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Dal mondo

Svizzera: sulla legge antiriciclaggio,
giro di vite per banche e affini

Una modifica della legge proposta dal Consiglio federale al Parlamento per evitare le condotte evasive

intermediari finanziari
Attraverso una specifica modifica della legge sul riciclaggio di denaro, il Consiglio federale svizzero ha proposto al proprio Parlamento l’introduzione di obblighi più stringenti in capo alle banche e agli intermediari finanziari svizzeri che negoziano valori mobiliari al fine di garantire che i patrimoni dei clienti esteri che richiedono servizi finanziari non siano frutto di condotte evasive.
 
Il progetto – La proposta di modifica legislativa consiste nell’introduzione di obblighi di “diligenza estesi” che dovranno essere applicati a tutti gli intermediari finanziari svizzeri al fine di ridurre il rischio di accettare e investire valori mobiliari non dichiarati ai fini fiscali in Svizzera da parte clienti non residenti.
Gli obblighi in capo agli intermediari non riguarderanno l’intera platea della clientela bancaria, perché saranno diretti esclusivamente nei confronti dei clienti bancari che hanno residenza in uno Stato o Paese con cui la Svizzera non ha concluso un accordo automatico sullo scambio di informazioni. Pertanto, non sussistono obblighi di diligenza nei confronti dei clienti fiscalmente residenti in Svizzera o in un Paese con cui è stato introdotto lo scambio automatico di informazioni, compresi i cittadini statunitensi dato che gli accordi FACTA di fatto includono anche un accordo sullo scambio automatico di informazioni relativo a conti finanziari.
 
La procedura – All’atto dell’accettazione di valori patrimoniali da parte di clienti non residenti, gli intermediari finanziari dovranno stabilire, sulla base di un approccio basato  sul rischio, se tali valori sono stati fiscalmente dichiarati in Svizzera.
L’esame basato sul rischio è differente a seconda dei casi specifici.
Ad esempio, se per quanto riguarda le case da gioco è abbastanza frequente che il cliente apporti importanti somme di denaro in contante, la situazione richiederà un approfondimento nel caso in cui le somme siano depositate presso depositi bancari.
Tale approccio basato sul rischio richiederà anche una valutazione specifica circa la situazione politica e sociale del Paese di residenza del cliente. Infatti, se il soggetto risiede in un Paese che dispone di una situazione politica stabile ed una amministrazione pubblica efficace, è ragionevole presumere che questi fornisca una valida prova della conformità fiscale delle somme depositate in confronto, ad esempio, ad un soggetto che risiede in un Paese privo di strutture amministrative a causa di guerre o disordini sociali. 
Costituiscono indizi di rischio elevato, tale da presumere che i valori da investire siano frutto di comportamenti evasivi/elusivi, ad esempio:
  • se il cliente crea una struttura societaria particolarmente complessa atta a dissimulare l’identità degli aventi diritto economico;
  • se il cliente effettua transazioni in contanti inusuali o molto frequenti nel quadro della sua attività imprenditoriale o commerciale;
  • se il cliente effettua sistematicamente operazioni esenti da imposta e che questi non richieda all’intermediario gli estratti fiscali.
Al di là di tutti i casi specifici, l’obiettivo della procedura è dimostrare che la piazza finanziaria svizzera adotti tutte le misure possibili al fine di respingere i valori mobiliari e patrimoniali frutto di evasione.
Se invece sussistono indizi di un rischio ridotto, l’intermediario può rinunciare ad un ulteriore esame sulla conformità fiscale del patrimonio del cliente: ad esempio quando questi è in grado di produrre in forma autentica la propria dichiarazione dei redditi.
 
Gli effetti – Nell’ipotesi in cui, sulla base dell’approccio basato sul rischio, l’intermediario dovesse presumere che un cliente propone valori patrimoniali non dichiarati, le conseguenza sono diverse a seconda che si tratti di clienti nuovi o già esistenti.
Nel primo caso, l’intermediario è tenuto a rifiutare la relazione bancaria.
Nel secondo, invece, può sorgere il sospetto che anche i valori già esistenti all’interno del rapporto siano frutto di un comportamento evasivo. In tal caso, l’intermediario è tenuto a chiarire la conformità fiscale dell’intero patrimonio del cliente. Nel caso in cui l’esame porti alla conclusione che i valori patrimoniali siano non dichiarati, sarà obbligo del cliente dimostrare la congruità fiscale del proprio patrimonio o regolarizzare la propria situazione entro un termine congruo. In caso in cui non sia fornita tale dimostrazione, la banca o l’intermediario è tenuto a sciogliere la relazione d’affari con il singolo cliente inadempiente, salvo il caso in cui questi non abbia possibilità di dimostrare la conformità fiscale del proprio patrimonio o di regolarizzare la propria situazione fiscale senza subire svantaggi non sostenibili.
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