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Dal mondo

Tassazione minima multinazionali,
dal Consiglio Ue un nulla di fatto

L’Ecofin incassa il sì della Polonia, ma non basta per superare l’attuale stallo dell’ iter della direttiva su un’imposizione comune, concordata tra tutti Paesi membri dell’Unione

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Nuove GloBe rules, il Consiglio europeo si è chiuso in un nulla di fatto. Nel corso dell'ultima riunione programmata del consiglio Affari economici e finanziari dell'Ue (Consiglio Ecofin), sotto la presidenza francese, si è discusso anche di global minimum tax europea. Al riguardo, nonostante la Polonia abbia sciolto le precedenti riserve, di fatto accettando le regole del primo pilastro come riviste nell’ultima bozza di direttiva, gli Stati membri dell'Ue non sono, comunque, riusciti a raggiungere un accordo politico sulla proposta di tassazione minima delle multinazionali a causa di un cambiamento di posizione dell'Ungheria, piuttosto repentino e inatteso, che ha deciso di porre il veto alla proposta nonostante avesse largamente accettato di sostenere l'iniziativa nelle precedenti riunioni del Consiglio Ecofin.

Il contesto e il niet di Budapest
Per comprendere meglio le decisioni attuali, percorriamo a ritroso il cammino della minimum tax made in Eu. La Commissione europea ha pubblicato la proposta iniziale di imposta minima nel dicembre 2021, subito dopo che l'Ocse aveva pubblicato le regole modello da seguire, per definire le norme globali contro l'erosione delle basi imponibili (regole GloBE o GloBE rules). A seguito di discussioni tecniche in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio, il 12 marzo 2022, è stato pubblicato un testo di compromesso prima della riunione del Consiglio Ecofin del 15 marzo 2022, che prevedeva diverse modifiche. A questo punto, per venire incontro alle preoccupazioni sollevate da alcuni Stati membri in merito ai tempi stretti di attuazione, è stata introdotta la possibilità per gli stessi Stati di rinviare l'applicazione della “regola dell'inclusione del reddito” (Iir) e della “regola del pagamento dell'imposta sul reddito” (Utpr) nel caso in cui un numero ridotto di entità capogruppo (Upe) di gruppi di multinazionali (Mne), rientranti nel campo di applicazione, risultasse localizzato in tali Paesi membri, in pratica, il cosiddetto rinvio facoltativo di Iir e Utpr, dove le due sigle indicano il primo e il secondo pilastro su cui si fonda la minimum tax. Successivamente, in seguito alle discussioni in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio Ecofin, nella riunione del 5 aprile 2022 è stato discusso un testo di compromesso rivisto il 28 marzo 2022, che prevedeva un rinvio fino a sei anni quando un numero massimo di soli 12 entità capogruppo o Upe ha sede in uno Stato membro dell'Ue. Durante il processo di negoziazione, la Polonia ha espresso preoccupazioni riguardo all'adozione della direttiva indipendentemente dal primo pilastro e non è stata, quindi, in grado di accogliere il testo di compromesso, che è stato invece accettato da tutti gli altri Stati membri. Questo il background prima dell’ultimo Ecofin del 17 giugno scorso.

In dettaglio la nuova global minimum tax
La direttiva Ue su un’imposizione fiscale minima globale stabilisce norme volte a garantire un livello “accettabile”, minimo appunto, di tassazione effettiva per i grandi gruppi multinazionali e per i gruppi nazionali su larga scala, che operano nel mercato unico. Si tratta di norme che, naturalmente, sono coerenti con l'accordo raggiunto dal quadro inclusivo l'8 ottobre 2021 e che si attengono rigorosamente alle norme tipo dell'Ocse, concordate sempre nell’ambito del quadro inclusivo e pubblicate lo scorso 20 dicembre. Detto questo, entrando nel dettaglio, le discussioni si sono articolate su due filoni di lavoro: il primo pilastro, che propone una ridistribuzione parziale dei diritti di imposizione alle giurisdizioni di mercato, cioè i Paesi in cui risiedono i consumatori/clienti finali, e un secondo pilastro, che propone l'introduzione di una tassazione minima effettiva per i grandi gruppi multinazionali pari al 15 per cento.
I due pilastri mirano ad affrontare questioni diverse ma correlate, legate alla crescente globalizzazione e digitalizzazione dell'economia. I due obiettivi strategici del primo e del secondo pilastro, infatti, sono affrontare le restanti sfide in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, nonché porre un freno all'eccessiva concorrenza fiscale tra le giurisdizioni. Al riguardo, il secondo pilastro è costituito da due norme destinate a essere introdotte nelle legislazioni fiscali nazionali e da una norma basata su trattati. Le due norme fiscali nazionali sono la regola di inclusione del reddito (Income inclusion rule, Iir) e il relativo sostegno, e la regola sui pagamenti a bassa imposizione (Under taxed payments rule, Utpr), denominate congiuntamente norme antierosione della base imponibile a livello mondiale (Global anti-base erosion, GloBE).
La regola sull'assoggettamento all'imposta (Subject to tax rule, Sttr) è invece una norma basata su trattati, che consente alle giurisdizioni di origine di imporre una trattenuta alla fonte limitata su determinati pagamenti di parti correlate che sono soggetti a un'aliquota inferiore a quella minima, posta al 15 per cento. Ricordiamo che le norme tipo dell'Ocse contengono solo disposizioni relative alle norme tipo GloBE.

Il perché l’Ue dibatte delle nuove regole
Poiché il mercato unico rende l'Unione europea un'economia fortemente integrata, è importante che l'accordo basato sui due pilastri sia attuato in modo coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Al fine di garantire tale livello di attuazione all'interno dell'Ue e la compatibilità con il diritto dell'Unione, il metodo principale per l'attuazione del secondo pilastro consiste in una direttiva. La direttiva attua solo le norme tipo GloBE. Naturalmente, la direttiva rispecchia l'accordo globale dell'Ocse, con alcuni adeguamenti necessari, per garantire la conformità con il diritto dell'Ue.

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