sgravio di gruppo.
 
Il peso delle convenzioni bilaterali
Il contribuente ha però sostenuto che la previsione di legge in questione violasse la clausola sulla non discriminazione contenuta nell’art. 24 della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni sottoscritta da Regno Unito e Stati Uniti. In particolare è stato richiamato il quinto paragrafo dell’articolo che, in conformità al Modello OCSE di convenzione fiscale, dispone che “Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.”
Per maggiore chiarezza si riporta il testo del paragrafo nelle convenzioni bilaterali sottoscritte dall’Italia che è stato così formulato: “Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato”.
 
La corte d’appello dice sì al contribuente
I giudici della Corte di appello hanno condiviso la tesi del contribuente respingendo la (debole) posizione del fisco inglese che aveva sostenuto che la discriminazione non fosse determinata dalla residenza della società capogruppo quanto piuttosto dalla circostanza che essa non fosse soggetta all’imposta societaria nel Regno Unito. 
Come anticipato precedentemente, il requisito soggettivo della residenza nel Regno Unito della eventuale società capogruppo non è più richiesto dall’anno 2000.
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/regno-unito-sullo-sgravio-gruppo-residenza-contro-circostanza