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Transfer pricing: le Pmial centro del Forum congiunto Ue

Nel corso dell'ultimo incontro ribadita la necessità di contemperare le esigenze di Fisco e imprese

Garantire la concreta applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento alle piccole-medie imprese, con la finalizzazione del "Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing" (DOC/001/FINAL, consultabile al sito. È quanto ha ribadito l'European Joint Transfer Pricing Forum (EU JTPF) nel corso dell'ultimo meeting del 10 febbraio 2011.
La definizione di imprese di piccole-medie (Pmi) dimensioni è contenuta nella Raccomandazione 2003/36/EC del 6 maggio 2003, secondo cui la categoria delle imprese micro, piccole e medie è composta da chi impiega nella propria azienda meno di 250 dipendenti, con un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o con un attivo non superiore ai 43 milioni di euro.


I numeri delle Pmi in Europa
In Europa si contano all'incirca 23 milioni di piccole-medie imprese e, considerando la loro importanza per lo sviluppo e il potenziamento dell'economia dell'Unione, la Commissione europea si occupa anche delle politiche a sostegno dell'imprenditoria delle PMI. Tali azioni si inseriscono nel più ampio quadro dello Small Business Act per l'Europa (SBA), che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare assieme alla Commissione europea.
Come specificato nella Comunicazione COM(2008) 394 "Al centro dello SBA per l'Europa c'è la convinzione che un contesto veramente favorevole alle PMI dipenda innanzitutto dal riconoscimento degli imprenditori da parte della società. Il clima generale nella società deve condurre i singoli a considerare attraente la possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica. Il clima generale nella società deve condurre i singoli a considerare attraente la possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica (…)".
Conseguentemente, "Lo "Small Business Act" mira perciò a migliorare l'approccio politico globale allo spirito imprenditoriale, ad ancorare irreversibilmente il principio "Pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali - dalla formulazione delle norme al pubblico servizio - e a promuovere la crescita delle PMI aiutandole ad affrontare i problemi che continuano a ostacolarne lo sviluppo".

I principi dello Small Business Act
Con riferimento all'applicazione della disciplina del transfer pricing dovrebbero mutuarsi due dei dieci principi che permeano lo SBA:

  • formulare regole conformi al principio "Pensare anzitutto in piccolo"
  • rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle Pmi.

In tal senso sembrerebbero dirette le raccomandazioni dell'EU JTPF considerando che il "Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing" accoglie favorevolmente un approccio basato sulla proporzionalità, al fine di contemplare le esigenze delle Amministrazioni finanziarie nell'applicazione delle norme relative ai prezzi di trasferimento e gli oneri che si generano in capo alle PMI per essere compliant con tali norme.

Il ruolo delle linee guida Ocse
Le linee guida Ocse, nel capitolo III, con riferimento alla compliance evidenziano che "Small to medium sized enterprises are entering into the area of transfer pricing and the number of cross-border transactions is ever increasing. Although the arm's length principle applies to equal small and medium sized enterprises and transactions, pragmatic solutions may be appropriate in order to make it possible to find a reasonable response to each transfer pricing case" (cfr. par. 3.83).
Tra le problematiche di maggiore impatto si annovera quella relativa alla predisposizione della documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento, secondo i principi espressi nel capitolo V delle delle linee guida. Ma i costi connessi alla compliance devono essere valutati anche con riferimento alla dialettica con l'Amministrazione finanziaria coinvolta (sia in fase di accertamento che di ricorso a strumenti di deflazione del contenzioso come gli Advance Pricing Agreements - Apa), soprattutto per ciò che concerne la risoluzione delle controversie (ricorso alla procedura contemplata nella Convenzione Arbitrale 90/436/CEE o alla procedura MAP). Nuovi impulsi al "pensare anzitutto in piccolo" in tema di prezzi di trasferimento saranno quindi dati dall'agenda futura dei lavori EU JTPF.
 

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