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Dal mondo

Svizzera: all’esame del Parlamento
le modifiche alla legge sull’Iva

Il progetto di revisione parziale è stato presentato dal Consiglio federale e contiene una serie di novità

bandiera svizzera
Assoggettamento a Iva per le imprese estere che realizzano una cifra d’affari annua superiore a 100mila franchi - conseguita a livello mondiale e non più soltanto sul territorio svizzero - e reintroduzione del sistema di “imposizione dei margini” nel commercio degli oggetti d’arte, dei pezzi da collezione e delle antichità. Queste le principali misure che il Consiglio federale ha sottoposto all’esame del Parlamento per una revisione parziale della legge sull’Iva. Le consultazioni si sono rese necessarie per eliminare gli svantaggi competitivi che  l’economia nazionale ha subito a causa del vigente regime dell’imposta sul valore aggiunto e per impedire il rimborso, contrario al sistema, di ingenti importi di imposta dedotta e mai incassata dallo Stato. Le consultazioni del Consiglio termineranno il 26 settembre 2014 e si prevede che le nuove misure consentiranno il recupero di una maggiore Iva per 133 milioni di franchi.
 
Il regime Iva delle imprese estere che prestano servizi nella Confederazione elvetica – Il regime Iva attualmente vigente, entrato in vigore il 1° gennaio 2010 con l’emanazione della legge federale del 12 giugno 2009, prevede un diverso trattamento fiscale sulle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato dalle imprese estere rispetto a quelle residenti. In particolare, le imprese non residenti che realizzano sul territorio svizzero una cifra d’affari non superiore a 10mila franchi svizzeri non sono assoggettate a Iva. Se la cifra d’affari è di ammontare compreso tra 10mila e 100mila franchi, il  versamento dell’imposta è a carico del cliente e l’impresa esecutrice ha solo l’obbligo di comunicare alle autorità competenti l’esecuzione del lavoro. L’apertura di una posizione Iva è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui la cifra d’affari realizzata all’interno del territorio svizzero supera la soglia di 100mila franchi.
A parere delle autorità fiscali, tale meccanismo è iniquo e macchinoso e non consente la verifica del superamento del limite della cifra d’affari realizzata in ambito territoriale. Questo regime ha consentito alle società non residenti di evadere l’imposta e di avvalersi di un notevole vantaggio concorrenziale ai danni delle società residenti, ab origine assoggettate a Iva.
 
Una proposta per ridurre il divario - Per risolvere lo svantaggio causato dal diverso regime Iva, nel 2013 il governo elvetico ha disposto l’introduzione delle notifiche online, che da gennaio 2015 obbligherà le imprese straniere ad identificarsi con un numero di partita Iva svizzero. Anche tale misura è stata giudicata insufficiente, perché non offre strumenti per verificare l’effettivo ammontare del volume d’affari realizzato nel territorio svizzero.
Alla luce di tali considerazioni, il governo ha proposto la modifica del regime Iva per le società non residenti che effettuano prestazioni in Svizzera, consistente nell’assoggettamento all’imposta sulla base della cifra d’affari realizzata a livello mondiale e non più, come ora, su quella conseguita nel solo territorio svizzero. In questo modo, al superamento della soglia di 100mila franchi, ovunque la cifra d’affari sia stata realizzata, la società sarà assoggettata all’imposta sul valore aggiunto, al pari di una società residente.
Un’ulteriore misura studiata dall’Esecutivo svizzero per porre un freno ai fenomeni di concorrenza sleale riguarda la modifica del regime Iva previsto per gli invii di beni di modico valore effettuati dall’estero e destinati a clienti svizzeri. Ad oggi le piccole spedizioni provenienti dall’estero, il cui ammontare d’imposta è inferiore a 5 franchi, possono essere recapitate ai clienti svizzeri senza pagamento dell’imposta. Ad esempio se l’acquisto di un libro, di valore non superiore a 200 franchi svizzeri, venisse effettuato da un fornitore estero non sarebbe soggetto a Iva mentre costituirebbe un’operazione imponibile se il medesimo acquisto avvenisse all’interno del territorio dello Stato. Per ridurre lo svantaggio concorrenziale imputabile al sistema dell’Iva il Consiglio federale ha proposto che, in futuro, gli invii di beni di modico valore provenienti dall’estero dovranno essere considerati operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che la società cedente realizzi una cifra d’affari annua superiore a 100mila franchi.
 
Reintroduzione del regime di “imposizione dei margini” per gli oggetti d’arte – Il commercio degli oggetti d’arte o, più in generale, le cessioni nazionali di beni usati sono regolate dal regime di deduzione dell’imposta precedente fittizia che dal 2010, anno di introduzione della nuova legge Iva, ha sostituito il regime di “imposizione dei margini”.La deduzione in oggetto è ammessa nel caso in cui un contribuente acquisti un bene mobile usato per cederlo ad un destinatario sul territorio svizzero. Nel caso specifico del commercio di oggetti d’arte, di pezzi da collezione e antichità la deduzione è consentita nonostante spesso i beni, al momento dell’immissione sul mercato, non sono assoggettati a Iva perché, ad esempio, realizzati prima del 2010 o perché venduti dall’artista in regime di esclusione dell’imposta.
Per impedire che siano dedotte imposte mai confluite nelle casse federali, il Governo ha proposto la reintroduzione del meccanismo dell’imposizione dei margini, vigente nel periodo anteriore alla riforma dell’Iva, cosicché il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto avvenga sulla base della differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto e sia eliminata la deduzione di imposte precedenti mai versate.
 
Assoggettamento a Iva delle locazione di parcheggi – Il pacchetto di riforme allo studio dell’esecutivo prevede inoltre la revisione del trattamento fiscale con riferimento alle operazione di locazione di parcheggi. Il regime attuale prevede che le locazioni di parcheggi di aree destinate all’uso comune siano considerate operazioni escluse da Iva, mentre le locazioni di parcheggi a destinazione diversa operazioni imponibili. La corretta identificazione della destinazione delle aree, se ad uso comune o meno, ha generato molte controversie giuridiche. Per semplificare tale situazione, il Consiglio ha proposto di assoggettare a Iva tutte le operazioni di locazione di parcheggi, indipendentemente dalla destinazione delle aree. D’altro canto, una tale modifica comporterà un aggravio finanziario a carico degli utenti dei parcheggi, nei confronti dei quali dovrà essere trasferita l’imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal gestore dell’area.
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