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Il sistema fiscale in Ungheria

Per le persone fisiche l'imposta è determinata applicando aliquote progressive o fisse in funzione delle diverse tipologie di reddito

bandiera ungheria
Disciplina fiscale
Le principali imposte vigenti in Ungheria sono le seguenti: imposta sui redditi delle società (Tao) imposta sui redditi delle persone fisiche (Szja), imposta sul valore aggiunto (Afa), imposta comunale.

L'imposta sui redditi delle società
Le società residenti sono soggette a imposta sul reddito ovunque prodotto in applicazione del world-wide principle. Sono considerate residenti le società costituite o che svolgono effettivamente l'attività in Ungheria. Le società non residenti sono soggette a imposte limitatamente al reddito prodotto in Ungheria.

L'ordinaria aliquota di imposta per il reddito di impresa è pari al 18 per cento. Le società che investono in particolari settori (quali il manifatturiero e l'alberghiero) possono ottenere un'agevolazione consistente in un credito di imposta pari al 50 per cento dell'imposta sui redditi. Le società che effettuano investimenti nel settore manifatturiero, al raggiungimento di determinati volumi di affare e livelli occupazionali, possono ottenere per un periodo decennale, una totale esenzione fiscale.

Oltre all'ordinario regime fiscale, la normativa ungherese prevede un particolare regime per le Hungarian Off-shore Companies (Hoc). Tali società, al verificarsi di alcune condizioni, possono essere assoggettate a imposta con aliquota ridotta pari al 3 per cento. Le società, escluse le Hoc, sono, inoltre, soggette a imposte locali, tra cui la tassa sulle attività imprenditoriali applicata con aliquota del 2 per cento e l'imposta sulle attività imprenditoriali applicata con aliquota del 2 per cento e l'imposta sulle attività imprenditoriali applicata con aliquota massima del 1,2 per cento.

Il reddito imponibile è determinato apportando al reddito risultante dal conto economico le variazioni previste dalla normativa fiscale di riferimento.
I dividendi percepiti da una società ungherese non concorrono, in generale, alla formazione del reddito imponibile, a eccezione del caso in cui provengano da un soggetto residente in un paese a fiscalità privilegiata (Controlled Foreign Company rule). I dividendi distribuiti da una società ungherese e percepiti da altra società residente non sono soggetti ad alcuna ritenuta fiscale all'atto dell'erogazione. I dividendi distribuiti da una società ungherese e percepiti da una società non residente sono, invece, soggetti all'atto dell'erogazione, in applicazione della normativa interna, a una ritenuta alla fonte nella misura del 20 per cento. Sono tuttavia fatte salve le disposizioni convenzionali che in molti casi prevedono una ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita più favorevole (Francia, Regno Unito, Lussemburgo e Olanda 5 per cento, Italia 10 per cento).

Le plusvalenze patrimoniali realizzate da società ungheresi concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sui redditi. Le plusvalenze patrimoniali realizzate da società non residenti, che non hanno in Ungheria una stabile organizzazione, non sono soggette a imposizione in Ungheria.

Le spese sostenute sono normalmente considerate deducibili se inerenti all'attività svolta. Generalmente, i beni a utilizzazione pluriennale sono ammortizzati in quote costanti in base alla loro vita utile. Le aliquote d'ammortamento stabilite per le principali categorie di beni sono le seguenti:
- 3 per cento per i fabbricati destinati al settore alberghiero
- dal 2 per cento al 6 per cento per i fabbricati destinati al settore commerciale e industriale
- 20 per cento per autoveicoli
- 14,4 per cento per impianti e macchinari
- 33 per cento per macchinari automatizzati e computer.

Gli interessi corrisposti sui prestiti contratti dalla società nell'ambito dell'attività d'impresa sono fiscalmente deducibili. Tuttavia, al fine di limitare i rischi di sottocapitalizzazione delle imprese, la quota di interessi corrispondente a finanziamenti che eccedono il triplo del valore del capitale della società, possono essere considerati indeducibili.
Le perdite fiscali possono essere utilizzate per ridurre il reddito imponibile dei cinque esercizi successivi a quello in cui la perdita è stata realizzata. Le perdite realizzate nei primi quattro periodi d'imposta possono essere utilizzate per ridurre il reddito imponibile degli esercizi successivi, senza alcuna limitazione temporale.

La normativa ungherese non prevede un regime fiscale particolare per i gruppi di società.
Al fine di favorire l'impiego di capitale estero, la normativa ungherese prevede un particolare regime fiscale per le Hoc, che consiste, come sopra accennato, in una tassazione fissa nella misura del 3 per cento del reddito di impresa. Una Hoc può assumere sia la forma giuridica della Kft (Spa) che la forma della Rt (Srl). Per beneficiare di tale regime, una Hoc deve necessariamente soddisfare determinati requisiti:
- la società deve essere costituita e deve avere la sede sociale in Ungheria
- il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da soggetti non residenti
- la società, per operare come off-shore, deve ottenere un'apposita autorizzazione da parte del ministero delle Finanze
- la società deve svolgere esclusivamente attività di trading al di fuori del territorio ungherese e/o fornire servizi (a esclusione dei servizi finanziari se non intercompany) esclusivamente all'estero.

