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Spagna, aumenti di capitalee rappresentanza nel mirino Ue

Per Bruxelles la normativa è contraria, in entrambi i casi, ai principi che sono contenuti nell'ordinamento comunitario

sede commissione

La Commissione europea ha ravvisato alcune difformità nella normativa domestica rispetto ai dettami legislativi previsti dall'Unione europea. Bruxelles considera eccessivamente onerosa l'imposizione tributaria iberica sugli aumenti di capitale con particolare riferimento al caso di apporti patrimoniali in società che detengono, direttamente o a mezzo consociate, almeno la metà delle proprie attività in immobili ubicati nel territorio spagnolo. Secondo i commissari europei, inoltre, la legge spagnola sulla nomina del rappresentante fiscale da parte di alcuni enti e persone fisiche osta con i dettami della direttiva n. 2008/7/CE e, soprattutto, è contraria al principio di libera prestazione di servizi previsto dall'articolo 49 del Trattato CE. La parola passa ora alle autorità spagnole che potranno esporre le proprie controdeduzioni. Passato questo periodo, i vertici comunitari potranno richiedere l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia.

Le regole sul rappresentante fiscale
L'Unione europea ha chiesto alla Spagna di adeguare la normativa interna relativa alla nomina del rappresentante fiscale ai principi dell'ordinamento comunitario. Secondo la legislazione interna sono obbligati a designare un rappresentante fiscale residente in Spagna i fondi pensione stranieri stabiliti in uno Stato membro che offrono pensioni professionali nel Paese iberico, le compagnie di assicurazioni europee che esercitano la loro attività in Spagna in regime di libera prestazione di servizi, le società non residenti che svolgono la propria attività a mezzo stabile organizzazione e le persone fisiche non residenti soggette all'imposta sulle successioni e donazioni nel territorio madrileno. La Commissione europea ritiene che le regole che obbligano alcune persone fisiche e alcuni enti non residenti alla nomina del rappresentante fiscale per lo svolgimento degli adempimenti fiscali rappresenta un trattamento discriminatorio contrario al principio della libera prestazione di servizi (articolo 49 del Trattato Ce).

La tassazione degli aumenti di capitale
La Commissione europea ha ufficialmente chiesto alla Spagna di modificare le disposizioni fiscali relative alla trasmissione di valori mobiliari. In ossequio all'articolo 108 della legge numero 24 del 28 luglio 2008 relativa al trasferimento dei valori mobiliari, infatti, una società che apporta capitale a una compagine aziendale i cui asset immobiliari ubicati nel Paese iberico rappresentano più della metà rispetto al totale delle attività iscritte in bilancio è tenuto al pagamento di un "diritto di cambiamento", di importo compreso fra il 6 ed il 7%, in aggiunta al "diritto di apporto" dell'1% corrisposto dall'impresa che riceve gli incrementi patrimoniali. Gli stessi oneri tributari sono dovuti anche in caso di apporto indiretto, ovvero qualora la società che eroga le somme detiene partecipazioni in un'altra impresa che, a sua volta, controlla un'altra azienda il cui patrimonio è per la maggior parte composto da immobili situati in Spagna. A parere dei commissari europei la normativa è contraria alle disposizioni dettate dalla direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio. Infatti anche se autorizza gli Stati membri a riscuotere una tassa sugli apporti di capitale, prevede che il prelievo non possa eccedere l'1% dell'intero capitale aumentato.

Le conclusioni della Commissione
L'esecutivo comunitario, sia sugli apporti di capitale che sulla nomina del rappresentante fiscale, ha ravvisato delle discrasie della normativa rispetto ai principi legislativi europei. Per Bruxelles l'imposizione che le autorità madrilene pretendono dai contribuenti che apportano capitali in società che detengono immobili nel territorio iberico per più della metà dei loro asset è eccessivamente gravosa e, soprattutto, contraria alla direttiva del Consiglio n. 2008/7/CE. La direttiva prevede che l'onere fiscale sugli apporti patrimoniali non possa eccedere l'1% dell'aumento di capitale. I commissari europei hanno evidenziato che la legislazione spagnola non è conforme all'articolo 5 della direttiva secondo cui è vietato agli Stati membri imporre ulteriori prelievi sugli apporti di capitale. La normativa iberica, pertanto, non è coerente con la disciplina prevista a livello europeo in quanto prevede la riscossione di un'ulteriore tassa in aggiunta al "diritto di apporto" disciplinato dalla direttiva comunitaria. Le regole spagnole, inoltre, sono eccessivamente gravose nei confronti di alcuni enti e persone fisiche considerato che, in determinate circostanze, impongono ai non residenti la nomina di un rappresentante fiscale per adempiere alle proprie obbligazioni tributarie.
 

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