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Scambio informazioni più esteso
con il nuovo regolamento Ue

Approvata da Parlamento e Consiglio una risoluzione che estende ad altri settori l'uso del software Imi

logo imi
Realizzare un'efficace cooperazione amministrativa attraverso il miglioramento del sistema di scambio di informazioni del mercato interno è una delle priorità dell'esecutivo europeo. In questa prospettiva l'11 settembre  il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato una risoluzione  favorevole per l'adozione di un  nuovo regolamento  (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD) IMI (Internal Market Information) che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI). Il regolamento, nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali, mira ad estendere l'IMI (utilizzato dalle autorità dei 27 Stati membri dell'UE nonché Liechtenstein, Norvegia e Islanda (SEE) a nuovi settori anche considerando il notevole aumento dell'uso (pari al 69% nell' anno) del sistema che ha superato la soglia dei 10mila scambi di informazioni.

Le caratteristiche del sistema Imi
Il sistema Imi è un'applicazione software multilingue centralizzata, accessibile tramite internet, voluta dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri che, attraverso  lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza, consente di potenziare la cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri. In particolare le autorità competenti dispongono dell'Imi per interagire con le loro omologhe presenti in altri Stati dell'eurozona ottimizzando la cooperazione necessaria per l'attuazione degli atti dell'Unione nel settore del mercato interno. La normativa europea fa riferimento all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione agli obblighi fissati dalla direttiva 2005/36/CE e dalla direttiva 2006/123/CE.
    
L'interazione con il sistema Solvit
L'importanza dell'Imi si estende, inoltre, anche alla rete Solvit di cui costituisce il supporto tecnico.  Lo scambio delle informazioni avviene comunque nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate, come parte delle procedure Solvit, beneficia, infatti, di tutte le garanzie stabilite nel regolamento, fatto salvo il carattere non vincolante della raccomandazione Solvit. In questa prospettiva i partecipanti all'IMI faranno sì che  gli interessati possano esercitare effettivamente il loro diritto di accesso ai dati che li riguardano nell'ambito dell'IMI, il diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti e di cancellazione dei dati trattati illecitamente, in conformità alla legislazione nazionale. La rettifica o la cancellazione dei dati sarà effettuata il più rapidamente possibile, e al più tardi entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta dell'interessato, da parte del partecipante all'IMI competente. I controlli saranno anch'essi potenziati.
    
Il trattamento dei dati personali
Il nuovo regolamento prevede, infatti, che l'autorità o le autorità nazionali di controllo designate in ogni Stato membro e dotate dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE (autorità nazionale di controllo) verifichino in modo indipendente la liceità del trattamento dei dati personali da parte dei partecipanti all'IMI del loro Stato membro e, in particolare, garantiscono la tutela dei diritti degli interessati. Al controllo da parte elle autorità interne si somma quello del garante europeo della protezione dei dati,

Il garante europeo per la protezione dei dati
Il garante europeo della protezione dei dati controlla e provvede a garantire che le attività di trattamento dei dati personali della Commissione, nella sua veste di partecipante all'IMI, si svolgano in conformità al regolamento. Si applicano di conseguenza gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Le iniziative della Commissione europea
La rimodulazione s'inserisce nel solco delle iniziative assunte dall'esecutivo europeo nel 2011. La Commissione, il 21 febbraio 2011, con la comunicazione "Migliorare la governance del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione amministrativa: una strategia per estendere e sviluppare il sistema di informazione del mercato interno ("IMI")" aveva definito piani per la possibile estensione dell'IMI ad altri atti dell'Unione.
Successivamente,  il 13 aprile 2011, la Commissione con la comunicazione "L'Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - "Insieme per una nuova crescita" ha insistito per il rafforzamento della cooperazione tra le parti interessate, anche a livello locale, nel rispetto delle  norme (disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati) di tutela del trattamento dei dati personali e delle condizioni di cui agli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  


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