Merita, inoltre, sottolineare che le Hoc possono beneficiare delle numerose convenzioni che l'Ungheria ha stipulato con altri Paesi al fine di ridurre il fenomeno della doppia imposizione fiscale. In molti casi, in virtù di tali convenzioni, è possibile non applicare ritenuta alla fonte alla corresponsione di interessi e royalties. Si evidenzia infine che i servizi resi al di fuori del territorio ungherese da una Hoc a favore di soggetti non residenti sono considerati fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

L'imposta sui redditi delle persone fisiche
Le persone fisiche sono considerate fiscalmente residenti in Ungheria se hanno la dimora o il domicilio nel territorio ungherese. Per individuare la dimora, occorre fare riferimento all'ubicazione dell'abitazione principale; ai fini del domicilio della persona, questa deve essere presente, nel territorio ungherese, per almeno 183 giorni all'anno. Le persone fisiche fiscalmente residenti in Ungheria sono soggette all'imposta sul reddito ovunque prodotto in base al principio del "world-wide income". Le persone fisiche fiscalmente non residenti sono soggette a imposizione in base al principio della territorialità, limitatamente ai redditi di fonte ungherese.
Le persone fisiche sono tenute a presentare le dichiarazioni dei redditi individualmente e il reddito prodotto dai coniugi è assoggettato a imposizione individualmente. Norme specifiche sono previste per i beni in comunione.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, la normativa ungherese prevede le seguenti tipologie di reddito:
- redditi da lavoro subordinato e autonomo
- reddito da attività di impresa
- reddito da cessione di proprietà immobiliari, mobiliari e diritti; redditi da rendite vitalizie, assegni alimentari e patrimoni ereditari
- reddito di capitale derivante da interessi, dividendi, plusvalenze, contratti derivati, e realizzo di altri investimenti
- redditi in natura
- altri redditi fra cui il reddito derivante dalla locazione di immobili, dalla percezione di piccole somme e dalla concessione del diritto di usufrutto di complessi abitativi.

Le imposte sono determinate applicando al reddito aliquote progressive o fisse in funzione delle diverse tipologie di reddito realizzato.
Il reddito derivante da lavoro dipendente e autonomo è tassato applicando le seguenti aliquote progressive:
- 20 per cento fino a 600.000 Huf
- 30 per cento da 600.001 Huf a 1.200.000 Huf
- 40 per cento oltre 1.200.000 Huf.
[1 Euro = 253,60 Huf (fonte: Il Sole 24 ore del 10/06/2004)]

Il reddito derivante da attività di impresa è tassato con aliquota fissa pari al 18 per cento.
Il reddito derivante dalla cessione di proprietà immobiliari, mobiliari, diritti e il reddito derivante dalla percezione di rendite vitalizie, assegni alimentari e patrimoni ereditari è assoggettato a imposizione con aliquota del 20 per cento.
Per quanto riguarda i redditi di capitale, i dividendi percepiti sono assoggettati a imposizione con aliquota del 20 per cento per la parte corrispondente al valore della quota di patrimonio attribuibile al socio, moltiplicata per due volte il tasso di sconto vigente all'inizio dell'esercizio in cui è deliberato la distribuzione di utili. L'ammontare dei dividendi, eventualmente eccedente l'importo così determinato, è assoggettato a imposizione con aliquota del 35 per cento.
Gli interessi percepiti non sono assoggettati a imposizione, mentre gli altri redditi di capitale (plusvalenze da alienazione e realizzo di investimenti in genere) sono assoggettati a imposizione con aliquota del 20 per cento.
I redditi in natura sono tassati con aliquota del 44 per cento, mentre i redditi da locazione di immobili e dalla concessione del diritto di usufrutto di complessi abitativi sono tassati con aliquota del 20 per cento.

L'imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto (Áfa) si applica a tutti i beni e servizi destinati all'utilizzo in ambito nazionale.
L'aliquota base è del 25 per cento, mentre l'aliquota ridotta è pari al 12 per cento che si applica alla cessione di apparecchiature mediche e di beni alimentari, alla fornitura di mezzi di trasporto e ai servizio radio-televisivi. Sono considerati non soggetti all'imposta l'esportazione di beni e la fornitura di servizi di trasporto internazionali.
Alcuni servizi, come i servizi finanziari, bancari, assicurativi e postali sono esenti da imposta. I beni destinati all'esportazione sono esenti da Iva.

L'imposta comunale
L'imprenditore che abbia la propria sede legale, o eventuali sedi secondarie, all'interno del territorio comunale - indipendentemente dal luogo in cui è svolta l'attività d'impresa - è assoggettato al pagamento dell'imposta locale sull'attività imprenditoriale.
La base imponibile è costituita dai ricavi netti, derivanti dalle vendite diminuiti dei costi sostenuti per l'acquisto di materie prime e degli eventuali costi trasferiti. L'aliquota è variabile, da zero al 2 per cento, in base al comune in cui è situata l'attività.
Non esiste una norma generale che preveda un'agevolazione all'imposta comunale. Le autorità comunali possono decidere in modo autonomo l'aliquota applicabile, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge, e hanno la possibilità di concedere agevolazioni fiscali.

Convenzioni contro la doppia imposizione
La Convenzione in vigore tra Italia e Ungheria evita la doppia imposizione: i soggetti italiani potranno chiedere il rimborso della parte d'imposta eccedente la percentuale di aliquota italiana pagata sui dividendi. La richiesta deve essere accompagnata da un certificato dello Stato italiano, dal quale risulti l'esistenza delle condizioni necessarie per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o riduzioni previste dalla convenzione.
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