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Svizzera: sì a modifiche di legge
sulla tassa d’esenzione dalla leva

Introdotto un tributo unico, da versare in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio

esercito elvetico
Lo scorso 11 gennaio il Consiglio federale elvetico ha avviato, alla luce della modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’Esercito (USEs), la procedura di consultazione per adeguare la legge federale elvetica sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. L’intervento è sembrato necessario alla luce della disciplina in vigore a partire dal primo gennaio 2018, che prevede che il servizio militare o il servizio civile dovrà essere prestato rispettivamente tra il 19° o il 20° e il 37° anno di età. Diventa pertanto opportuno uniformare di conseguenza anche la durata dell’assoggettamento alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
 
La tassa d’esenzione dall’obbligo militare è percepita in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, ed è commisurata al reddito imponibile dell’assoggettato. L’anno di tassazione è l’anno civile successivo all’anno di assoggettamento. Per la riscossione della tassa d’esenzione è dunque rilevante il servizio militare o il servizio civile prestato nel corso dell’anno precedente.
 
Le modifiche di legge approvate
Concretamente, i parametri del nuovo modello di legislazione militare, che ha ripercussioni anche sul servizio civile, sono stati modificati come segue:
  • il totale di giorni di servizio passerà dagli attuali 260 giorni a 245 giorni di servizio;
  • le scuole reclute saranno ridotte a 18 settimane e saranno organizzate due volte all’anno (dalle attuali tre);
  • i militari possono assolvere l’obbligo di frequentare la scuola tra il 19° e il 25° anno di età;
  • le unità assolvono ogni anno corsi di ripetizione della durata di tre settimane;
  • i soldati e gli appuntati devono assolvere sei corsi di ripetizione;
  • nella legge militare riveduta, la durata dell’incorporazione dei militari con gradi di truppa è fissata a 12 anni (attualmente varia da un minimo di 10 anni a un massimo di 14);
  • la durata dell’incorporazione per i militari inizia nell’anno successivo all’assolvimento;
  • della scuola reclute, da assolvere in modo flessibile. Il servizio militare sarà pertanto prestato al più presto nel 19° anno di età e al più tardi nel 37° anno di età (attualmente tra il 20° e il 34° anno di età).
 
Dal 2019 l’entrata in vigore
La revisione parziale della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) dovrebbe entrare in vigore al primo gennaio 2019.
Questi i punti principali dell’avamprogetto:
  • la durata dell’assoggettamento viene adeguata alla legislazione militare e sul servizio civile mentre l’assoggettamento alla tassa in caso di differimento della scuola reclute viene soppresso. Si tratta dunque di adeguamenti imposti dalla nuova legislazione militare e sul servizio civile;
  • per gli obbligati al servizio militare e gli obbligati al servizio civile che alla fine del loro obbligo di servizio vengono prosciolti nonostante non abbiano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio è prevista una tassa d’esenzione unica. La nuova tassa consente di migliorare la parità di trattamento auspicata a livello politico e retta dall’articolo 8 della Costituzione federale e aumentare l’incentivo a prestare servizio per evitare di pagare la tassa;
  • le nuove disposizioni in materia di prescrizione sono intese a garantire che, per quanto possibile, tutti gli assoggettati alla tassa – anche coloro che sono oggetto di complessi procedimenti giudiziari – vengano tassati secondo la capacità economica.
 
Gli effetti della modifica normativa
È pertanto prevista, nel concreto:
  • la soppressione dell’assoggettamento alla tassa in caso di differimento della scuola reclute. Vi saranno soggetti solo i corsi di ripetizione o gli interventi del servizio civile differiti per motivi personali oppure i servizi non prestati per intero;
  • l’armonizzazione della durata dell’assoggettamento con la durata dell’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile. Con l’esclusione dell’anno dell’assolvimento della scuola reclute, gli obbligati al servizio militare sono incorporati nell’esercito al massimo per 12 anni. Pertanto, chi assolve la scuola reclute solo nel 25° anno di età verrà prosciolto dall’esercito al più tardi nel 37° anno di età. Anche per le persone che prestano servizio civile viene adeguata Nella LTEO la durata dell’assoggettamento viene quindi adeguata e va dal 20° al 37° anno di età. Analogamente, è adeguata anche la durata durante la quale è possibile assolvere il servizio. Durante questo periodo la tassa verrà riscossa al massimo 11 volte;
  • l’introduzione della tassa unica. Dal punto di vista militare, esistono diversi motivi per cui gli assoggettati agli obblighi militari non prestano il loro servizio obbligatorio (ad esempio a causa della mancanza di fabbisogno di personale da parte dell’esercito). In questi casi è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa annuale. Gli assoggettati agli obblighi militari e civili, prosciolti alla fine del loro obbligo malgrado non abbiano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, dovranno quindi versare la tassa unica, indipendentemente dai motivi che nei singoli anni della durata dell’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile hanno comportato l’esenzione dal servizio o la prestazione incompleta del servizio.
 
Il procedimento di revisione contiene infine alcune ulteriori modifiche e precisazioni, che si evidenziano come segue:
  • il termine di prescrizione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare dipenderà in futuro dalla tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato;
  • potenziata la vigilanza. Le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione e l’Amministrazione federale delle contribuzioni effettueranno infatti verifiche periodiche dei flussi finanziari;
  • il blocco dei documenti dovrà prevedere anche il blocco di passaporti o carte d’identità in corso di validità. Tale misura tutelerà maggiormente la riscossione della tassa.
 
 
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