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Svizzera: sui versamenti ai partitiok alla deducibilità fiscale

Dal 1° gennaio in vigore la legge federale che consente le deduzioni a determinate condizioni

mappa svizzera

Il Consiglio federale ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'entrata in vigore della legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. Le persone fisiche, dall'anno fiscale 2011, potranno dedurre, ai fini dell'imposta federale diretta, fino a 10mila franchi (e cioè circa 6.700 euro). I Cantoni, poi, nell'ambito delle imposte di specifica competenza potranno fissare, in modo autonomo (entro il 2013), i limiti e l'importo massimo della deduzione. Grazie al nuovo provvedimento federale i cittadini elvetici potranno dedurre i contributi dei membri e i versamenti ai partiti nonché "le quote per i mandati" (e cioè i contributi richiesti ai titolari di cariche pubbliche).

L'interesse pubblico
L'articolo 137 della Costituzione elvetica stabilisce che i partiti politici assumono diverse funzioni di interesse pubblico. La loro attività risulta indispensabile per concorrere al buon funzionamento delle istituzioni a ogni livello (comunale, cantonale o federale). Per queste ragioni, i versamenti privati effettuati in loro favore dovrebbero essere ricompresi tra gli oneri che possono essere dedotti dal reddito imponibile ovvero dall'utile netto fino alla concorrenza di un determinato importo.

Condizioni per far valere le deduzioni
Le deduzioni, tuttavia, sono sottoposte, ai fini elusivi a determinate condizioni. Le organizzazioni partitiche che potranno beneficiare delle quote donate, infatti, devono essere iscritte nel registro delle formazioni politiche, rappresentate nei vari Gran Consigli, oppure devono aver superato la soglia di sbarramento del 3% dei consensi in occasione delle elezioni per il rinnovo dei parlamenti cantonali.

Persone giuridiche e sostegno ai partiti
La legge nulla dispone per le società, nei confronti delle quali non sono state create altre deduzioni. Alla luce delle predette considerazioni, quindi, le imprese elvetiche potranno continuare a sostenere i partiti politici mediante le spese a titolo di pubblicità.

La decisione del tribunale federale
L'iniziativa parlamentare si muove sulla scia della decisione del Tribunale federale del 2007. In tale occasione, l'autorità giudiziaria aveva sentenziato che la deducibilità dei contributi versati ai partiti, ammessa soltanto in alcuni Cantoni, era contraria al diritto federale e, in particolare, alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette.

La situazione in Italia
L'articolo 49 della Costituzione Italiana riconosce esplicitamente il ruolo dei partiti politici. Nel dettaglio la carta sancisce che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale. Da tali disposizioni costituzionali conseguono conseguenze fiscali circa le detrazioni poste in essere dalle persone fisiche. L'articolo 15, 1-bis del Tuir, infatti, riconosce al contribuente una detrazione d'imposta (del 19%) per le erogazioni liberali effettuate in denaro ed eseguite a favore dei movimenti e partiti politici nel range compreso tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che, dal canto loro, possono raccoglierle mediante un unico conto corrente nazionale ovvero attraverso diversi conti correnti. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno precedente ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
Per completezza, si segnala che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Imprese
Per le imprese, l'articolo 78 del Tuir dispone la detrazione d'imposta (19%), sempre nei limiti di importo sopra indicati, se residenti nel territorio dello Stato alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle società di mutua assicurazione, agli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
 

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