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Spagna, sui conferimentil'Unione europea sbarra il passo

Per gli eurogiudici illegittime alcune restrizioni al regime di esenzione previsto dalla normativa Ue

spagna

La questione trae origine da un ricorso presentato dalla Commissione europea contro la Spagna relativamente ad alcune disposizioni previste dalla normativa iberica contrarie, a parere degli stessi Commissari europei, alle regole fissate in ambito comunitario dalla direttiva n. 335 del 1969. In particolare il sospetto delle autorità è caduto su alcune eccezioni previste in Spagna aventi ad oggetto l'imposta sulla raccolta di capitali con particolare riferimento al regime di esenzione ed ai trasferimenti della sede di direzione effettiva delle società residenti in altri Paesi membri. Il supremo organo di giustizia europeo, infatti, ha dovuto stabilire se l'inasprimento fiscale deciso in Spagna trova riscontro con la normativa europea anche in virtù del ruolo anti abuso riconosciuto alle stesse disposizioni oppure se le stesse risultano contrarie alla disciplina prevista dalla direttiva 335/69.

La normativa europea
La fonte normativa che disciplina la tassazione sui conferimenti a livello comunitario è la direttiva n. 335 del 1969 che, attraverso l'introduzione di un'imposta unica sulla raccolta di capitali applicabile solo una volta nel mercato comune, ha come finalità principale quella di armonizzare a livello europeo l'imposizione tributaria a cui assoggettare i conferimenti, promuovendo la circolazione dei capitali e contribuendo alla creazione di un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. L'articolo 7 della citata fonte normativa individua le fattispecie esenti dalla tassazione in commento precisando che "gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni (…) che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0,5%". Il comma 2 della richiamata norma, inoltre, dispone che "gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all1% le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1". L'articolo 4 della direttiva 69/335 elenca le operazioni che sono soggette all'imposta sui conferimenti fra cui la costituzione di una società di capitali e l'aumento del capitale sociale mentre l'articolo 2 determina una ripartizione delle competenze fra gli Stati membri statuendo all'uopo che "le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro del territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni".

La normativa nazionale
Le disposizioni della direttiva 69/335 sono state recepite in Spagna dalla "Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales" che, relativamente alla possibilità di beneficiare del regime di esenzione previsto per alcune operazioni societarie, impone il rispetto di un ulteriore vincolo visto che detta agevolazione non risulta applicabile se "l'operazione non viene intrapresa per validi motivi economici come la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività degli enti che vi prendono parte, bensì al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale". Secondo l'articolo 19, n. 3 della legge tributaria nazionale costituisce fatto generatore d'imposta "il trasferimento in Spagna della sede della direzione effettiva oppure della sede sociale di una società, se né l'una né l'altra era precedentemente stabilita in uno Stato membro (…), oppure se, sul territorio di uno di tali Stati, l'ente non era soggetto ad un'imposta analoga a quella disciplinata in tale titolo", mentre ai sensi dell'articolo 20 della norma fiscale in esame "gli enti che svolgono attività commerciali sukl territorio spagnolo, mediante succursali oppure centri permanenti di attività, e la cui sede societaria o la sede dell'effettiva direzione si trova in stati non appartenenti alla Comunità (…) o che, se essa è sita in Stati appartenenti alla Comunità, non sono soggetti ad una tassazione come quella prevista nel presente capo, devono pagare, in uguale misura e ad uguali condizioni delle imprese spagnole, le imposte sulla quota del capitale che è destinato a tali attività".

La sentenza della Corte europea
Le questioni sottoposte al giudizio della Suprema Corte europea vertono principalmente sulla compatibilità della normativa spagnola con quelle all'uopo previste dalla direttiva 69/335. In particolare al Supremo Organo di Giustizia europeo è toccato chiarire, in materia di imposta sulla raccolta di capitali, la possibilità per il Governo spagnolo di: (i) subordinare a talune condizioni l'applicabilità delle esenzioni dall'imposizione di specie, (ii) tassare il trasferimento in Spagna della sede di direzione effettiva di una società non residente e (iii) tassare il capitale destinato ad attività commerciali svolte nello stesso territorio iberico da società residenti in altri Paesi membri e non tassate in maniera analoga. In tutte e tre i casi Bruxelles ha ritenuto la normativa spagnola contraria a quella europea ed ha fondato il proprio giudizio sulla illegittimità dei provvedimenti adottati in Spagna anche alla luce della normativa anti abuso. Per i Giudizi europei, infatti, "provvedimenti del genere non possono essere fondati su di un sospetto generale di frodi", ma "possono essere adottati solo caso per caso, per evitare costruzioni artificiose prive di valide ragioni economiche e finalizzate ad eludere l'imposta normalmente dovuta".
 

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