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Dal mondo

Svizzera: sul diritto penale fiscale
più uniformità e meno differenze

Il progetto di revisione elaborato per perseguire i reati tributari all’insegna di efficienza, rapidità ed equità

bandiera confederazione elvetica
Giudicare un fatto secondo particolari e principi di diritto penale definiti in modo uniforme e indipendentemente dalla tipologia dell’imposta, applicare a tutti i procedimenti penali fiscali le stesse procedure, garantire un accertamento equo, efficiente ed effettivo dei reati per evitare pene eccessive, migliorare la certezza giuridica per il contribuente. Sono i principali obiettivi che conta di raggiungere la Confederazione elvetica con il progetto di revisione del diritto penale fiscale, l’unificazione delle procedure e dei mezzi di inchiesta. Il progetto, messo a punto dal dipartimento delle Finanze, è stato sottoposto a consultazione dal Consiglio federale dalla fine di maggio.
 
L’iter procedurale
Il progetto prende le mosse dalla mozione del deputato radicale Rolf Schweiger, approvata dal Consiglio degli Stati nel 2011. L’intento è eliminare l’incertezza giuridica prodotta dai singoli tipi di imposta soggette a regolamentazioni, mezzi di indagine e competenze differenti che rendono difficile la persecuzione uniforme dei reati. Un insieme di fattori che, combinati insieme, causano preoccupazione e indeterminatezza. Il Consiglio federale, il 21 settembre dello scorso anno, ha affidato al Dipartimento federale delle Finanze (DFF) il compito di elaborare un progetto di revisione da sottoporre a consultazione entro la primavera di quest’anno.
 
Il diritto penale fiscale in Svizzera
Il tratto saliente del diritto penale fiscale della Confederazione è la distinzione tra imposte dirette e indirette. Una differenza che si riverbera sulla competenza a perseguire le infrazioni e da cui scaturisce l’applicazione di un diritto procedurale differente. Ai Cantoni è affidato il compito di perseguire le violazioni alla legge federale sull’imposta federale diretta mentre all'Amministrazione federale delle contribuzioni quello di perseguire le violazioni alla legge federale dell’imposta sul valore aggiunto e su quella preventiva.
 
Il contenuto del progetto: gli interventi sulla normativa
Tra i punti qualificanti del progetto figurano alcuni interventi sull’attuale normativa. In particolare la modifica della legge sull’imposta federale diretta (LIFD), sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), sull’IVA (LIVA), sull’imposta preventiva (LIP) e sulle tasse di bollo (LTB). Sempre per le imposte dirette il progetto prevede una estensione ai procedimenti penali fiscali dei provvedimenti d’inchiesta delle autorità fiscali cantonali. Tra questi anche la richiesta di informazioni presso le banche nel caso in cui vi sia un fondato sospetto di reato fiscale.
 
Le singole ipotesi di reato
Una delle questioni al centro del progetto di revisione coinvolge l’ordinamento e le singole ipotesi di reato. L’attuale formulazione, distingue tra due diverse figure criminose. La prima riguarda chi non dichiara quanto possiede (sottrazione d'imposta); la seconda chi falsifica i documenti (è il caso della frode fiscale o meglio l’uso di atto falso come indicato nell’articolo 186 della LIFD “usage des faux”) che viene considerata una forma aggravata della prima. Una differenza che esclude la doppia pena per i due reati. Nel progetto di riforma continua a rimanere la distinzione tra frode fiscale e sottrazione d’imposta ma la delimitazione tra le due figure tiene conto della gravità materiale del reato fiscale commesso.
 
La competenza a perseguire e a giudicare
Un secondo intervento riguarda, invece, la competenza a perseguire e giudicare i reati fiscali. Tra le novità proposte nel progetto spicca l’applicabilità delle disposizioni contenute nel DPA, il codice di procedura applicato ai procedimenti penali condotti dalle autorità amministrative, anche al perseguimento e al giudizio di infrazioni contro le imposte dirette. A oggi tali disposizioni trovano applicazione soltanto al perseguimento e al giudizio di infrazioni contro l’Iva, l’imposta preventiva e le tasse di bollo.
 
L’ampliamento dei poteri di indagine
Il terzo intervento coinvolge i poteri e i mezzi a disposizione per le indagini nell'ambito delle imposte dirette. Le autorità fiscali cantonali non dispongono ancora oggi di strumenti adeguati per garantire che possano essere condotte indagini accurate per le fattispecie penali che coinvolgono le imposte dirette. Esiste uno squilibrio tra le possibilità d’inchiesta delle autorità tributarie in questo settore della fiscalità. L’estensione delle disposizioni contenute nella DPA comporterà, secondo quanto indicato nelle linee guida del progetto, un ampliamento delle competenze delle autorità fiscali cantonali nel settore delle imposte federali dirette con nuovi strumenti processuali d’indagine. In particolare si tratta degli stessi mezzi riservati all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nell’ambito di inchieste speciali. Tra questi si segnalano la possibilità di perseguire, in assoluta autonomia, le violazioni contro la LIFD e la propria legislazione tributaria, l’interrogazione di testimoni, la raccolta di informazioni e altre attività che, in alcuni casi, sono soggette all’autorizzazione del direttore dell’Amministrazione cantonale delle Contribuzioni.
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