L’Action Plan per la lotta alla frode e all’evasione fiscale
In linea con le attuali iniziative di carattere internazionale volte a contrastare i fenomeni di doppia non imposizione ed erosione di base imponibile societaria, tra tutti il progetto OCSE BEPS (Base Erosion and Profit Splitting), la Commissione europea ha dato attuazione a quanto aveva annunciato lo scorso anno in sede di Action Plan per la lotta alla frode ed all’evasione fiscale (COM(2012)722 final).
Tra le azioni a breve termine (entro il 2013) previste dall’Action Plan, la Commissione aveva infatti individuato la necessità di impedire l’utilizzo della direttiva madre-figlia in ipotesi di mismatches relativi a cd. hybrid loans, strumenti finanziari aventi caratteristiche di equity e di finanziamento che, in ragione delle diverse qualificazioni nelle giurisdizioni della madre e della figlia, potevamo dar luogo a fenomeni di doppia non imposizione.
Finalità e ambito di applicazione della direttiva madre-figlia
La direttiva madre-figlia dispone l’esenzione da ritenute alla fonte su dividendi ed altre distribuzioni di utili corrisposti dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.
Scopo della direttiva è l’eliminazione degli ostacoli di natura fiscale, inerenti principalmente la doppia imposizione sugli utili di impresa, che posso colpire i gruppi di società aventi natura transnazionale, ossia gruppi con società localizzate in diversi Stati membri.
Ostacoli di tal natura sono considerati dannosi per il funzionamento del mercato interno che per la sua piena realizzazione richiede un level playing field tra gruppi di impresa operanti in ambito prettamente domestico e gruppi con attività cross-border.
A tal fine la Direttiva prevede che in caso di distribuzione di utili ad una società madre lo Stato membro della società si astenga dal sottoporre tali utili a imposizione (metodo dell’esenzione) oppure li sottoponga a imposizione, autorizzando però la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte di detti utili (metodo del credito d’imposta).
La definizione di “società madre” e di “società figlia” ai fini dell’applicazione della direttiva dipende dal ricorrere di talune condizioni. In primis soltanto le società che rivestono le forme societarie contenute nell’allegato I, parte A, rilevano ai fini della direttiva e soltanto a condizione che siano assoggettate ad una delle imposte elencate nel medesimo allegato (parte B). Delle società così individuate, sono considerate “società madri” le società che detengano una partecipazione minima del 10 % nel capitale (o nei diritti di voto, ad opzione degli Stati) di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.
La corresponsione degli utili a una stabile organizzazione della società madre come pure la percezione degli utili da parte della stessa è in linea di principio soggetta al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la società madre.
Le modifiche proposte dalla Commissione europea
La Commissione propone di contrastare alcuni determinati fenomeni di utilizzo illegittimo della direttiva, che si verificano in presenza di cd. hybrid loans, restringendo l’esenzione sui dividendi in capo alla società madre.
Nel preambolo alla proposta si evidenzia come in sede di codice di condotta per la tassazione delle imprese (gruppo politico di alto livello istituito in sede UE) gli Stati avessero identificato tali ipotesi di abuso già nel 2009.
Al fine di contrastare queste ipotesi di doppia non tassazione, generatesi per effetto delle asimmetrie tra sistemi impositivi dei diversi Stati, il codice di condotta nel 2011 aveva elaborato delle linee guida (soft-law) in base alle quali lo Stato di residenza del percipiente avrebbe dovuto seguire il criterio di qualificazione del pagamento relativo all’hybrid loans accordato dallo Stato della fonte. Ciò al fine di denegare l’esenzione in corrispondenza di remunerazioni che avessero dato luogo a costi deducibili nel paese della fonte.
Le motivazioni alla base delle proposte
Tuttavia, la formulazione della direttiva madre-figlia previgente alle modifiche proposte, sia nell’articolato, sia nel preambolo, non avrebbe consentito l’applicazione delle linee guida in quanto, in base all’interpretazione della Commissione, la direttiva impone allo Stato della società madre l’esenzione sui proventi a prescindere dal trattamento ad essi accordato nello Stato della fonte.
Sulla base di tali motivazioni la Commissione elabora dei nuovi recital (considerando) in cui spiega che la direttiva si pone quale strumento atto a evitare possibili discriminazione di trattamento tra gruppi di imprese domestici e transazionali, in origine volto a agevolare le realtà economiche internazionali. Attualmente, tuttavia, la diffusione dei cd. hybrid loans ha posto in situazione di vantaggio indebito quei gruppi transazionali che sfruttano le asimmetrie impositive per porre in essere comportamenti di abuso, rovesciando gli intenti originari della direttiva e minando il funzionamento del mercato interno.
Le proposte in dettaglio
Ciò posto, la Commissione propone:
- la modifica dell’articolo 1, paragrafo 2, volta ad esplicitare la possibilità per gli Stati di applicare, nelle ipotesi oggetto della direttiva, norme di origine domestica o convenzionale per la prevenzione di fenomeni di evasione fiscale;
- l’introduzione di un nuovo articolo 1 (a) che contiene la previsione di una clausola anti abuso generale formulata sulla base della norma contenuta nella raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva COM(2012)8806 final, emendata per dar conto delle specificità della Direttiva;
- a modifica dell’articolo 4, lettera a), al fine di specificare che lo Stato della società madre (o sua stabile organizzazione) deve astenersi dal sottoporre gli utili ad imposizione solo nella misura in cui tali utili sia non deducibili nello Stato della fonte. In altri termini, lo Stato del percipiente deve tassare la parte di utili deducibile nello Stato della fonte;
- la modifica dell’allegato 1, parte A, per includere tra le tipologie societarie ammesse ai benefici della direttiva anche alcune forme giuridiche recentemente introdotte nella legislazione nazionale della Romania.