Nell'ordinamento di Hong Kong, la disciplina relativa ai prezzi di trasferimento è contenuta nell'Inland revenue ordinance (Iro) e nelle Convenzioni contro la doppia imposizione: attualmente Hong Kong ha stipulato accordi con il Belgio, la Thailandia, la Cina, il Lussemburgo e il Vietnam.
All'interno dell'Iro, il riferimento alla disciplina in oggetto è, in primis, nella Sezione 16(1) che contiene le norme relative alla deducibilità di componenti di reddito: "In ascertaining the profits in respect of which a person is chargeable to tax under this Part for any year of assessment there shall be deducted all outgoings and expenses to the extent to which they are incurred during the basis period for that year of assessment by such person in the production of profits in respect of which he is chargeable to tax under this Part for any period (…)". Ulteriori norme sono contenute nella Sezione 17(1)(b) (che vieta deduzioni per "any disbursements or expenses not being money expended for the purpose of producing such profits") e nella Sezione 17(1)(c) (che non ammette deduzioni per "any expenditure of a capital nature or any loss or withdrawal of capital").
In relazione a transazioni poste in essere con soggetti appartenenti al medesimo gruppo si considerano parti correlate (nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica):
- altri soggetti legati da vincoli di correlazione;
- qualsiasi soggetto che controlla la società o qualsiasi socio del soggetto; nel caso di persone fisiche si considerano anche i parenti;
- membri del consiglio di amministrazione della società o della società correlata nonché i parenti di tali membri;
- qualsiasi socio della società e, qualora il socio sia una persona fisica, anche i parenti dello stesso.
Il DIPN riconosce il principio di concorrenza (at arm's length principle) come statuito dall'articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse: "[When] conditions are made or imposed between (…) two [associated] enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly".
Nell'Appendice al DIPN 46, l'IRD fornisce indicazioni, ai fini della determinazione del valore normale delle transazioni, sui metodi da adottare che non si discostano da quelli previsti dalle Transfer pricing guidelines dell'Ocse:
- metodo del confronto del prezzo (Comparable uncontrolled price method - CUP):
- metodo del prezzo di rivendita (Resale price method):
- metodo del costo maggiorato (Cost plus method);
- metodo della ripartizione degli utili (Profit split);
- metodo del margine netto della transazione (Traditional net margin method - TNMM).
Occorre osservare che, come avviene nella maggior parte degli ordinamenti, l'IRD riconosce una netta preferenza al CUP, metodo che è considerato più appropriato soprattutto in presenza di finanziamenti intercompany, royalties corrisposte a fronte di intangibili in licenza e transazioni aventi a oggetto securities acquistate/vendute in mercati regolamentati. Qualora il CUP non sia applicabile, coerentemente con le indicazioni fornite dall'Ocse, il contribuente può applicare uno degli altri metodi tradizionali (prezzo di rivendita o costo maggiorato) e, in ultima istanza, i metodi basati sull'utile della transazione (Profit split e TNMM).
L'IRO non statuisce alcun obbligo formale di predisporre la documentazione a supporto delle operazioni con parti correlate: infatti, la Sezione 51C non richiede che il contribuente documenti il rispetto dell'arm's length principle. Tuttavia, il contribuente deve conservare la documentazione necessaria al controllo e alla verifica delle quantità e del valore dei beni e dei dati degli acquirenti e venditori nonché dei servizi oggetto di fatturazione.
Il DIPN ha chiarito che, in caso di verifica, l'Amministrazione potrebbe richiedere la seguente documentazione:
- indicazione dei rapporti di natura commerciale o finanziaria;
- la natura, i termini, le condizioni e l'ammontare delle transazioni nonché delle eventuali compensazioni;
- il metodo/i metodi utilizzati per la definizione del prezzo della transazione e le analisi di comparabilità effettuate;
- evidenza dei risultati at arm's length prodotti dal metodo selezionato e degli eventuali aggiustamenti effettuati;
- condizioni dei contratti conclusi con società del gruppo e con soggetti terzi.