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Dal mondo

Transfer pricing, uno standard uniforme valido ovunque

Creare dei valori che possano essere condivisi da tutti gli interlocutori è l'obiettivo perseguito a livello istituzionale

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Il dibattito volto alla creazione di una documentazione standard ha interessato anche altri organismi oltre a Ocse e European Joint Transfer Pricing Forum. In questa prospettiva si è orientata l'azione del Pacific Association of Tax Administrators (Pata) (associazione intergovernativa tra Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti) e dell'International Chamber of Commerce (Icc). Nel primo caso l'obiettivo è giungere alla semplificazione degli obblighi di documentazione che gravano sui gruppi multinazionali. Nel secondo caso, invece, l'intento è di elaborare un modello di documentazione a supporto del transfer pricing adottato dai gruppi multinazionali considerato accettabile dalle Amministrazioni finanziarie interessate.

Le regole codificate dai Paesi aderenti al Pata
Il documentation package proposto dovrebbe consentire di soddisfare i requisiti per la determinazione del valore normale in tutti i paesi membri del Pata ed evitare di incorrere in sanzioni. I gruppi che decidono di predisporre il set di documentazione previsto dai Paesi membri Pata sono tenuti al rispetto di tre principi operativi:
- compliance con il principio "at arm's length" nella determinazione del transfer pricing: tale necessità si traduce nell'analisi e nella valutazione delle transazioni intercompany, nell'individuazione delle transazioni indipendenti comparabili e nella corretta applicazione dei metodi contemplati da ciascun Paese per la determinazione del transfer pricing;
- predisposizione di una documentazione atta a dimostrare il rispetto dell'arm's length principle: i contribuenti (rectius: le società  multinazionali) sono tenuti a produrre una documentazione che consenta di dimostrare gli sforzi per rispettare il principio di libera concorrenza. La documentazione deve essere predisposta ("contemporaneous documentation") secondo quanto previsto dagli ordinamenti dei singoli Paesi Pata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale. Il contenuto della documentazione deve essere adeguato e tale da consentire la verifica del principio dell'arm's length secondo quanto stabilito dall'Ocse e dagli ordinamenti dei membri Pata;
- predisposizione della documentazione entro determinati termini: il contribuente è tenuto a presentare la documentazione su richiesta di una delle Amministrazioni Finanziarie dei Paesi membri del Pata per evitare che siano applicate sanzioni. Ogni membro del Pata potrà richiedere la documentazione relativa alla transazione che coinvolge il proprio ordinamento.

Il modello elaborato dall'Icc
Anche l'International Chamber of Commerce (ICC) si è occupata delle problematiche relative alla mancanza di uniformità negli obblighi di documentazione per il transfer pricing con il policy statement denominato "Transfer Pricing Documentation: a Case for International Cooperation" (consultabile al sito www.iccwbo.org). Il citato policy statement fornisce un modello di documentazione a supporto del transfer pricing adottato dai gruppi multinazionali che sia considerato accettabile ("reasonable") dalle Amministrazioni Finanziarie interessate. Il set di documentazione proposto contiene l'esplicitazione di tre principi:

  • la documentazione deve essere predisposta sulla base delle informazioni contenute nei documenti contabili ed extracontabili del gruppo;
  • la documentazione non deve necessariamente rispettare i requisiti previsti da ogni ordinamento di riferimento;
  • rischio limitato di incorrere in sanzioni in presenza di documentazione.

La posizione dell'Ocse
L'Ocse ha dedicato agli obblighi di documentazione il capitolo V del "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations". Le indicazioni, conformemente alla ratio generale delle guideline, cercano di contemplare e di mediare tra le diverse esigenze dei contribuenti e delle Amministrazioni Finanziarie.

Le best practice dello Ejtpf
A livello europeo, l'approccio adottato dell'European Joint Transfer Pricing Forum è stato finalizzato alla determinazione di una "best practice" per la documentazione relativa al transfer pricing. In particolare la ratio è pervenire a una "good documentation" ovvero a una documentazione che consenta all'Amministrazione finanziaria di identificare le transazioni intercompany, stimare i rischi connessi al transfer pricing ed effettuare verifiche successive. Questi concetti sono stati successivamente enucleati dal "Codice di Condotta sulla documentazione in materia di prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione Europea" (consultabile al sito http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm) con l'individuazione del Masterfile e della Country Specific Documentation.

Gli sforzi degli ultimi anni
L'attenzione sempre più crescente verso la tematica della documentazione è testimoniata anche dal numero di Paesi che negli ultimi anni hanno introdotto disposizioni ad hoc sulla documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento (ad esempio Francia e Irlanda) o al cui vaglio vi è l'introduzione di tale onere (ad esempio Italia e Russia) o, ancora, che fondano l'analisi di risk assessment sulla predisposizione di una corretta documentazione.

 

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