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Dal mondo

Ue: da Bruxelles una leva fiscale
per una doppia missione "verde"

La tutela ambientale, oltre a quello impositivo, prevede altri strumenti agevolativi per il disinquinamento

fisco e ambiente
La materia “ambientale” è un tema particolarmente sensibile per gli organismi comunitari. Ai fini normativi, è il Titolo XX, articoli 191-193 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a disciplinare la politica europea. Con la direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, inoltre, è stato istituito un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio “chi inquina paga”, finalizzato a prevenire e riparare i danni ambientali (diretti e indiretti) arrecati agli animali, alle piante, agli habitat naturali e alle risorse idriche, ai suoli.
 
Applicazione e tributi ambientali
Ai fini applicativi, il principio imperativo “chi inquina paga” può essere perseguito secondo differenti percorsi, ovvero:
  • attraverso il meccanismo del risarcimento del danno ambientale fondato sulla responsabilità civile;
  • mediante l’irrogazione di sanzioni di tipo amministrative;
  • tramite l’istituzione di tributi di natura ambientale. In tal caso è possibile distinguere tra tributi ambientali e tributi con funzione ambientali dove i primi - tipicamente fiscali - incorporano nella fattispecie tributaria la finalità di protezione ambientale mentre i secondi – extra fiscali – internalizzano solo i costi ambientali senza alcuna rilevanza del presupposto impositivo.
 
Uno strumento incentivante
Per tutelare l’ambiente, accanto allo strumento impositivo (individuabile nella sopradetta bipartizione ambientale e con funzione ambientale) gli Stati membri sono soliti impiegare strumenti di tipo agevolativo. Tra questi sono riconducibili sgravi contributivi e fiscali concessi nelle forme di esenzioni, detrazioni o crediti d’imposta.
 
Le bonifiche italiane
Ed è proprio un credito d’imposta il meccanismo previsto - nel rispetto della disciplina comunitaria - per incentivare la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN). La misura è disciplinata dall’articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto legge n. 145 del 2013, in favore delle imprese che sottoscrivono gli accordi di programma (di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e bonifica dei SIN.
Il bonus è riconosciuto per i periodi d’imposta relativi al 2014 e al 2015, per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.
 
Un incentivo in esenzione comunitaria
Sotto il profilo della disciplina comunitaria, gli incentivi fiscali concessi per favorire la bonifica dei siti inquinati sono subordinati al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l’attuazione di aiuti di Stato ad investimenti produttivi.
Peraltro, le misure in parola potrebbero essere non soggette alla notifica preventiva da eseguire alla Commissione europea in virtù dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in quanto ricomprese nel campo di applicazione del Regolamento generale di esenzione per categorie n. 800/2008.
La “versione negativa” del tributo ambientale pur mantenendo la natura di aiuto pubblico statale (esente per categoria) verrebbe, in tal caso, considerato ammissibile ed anzi opportuno (cfr gli articoli 17-25 della sezione 4 del block exemption).
Inoltre, gli incentivi indicati, potrebbero essere applicati anche in virtù del disposto di cui agli articoli 13 e 15 del Gber come aiuti agli investimenti alle imprese di ogni dimensione localizzate nelle aree ammesse alla Carta regionale degli (e in favore delle PMI localizzate in aree diverse dalle precedenti).
A ogni buon fine, in Italia le modalità di attuazione dell’agevolazione saranno definite con decreto interministeriale del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
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