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Dal mondo

Svizzera, scambio di informazioni
su 3,4 milioni di conti nel 2022

Per la prima volta, alle comunicazioni reciproche si sono aggiunti Albania, Brunei Darussalam, Nigeria, Perù e Turchia

Quest’anno lo scambio di informazioni effettuato dall’Agenzia delle Entrate svizzera, Afc (Amministrazione fiscale delle contribuzioni), ha interessato complessivamente 101 Stati. In pratica, ai 96 finora tenuti alla comunicazione si sono aggiunti Albania, Brunei Darussalam, Nigeria, Perù e Turchia. In particolare, con 74 Stati lo scambio di dati è stato reciproco, mentre gli altri 27 hanno trasmesso informazioni alla Svizzera senza riceverne, in quanto non soddisfano i requisiti internazionali di confidenzialità e sicurezza dei dati (14 Stati) o perché hanno rinunciato volontariamente a riceverne (12 Stati).

Numero di conti interessati dallo scambio d’informazioni ed entità obbligate alla trasmissione alle Entrate
Attualmente, tra banche, trust, assicurazioni e istituti di altro tipo, sono circa 9.000 gli istituti finanziari registrati presso l’AFC tenuti alla comunicazione e che hanno raccolto e trasmesso dati all’AFC. Quest’ultima ha fornito a sua volta agli Stati partner informazioni relative a circa 3,4 milioni di conti finanziari, ricevendo informazioni su circa 2,9 milioni di conti finanziari. L’Amministrazione finanziaria elvetica non fornisce indicazioni in merito all’entità e quindi ai valori delle attività finanziarie interessate dallo scambio d’informazioni, ma soltanto il numero di conti oggetto di scambio.

La svolta nel 2017
La normativa per l’attuazione, anche da parte della Svizzera, dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. In base ad essa sono oggetto dello scambio informazioni l’identificazione del titolare, il conto e le informazioni finanziarie, tra cui nome, indirizzo, Stato di residenza, numero d’identificazione fiscale così come le indicazioni sull’istituto finanziario tenuto alla comunicazione, sul saldo del conto e sui redditi da capitale. Inoltre, la stessa norma prevede che grazie alle informazioni scambiate, spetti successivamente alle autorità fiscali cantonali verificare se i contribuenti hanno dichiarato correttamente i conti finanziari detenuti all’estero o meno.

Obiettivo dello scambio automatico d’informazioni (AEOI)
Con la svolta del 2017 anche la Svizzera è entrata a far parte del lungo elenco di Paesi che ad oggi utilizzano lo scambio automatico d’informazioni a fini fiscali, più di 100 Stati e territori, tra cui tutti i principali centri finanziari. Quale la finalità d’una simile convergenza internazionale? In pratica, attraverso lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (AEOI) si vuole incrementare la trasparenza fiscale e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. Lo standard prevede infatti che gli Stati e i territori che abbiano concluso tra loro un tale accordo si scambino reciprocamente informazioni relative a conti finanziari. Riguardo la Svizzera è utile segnalare come la Confederazione applichi generalmente l’AEOI sulla base dell’accordo multilaterale tra autorità competenti (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA), mentre con l’Unione europea e i suoi Stati-membri, Hong Kong e Singapore lo metta in pratica sulla base di trattati bilaterali.

Il lungo elenco dei conti svizzeri tuttora esclusi dall’AEOI
In base alla norma attuativa restano tutt’oggi esclusi dallo scambio d’informazione le seguenti tipologie di conti: i conti di persone defunte; i conti di deposito o di custodia detenuti da avvocati o notai autorizzati in Svizzera o da studi di avvocati o notai autorizzati in Svizzera e organizzati in forma di società, ove i clienti abbiano economicamente diritto ai valori patrimoniali depositati su tali conti;  i conti non rivendicati il cui saldo o valore alla fine dell’anno o di altro adeguato periodo di rendicontazione o al momento della chiusura del conto ammonti a 1.000 dollari americani al massimo; i conti per il versamento di capitale purché siano utilizzati esclusivamente per il deposito del capitale destinato alla costituzione o all’aumento di capitale di una società e che, una volta costituita la società o incrementato il capitale, i conti siano chiusi o i fondi trasferiti su un conto intestato alla società; i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera; i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera purché soddisfino determinate condizioni;  lo stesso vale per i conti delle comunioni di comproprietari.

Esclusi dall’AEOI anche i conti in moneta elettronica ma a certe condizioni e non oltre un tetto predefinito
Sono fuori dal AEOI anche i conti di moneta elettronica purché offrano esclusivamente mezzi di pagamento sotto forma di moneta elettronica per l’acquisto di beni e servizi, per il prelievo in contanti o per lo scambio dei pagamenti tra privati, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente. Inoltre, il limite di credito convenuto per contratto non deve eccedere i 10mila franchi oppure 10mila dollari americani o euro. E per concludere nessuna percezione di interesse deve essere accreditata su tali conti. Come chiarito dalla norma, per moneta elettronica s’intende qualsiasi valore monetario depositato elettronicamente sotto forma di credito nei confronti dell’emittente di moneta elettronica che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica.

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