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Transazioni infragruppo, sul codicedi condotta interviene la Ue

Le proposte di modifica elaborate dalla Commissione Ue al termine del forum sui prezzi di trasferimento

stelle dell'ue

La Commissione ha adottato una comunicazione fondata sul lavoro del forum congiunto dell'Unione europea sul transfer pricing. In particolare i vertici dell'Unione europea ritengono che la soluzione delle problematiche evidenziate nella pratica permettono di ovviare al problema della doppia imposizione legata all'aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Il lavoro portato avanti nel biennio 2007-2009, infatti, ha permesso di perfezionare ulteriormente le disposizioni contenute nella Convenzione di arbitraggio. L'obiettivo prioritario è diminuire i tempi di soluzione dei casi sollevati. Ampia soddisfazione è trapelata dalle parole di Laszlo Kovacs, Commissario Ue alla Fiscalità e all'Unione doganale, secondo cui occorre che gli Stati adottino le disposizioni del codice di condotta nella normativa interna e nello svolgimento delle pratiche amministrative.

Transfer pricing e codice di condotta
Con il termine transfer pricing si individuano i prezzi con cui le imprese quantificano il valore delle transazioni con le altre compagini aziendali appartenenti al medesimo gruppo ma residenti in un altro Paese straniero. Ai fini fiscali, il corollario della disciplina in esame impone che i rapporti commerciali di specie avvengano "at arm's length", ovvero al valore normale di mercato. L'obiettivo principale della normativa, pertanto, è di evitare che, attraverso una manovra artificiosa delle transazioni internazionali infragruppo, vengano ottenuti arbitraggi fiscali tassando materia imponibile in una Nazione anziché in un'altra. Al fine di rendere meno aleatoria la quantificazione dei prezzi di specie, in ambito UE è stata elaborata una documentazione standard denominata "codice di condotta". Detto codice, quindi, stabilisce in modo uniforme e comune per gli Stati appartenenti all'Unione europea i documenti amministrativo-contabili che le imprese comunitarie dovranno esibire alle autorità tributarie per comprovare che le citate transazioni infragruppo si sono realizzate al valore normale.

L'attività del forum sui prezzi di trasferimento
Il forum sui prezzi di trasferimento - EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) - nel periodo compreso fra il mese di marzo 2007 e marzo 2009 ha messo a punto una serie di proposte di modifiche riguardanti la Convenzione di arbitraggio. In particolare la proposta della Commissione è il risultato di una assidua attività di monitoraggio della Convenzione dato che l'esperienza pratica degli Stati membri ha permesso di dimostrare che l'obiettivo di un tempo di tre anni per la risoluzione dei casi risulta effettivamente difficile. La riformulazione del codice di condotta chiarisce e propone un'interpretazione comune di alcune disposizioni della Convenzione di Arbitraggio in modo da facilitare la risoluzione di un numero di casi maggiore nel tempo di tre anni. Le proposte adottate riguardano le gravi penalità, i casi di triangolazioni da transfer pricing e di thin capitalization, il funzionamento della Convenzione.

Le conclusioni della Commissione
Sulla base delle risultanze del forum sul transfer pricing la Commissione ha espresso ai diversi Stati membri i propri ringraziamenti per i diversi contributi apportati. In merito all'aspetto sanzionatorio, Bruxelles ritiene che le penalità gravi si applichino soltanto in alcune circostanze, come nel caso di frodi, e ha invitato gli Stati membri ad avallare ulteriormente tale tesi nelle proprie dichiarazioni unilaterali. Sulla thin capitalization, infine, Bruxelles ha chiarito che gli aggiustamenti delle transazioni infragruppo correlate a transazioni finanziarie rientrano in pieno nella disciplina della Convenzione di arbitraggio. La Commissione ritiene, altresì, che la procedura in oggetto avvenga a mezzo del medesimo linguaggio di lavoro e, soprattutto, produca gli stessi effetti nei diversi Paesi dell'UE.

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