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Svizzera: risposta condizionata
sui dati rubati in materia fiscale

Il Governo ha proposto al Parlamento una modifica della legge federale sull’assistenza amministrativa

sala consiglio federale
L’esecutivo elvetico ha presentato il disegno di modifica legislativa che tiene conto delle esigenze internazionali e mira a garantire l’applicazione della LAAF, legge sull’assistenza amministrativa fiscale, in modo conforme allo standard globale dell’Ocse in materia di scambio di informazioni su domanda. In futuro le autorità svizzere risponderanno alle richieste di informazioni in materia fiscale basate su “dati rubati” se lo Stato richiedente ha ottenuto tali dati nel quadro di una procedura di assistenza amministrativa o tramite fonti accessibili al pubblico. Al contrario, l’assistenza amministrativa continuerà ad essere negata in caso di comportamento attivo da parte dello Stato estero che esula da una ordinaria procedura di assistenza amministrativa.
È questo, in sintesi, il contenuto della modifica alla legge sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF) che il Consiglio federale ha proposto al Parlamento svizzero dopo un lungo periodo di consultazione.
 
La prassi svizzera e gli standard internazionali – Il vigente articolo 7 della LAAF prevede che non si debba entrare nel merito di una domanda di assistenza amministrativa fiscale nell’ipotesi in cui la richiesta violi il principio della buona fede, ossia se si basa su informazioni ottenute mediante comportamenti che sono considerati reati secondo il diritto svizzero, a prescindere dal fatto che lo Stato richiedente abbia o meno avuto un ruolo attivo nella loro acquisizione.
Tuttavia, allo stato attuale, l’assistenza non viene sistematicamente negata.
Infatti, se dall’esame del singolo caso specifico emerge che lo Stato estero ha basato la propria domanda non solo su informazioni ottenute illegalmente, ma anche su altri elementi indipendenti dai dati rubati (ad esempio, informazioni e documenti in possesso dello Stato richiedente in ragione di proprie indagini), l’assistenza amministrative viene concessa.
La prassi adottata finora in Svizzera contrasta con i principi Ocse in materia di assistenza amministrativa fiscale, secondo il cui standard le informazioni oggetto di scambio sono quelle “verosimilmente rilevanti” ai fini fiscali, a nulla valendo la problematica dei dati rubati.
Un caso emblematico è quello dell’India, che ha presentato domanda di assistenza amministrativa su propri contribuenti sulla base dei dati sottratti alla banca HSBC da parte di Hervé Falciani. L’India, al pari di altri Stati partner, ha fatto presente alle autorità svizzere di aver agito in buona fede in quanto l’elenco dei clienti HSBC era stato acquisito dalla Francia sulla base di una Convenzione conforme allo standard OCSE e nessuno aveva favorito attivamente il furto dei dati.
 
Il disegno di modifica legislativa – Il fulcro della modifica sta nel fatto che, in futuro, le autorità amministrative svizzere entreranno nel merito di tutte le domande di assistenza amministrativa che lo Stato richiedente ha fondato su informazioni che, sebbene ottenute ab origine mediante reati secondo il diritto svizzero, sono state acquisite mediante una procedura di assistenza amministrativa e senza alcun comportamento attivo. All’uopo non sarà più considerato comportamento attivo l’ipotesi in cui lo Stato basa la propria richiesta su informazioni provenienti da fonti aperte accessibili al pubblico, quali i media.
Al contempo, sarà opposto il rifiuto all’esame delle domande nel caso in cui il Paese richiedente abbia acquisito le informazioni mediante un comportamento attivo che esula da una procedura di assistenza amministrativa.
Infatti, il testo modificato dell’articolo 7, lett. c della LAFF testualmente recita che non si entra nel merito della domanda “se viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni che lo Stato richiedente ha ottenuto: in seguito a reati secondo il diritto svizzero, al di fuori di una procedura di assistenza amministrativa, e mediante un comportamento attivo.
 
La Svizzera nell’ambito della peer review – Nell’ambito della valutazione tra pari, la cd. peer review, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale aveva richiesto alla Svizzera l’adeguamento del citato articolo 7 ad un modello conforme allo standard globale,  in considerazione dell’accesso alla seconda fase di peer review e in vista di un nuovo ciclo di valutazione avviato nel 2016.
Nella seconda fase sarà analizzata la prassi della Svizzera relativa allo scambio di informazioni su domanda sulla base di dieci criteri di valutazione che compongono lo standard internazionale, i cd.  term of reference.
Alla fine del processo sarà assegnata una valutazione complessiva, che prevede quattro livelli: “conforme”, “conforme in ampia misura”, “parzialmente conforme” e “non conforme”. Nell’ipotesi in cui un Paese non soddisfi uno dei term of reference può ricevere, nel migliore dei casi, la valutazione complessiva di “parzialmente conforme”.
Le conseguenze di una valutazione non conforme sono molto rilevanti per lo Stato interessato e comprendono, ad esempio:
  • l’eventualità di ricevere sanzioni economiche;
  • la sospensione di determinate deduzioni fiscali per le imprese accordate sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni;
  • il rischio di non ricevere finanziamenti da parte della Banca mondiale e della Banca europea che, al pari di altre organizzazioni internazionali di finanziamento, non vogliono mettere a repentaglio la loro reputazione;
  • la perdita di credibilità nei confronti degli organismi internazionali quali l’Ocse.
 
I casi del Lussemburgo e del Liechtenstein – Il Lussemburgo era stato valutato Paese “non conforme” a causa delle resistenze nell’esame di domande di assistenza amministrativa.
Di conseguenza è stata modificata la legislazione e adeguata la prassi allo standard globale dimodoché è previsto l’esame formale delle domande (anche nel caso di dati ottenuti illegalmente) ogniqualvolta la domanda riguarda informazioni “verosimilmente rilevanti”. Alla luce di tali cambiamenti, nel mese di ottobre 2015 il Lussemburgo ha ottenuto la valutazione “conforme in ampia misura”.
Un caso simile alla Svizzera esaminato dal Forum globale riguarda il Liechtenstein che,  nel mese di ottobre 2015, era stato valutato “parzialmente conforme” per la prassi in materia di dati rubati, ritenuta troppo restrittiva. Infatti, tale interpretazione ha fatto sì che almeno il 40% delle domande presentate a questo Stato risultavano pendenti alla fine del periodo di valutazione.
Alla luce di tale situazione il Forum globale ha raccomandato alle autorità del piccolo Stato di modificare la legge o la prassi in materia di assistenza amministrativa in modo da poter ottemperare alle richieste degli altri Stati partner. La buona valutazione ottenuta dal Liechtenstein nella maggior parte degli altri elementi ha consentito comunque di ottenere il livello di Stato “conforme in ampia misura”.
 
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