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Dal mondo

Transazioni con Paesi extra Ue, le novità del sistema Aes

Dal 1° luglio 2007 la prova dell'esportazione è contenuta in un messaggio elettronico che attesta l'operazione

passaggio doganale

Dal 1° luglio 2007 la prova dell'esportazione non è più data dal visto apposto sull'esemplare n° 3 del Dau ma da un messaggio elettronico. La novità è contenuta nella nota dell'agenzia delle Dogane  n. 1433 del 3 maggio 2007 nell'ottica della realizzazione del progetto comunitario denominato "Export control System"(Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES). Tale sistema prevede che l'operatore presenti la dichiarazione doganale all'ufficio di esportazione. Una volta ricevuta la dichiarazione e autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il documento di accompagnamento esportazione (Dae), destinato a scortare la merce fino alla dogana di uscita.

Il progetto Automated Export System
Il progetto Aes (Automated Export System), sul modello del progetto Ncts (New Computerized Transit System), consente il tracciamento elettronico e il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in applicazione delle norme introdotte dai Regolamenti (Ce) n. 648/2005 e n. 1875/2006 che ne costituiscono la base giuridica e che hanno modificato rispettivamente il codice doganale comunitario (Reg. Cee n. 2913/1992  e le relative disposizioni di applicazione Reg. Cee n. 2454/1993). Il progetto si articola in due fasi funzionali tassativamente contemplate nel citato Regolamento 1875/2006 di cui la prima, indicata come "prima fase Ecs" (Export Control System), avviata il 1° luglio 2007, che ha realizzato l'informatizzazione della comunicazione del "visto uscire" mentre la seconda, denominata "seconda fase ECS", decollata lo scorso 1° luglio ha disposto l'obbligatorietà della comunicazione dei dati "sicurezza" e l'obbligatorietà dell'invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione sia in procedura ordinaria di accertamento che in procedura domiciliata/semplificata.

Come effettuare le operazioni
Per le operazioni effettuate in Aes, l'apposizione del visto uscire sulla copia 3 del Dau viene sostituita dal messaggio elettronico "risultati di uscita", inviato dalla Dogana di uscita alla Dogana di esportazione, (articolo 796 quater, quinquies e sexies del Reg.Cee 2454/94, modificato dal Reg. Ce 1875 del 18.12.2006). I dati in possesso dell'Amministrazione doganale equivalgono alla prova di uscita dalla Comunità europea sono presenti nel sistema informativo dell'agenzia delle Dogane (Aida) consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell'Mrn (Mouvement reference number).

Il documento amministrativo unico Dau
Tutte le transazioni, siano esse importazioni o esportazioni, devono essere dichiarate in dogana presentando l'apposito documento amministrativo unico (Dau). Qualora si tratti di importazioni, la dogana dopo aver effettuato i controlli previsti rilascia all'importatore il modello Dau n. 8 quietanzato che, assumendo rilevanza Iva, dovrà essere numerato e annotato nel registro degli acquisti dell'importatore per la eventuale (salvo l'indetraibilità) detrazione dell'Iva. Il documento amministrativo unico (DAU) costituisce di per sè la dichiarazione doganale per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori. In uso dal 1° gennaio 1993, è stato istituito dal Reg. Cee 2913/92 e la sua applicazione è stata disciplinata dal Reg. Ce 2454/93 (circolare 331/d del 1996). Esso è utilizzato per:
- per le merci comunitarie dirette verso paesi terzi
- per le merci provenienti da paesi terzi presentate in dogana per ottenere la loro destinazione
- per le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale che circolano nel territorio della Comunità

Redazione del Dau e compilazione del formulario
La redazione del Dau avviene su formulari stampati in carta speciale chimica a ricalco, di color bianco con caratteri speciali e stilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Una volta accettato dalla competente autorità doganale diviene atto a cui la normativa riconosce un preciso valore giuridico. Dal Dau si può evincere in linea generale:
- il regime doganale prescelto;
- la tipologia di merci movimentate;
- i divieti economici e qualsiasi altra misura di politica commerciale adottata o da adottare;
- la forma di garanzia prestata (globale o isolata) o l'eventuale esonero.
Per ciò che concerne la compilazione di questo formulario, emesso di norma  in 8 esemplari numerati progressivamente, è necessario premettere che i codici in esso riscontrati e il numero del formulario stesso identificano il regime doganale e la destinazione doganale cui è riferita l'operazione in dogana. Il Dau o bolla doganale deve, di regola, essere redatto per iscritto, utilizzando l'apposito formulario composto da otto esemplari:
- l'esemplare 1 è per l'ufficio doganale di esportazione;
- l'esemplare 2 per uso statistico;
- l'esemplare 3 per lo speditore, da esibire all'ufficio doganale di uscita per i necessari visti e che dovrà essere conservato quale prova dell'avvenuta esportazione;
- l'esemplare 4 per l'ufficio di destinazione;
- l'esemplare 5 per il rinvio - transito comunitario;
- l'esemplare 6 per il paese di destinazione;
- l'esemplare 7 per la statistica del paese di destinazione;
- l'esemplare 8 per il destinatario

Dalla garanzia alla fattura
La garanzia consente di tutelare la pretesa tributaria da eventuale mancata chiusura del regime di transito (ed in altri casi) che si ha con l'appuramento (il quale si mancante comporterà l'attuazione di misure di ricerca e l'eventuale incameramento della garanzia). La dichiarazione di esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale territorialmente competente in relazione alla sede dell'esportatore oppure dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate (art. 161 - Regolamento Ce 2913/92). A questa regola possono essere ammesse delle deroghe. L'Amministrazione doganale può consentire che la dichiarazione scritta sia sostituita da una dichiarazione verbale in casi ben determinati come le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (articolo 225 e seg. Reg. 2454/93). La fattura emessa dal fornitore extra Ue non ha invece rilevanza ai fini Iva bensì ai fini delle imposte dirette e dell'imposta di bollo.

I tipi di esportazione
Nel caso di esportazione diretta tra cedente italiano ed acquirente non residente
deve essere presentata la fattura accompagnatoria della merce alla dogana di partenza che a sua volta emette il Dau. Nell'ipotesi che si tratti di esportazione diretta tramite commissionario
sarà quest'ultimo a  presentare la fattura della merce alla dogana di partenza che a sua volta emette il Dau. Sotto il profilo doganale, la normativa comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi Terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Ovviamente nel Paese di destinazione, al momento dell'importazione, saranno applicate le norme previste. I beni destinati ad uscire dal territorio nazionale sono assoggettati alla presentazione della dichiarazione doganale di esportazione , accompagnata dai documenti commerciali e dalle eventuali licenze, autorizzazioni o titoli qualora obbligatoriamente richiesti per l'esportazione di quel tipo di merce.


 

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