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Dal mondo

Svizzera: imprese estere e residenti
su Iva pari sono a due condizioni

Approvata dal Consiglio federale la modifica della normativa con l’intento di diminuire gli svantaggi concorrenziali

imprese
Fino a quando non entrerà in vigore la nuova legge relativa all’imposta sul valore aggiunto, che equiparerà il trattamento fiscale delle imprese non residenti a quelle residenti, le società estere che eseguiranno forniture in territorio svizzero attraverso il metodo cd. “dell’imposta sull’acquisto” saranno assoggettate all’imposta, al pari delle imprese svizzere, se il volume d’affari realizzato all’interno del territorio sarà superiore a 100.000 franchi. Questa la principale modifica, in vigore dal primo gennaio 2015,  approvata dal Consiglio federale per cercare di diminuire gli svantaggi concorrenziali delle imprese nazionali rispetto a quelle estere.
 
La revisione parziale dell’Iva – Lo scorso settembre il Consiglio federale svizzero ha concluso la procedura di consultazione per la revisione parziale della legge sull’imposta sul valore aggiunto e i risultati sono ancora in fase di analisi. Gli obiettivi principali della riforma sono la riduzione degli indebiti vantaggi concorrenziali imputabili al precedente regime fiscale ed il recupero dell’imposta evasa da parte di società non residenti operanti all’interno del territorio elvetico (cfr. articolo del 10 luglio  2014).
Il nuovo regime prevederà che le imprese svizzere e quelle estere saranno assoggettate all’Iva a partire dal primo franco di fatturato in territorio svizzero, quando il volume d’affari annuo realizzato a livello mondiale (e non più solo a livello nazionale) supererà i 100.000 franchi. In attesa dell’entrata in vigore della proposta di revisione parziale della legge sull’Iva, il Consiglio federale elvetico ha approvato una specifica mozione con l’obiettivo di diminuire gli svantaggi concorrenziali delle società residenti rispetto a quelle non residenti.
 
L’assoggettamento all’imposta sull’acquisto delle imprese estere - La modifica riguarda le società con sede all’estero che eseguono forniture in territorio svizzero sottoposte al metodo cd. “dell’imposta sull’acquisto” la cui cifra d’affari in Svizzera ammonta almeno a 100.000 franchi.
Nel regime fiscale svizzero per “fornitura” non si intende solo il trasferimento del potere economico di disporre di un bene, ma anche l’esecuzione di lavori sul bene stesso (operazione che nell’ordinamento italiano rientra tra le prestazioni di servizi).
Se un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro Iva dei contribuenti (il cui obbligo di iscrizione scatta quando il fatturato annuo in Svizzera è superiore ai 100mila franchi), trasferisce in territorio svizzero del materiale per eseguire dei lavori, l’autorità doganale riscuote l’imposta sull’importazione e ciò sul valore complessivo della prestazione.
Diversamente, se l’esecuzione di questi lavori non necessita del materiale o se il materiale è messo a disposizione dal destinatario della prestazione in territorio svizzero, quest’ultimo deve corrispondere - a determinate condizioni - la cosiddetta “imposta sull’acquisto”.
L’imposta sull’acquisto, che costituisce uno dei metodi con cui è possibile riscuotere l’imposta sul valore aggiunto, è incassata dalla Confederazione sull’acquisto di prestazioni fornite da imprese con sede all’estero direttamente presso il beneficiario della prestazione, a meno che le prestazioni di servizi sono state tassate all’importazione dall’autorità doganale.
In virtù della modifica approvata dal Consiglio federale le imprese estere saranno assoggettate ad Iva, al pari delle società residenti, se eseguono forniture in territorio svizzero sottoposte all’imposta sull’acquisto e se il volume d’affari in Svizzera ammonta almeno a 100mila franchi.
La riforma riguarderà principalmente società che effettuano in Svizzera lavori nel settore dell’edilizia, dell’ingegneria civile e nei rami accessori dell’edilizia e si prevede che comporterà maggiori entrate per circa 10 milioni di franchi a titolo di imposta sul valore aggiunto.
Resta invariato il trattamento fiscale delle imprese estere che forniscono esclusivamente prestazioni di servizi assoggettate all’imposta sull’acquisto, che continueranno ad essere esentata dall’imposta indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata all’interno del Territorio dello Stato.
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