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Dal mondo

Transfer pricing: occhi puntati
su costi e rischi per gli intangible

Gli sviluppi che la disciplina ha avuto negli ultimi anni evidenziano una rinnovata attenzione per i contratti

transfer pricing
I recenti sviluppi in tema di prezzi di trasferimento registrano una rinnovata attenzione verso i Cost Contribution Arrangement (CCA). In primis, l'Ocse che, avviando la revisione delle linee guida sul Transfer Pricing (culminata nell'emanazione delle nuove il 22 luglio 2010), aveva annunciato la revisione dei capitoli sui beni immateriali e sui contratti connessi allo sviluppo degli intangibili. In parallelo l'European Joint Transfer Pricing Forum ha iniziato l'analisi dei CCA sulla prestazione di servizi intercompany.

I Cost Contribution Arrangements nelle linee guida OCSE
Tali accordi sono definiti chiaramente definiti al par. 8.3del Transfer Pricing for Multinational Entrprises and Tax Administrations. Trattasi pertanto di contratti con cui le imprese associate ripartiscono i costi e i rischi connessi allo sviluppo o alla produzione di beni immateriali (o all'ottenimento congiunto di beni e servizi), nella prospettiva di conseguire vantaggi proporzionali alle rispettive contribuzioni.

L'agenda dell'European Joint Transfer pricing Forum
Se, come anticipato, l'azione dell'OCSE ha ad oggetto i Cost Contribution Arrangements sottoscritti per suddividere, tra i partecipanti, i costi connessi allo sviluppo e al successivo potenziamento di beni immateriali,  quella dell'European Joint Transfer Pricing Forum ha riguardato un'altra questione. In particolare l'analisi dei CCA sulla prestazione di servizi, per pervenire alla definizione di "best practices" in materia ("Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP))" consultabile al sito).

Un tema dai molti risvolti
Gli obiettivi del progetto nascono dalla necessità di affrontare compiutamente la tematica considerando:
  • la varietà di CCA che possono essere stipulati dai gruppi multinazionali;
  • la circostanza che la maggior parte delle Amministrazione finanziarie del mondo non vanta una prassi consolidata su tale tematica;
  • il diverso trattamento fiscale dei CCA negli ordinamenti interni;
  • la difficoltà di distinguere tra prestazioni di servizi centralizzate e CCA (cfr. tabella sotto riportata).
La situazione nell'Unione europea
A oggi, soltanto 9 tra i Paesi aderenti all'Unione europea contemplano, nei loro ordinamenti interni, una disciplina specifica per tale tipologia di accordi (trattasi di Austria, Cipro, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia e Spagna). I Paesi che invece hanno emanato delle linee guida ad hoc sono stati la Danimarca, l'Estonia, l'Italia e il Regno Unito (che in data 9 agosto 2011 ha emendato le indicazioni formulate dall'HMRC sul tema).
Le indicazioni dello Forum Ue
Le linee guida fornite dall'European Joint Transfer Pricing Forum affrontano i seguenti aspetti connessi alla predisposizione e alla gestione dei CCA:
  • il beneficio atteso dai partecipanti al CCA (expected benefit test), che rappresenta un elemento cruciale per verificare il rispetto del principio di libera concorrenza e giustificare la ripartizione dei costi connessi all'accordo tra i partecipanti;
  • le contribuzioni effettuate da ogni consociata in relazione ai benefici attesi dall'oggetto del CCA;
  • la partecipazione al CCA;
  • le modalità di ingresso/uscita dall'accordo;
  • la documentazione a supporto dell'accordo.
Le raccomandazioni formulate
Con il Report sui CCA, l'European Joint Transfer Pricing Forum auspica che lo stesso possa facilitare la valutazione e il riscontro del rispetto del principio di libera concorrenza per tale tipologia di accordi. È tuttavia che il contribuente predisponga la documentazione adeguata a supportare tutti gli aspetti dell'accordo stipulato tra le varie società del gruppo.
In caso di controversie tra due o più autorità competenti la procedura MAP (Mutual Agreement Procedure) può rappresentare un valido strumento di risoluzione. In tal senso il riferimento è agli approcci contemplati dal codice di condotta sull'effettiva applicazione della convenzione arbitrale 90/436/CEE (Convezione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili fra imprese associate).


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