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Ue: il controllo si fa più raffinato
sulle imprese multinazionali

L’8 marzo scorso è stato raggiunto in sede Ecofin l’accordo politico su una direttiva in linea con l’azione 13 Ocse

country reporting
La proposta di direttiva cd. DAC4, in materia di scambio automatico dei dati concernenti il c.d. Country by Country Reporting, è stata oggetto di accordo politico raggiunto nel corso dell’ECOFIN dell’8 marzo. La direttiva sarà approvata in via definitiva quale punto “A” dell’agenda di un prossimo ECOFIN sotto l’attuale presidenza olandese del Consiglio dell’Unione europea, previa messa a punto del testo della Direttiva da parte dei giuristi linguisti e ricezione del parere del Parlamento europeo.
 
Comunicazione dei dati del Country by Country Reporting
La proposta, che fa parte del pacchetto di misure antielusione varato dalla Commissione europea lo scorso 28 gennaio, è perfettamente in linea con i lavori sull’azione 13 dell’OCSE, le cui determinazioni sono state quasi integralmente trasfuse nella proposta stessa. La proposta, pertanto, traducendo le raccomandazioni formulate in sede OCSE in un testo normativo di diritto comunitario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, garantisce un approccio armonizzato di dette raccomandazioni nel contesto europeo.
La direttiva impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l’ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali (Country-by-Country report – CBCR). Da un punto di vista normativo, la proposta DAC4 modifica la vigente direttiva 2011/16/UE mediante inserimento del un nuovo articolo 8 bis bis, che estende l’ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni ai dati CBCR.
Le informazioni di dettaglio, relative alle regole di presentazione dei dati per i Gruppi di imprese multinazionali, sono contenute nell’allegato III della proposta.
 
Scambio automatico di informazioni
Gli Stati membri, in base alla direttiva, dopo aver ricevuto il country by country reporting (CBCR), dovranno condividere le informazioni con gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, le società del gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali, o sono soggette a imposte relativamente ad attività svolte tramite una stabile organizzazione. Se la società capogruppo non è residente in un paese europeo, invierà i dati relativi al CBCR attraverso le società del gruppo che risiedono in Europa. Per quanto concerne l’anno fiscale di riferimento per il primo scambio dei CBCR, l’articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla proposta di direttiva DAC4, prevede che il primo scambio di dati dovrà avere ad oggetto il periodo d’imposta 2016.
 
Quali multinazionali devono effettuare la comunicazione?
I gruppi di imprese multinazionali, i cui ricavi consolidati complessivi risultino pari o superiori a 750 milioni di euro, saranno obbligati a presentare la rendicontazione paese per paese alle autorità fiscali degli Stati membri, in conformità delle regole del nuovo allegato III della direttiva 2011/16/UE, di cui alla proposta di modifica. Le autorità fiscali degli Stati, disponendo di tali informazioni, avranno un quadro esaustivo di alcune importanti informazioni di natura fiscale relative ai gruppi multinazionali, e ciò consentirà loro di effettuare una adeguata analisi del rischio delle posizioni fiscali di tali gruppi. D’altro canto, una maggiore trasparenza favorirà la tax compliance dei gruppi di imprese multinazionali, incoraggiando le stesse multinazionali a pagare le imposte nel paese in cui realizzano gli utili.
Infine, va rilevato che i nuovi obblighi di trasparenza sono conformi ad una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle multinazionali, le quali, in linea di principio, dovranno presentare le informazioni solo alle autorità fiscali di un Paese dell'Unione europea.
 
Normativa italiana
In attuazione delle direttive OCSE, relative al piano d’azione sull’erosione della base fiscale imponibile e sul trasferimento degli utili “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS – Azione 13), l’Italia ha già introdotto all’interno dell’ordinamento nazionale una norma sul country by country reporting (CBCR) nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (legge di Stabilità 2016).
Nello specifico, il comma 145 della legge di Stabilità 2016 dispone che i dati relativi al CBCR siano trasmessi all’Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il successivo comma 146 disciplina il cd. “local filing”, che estende l’obbligo di comunicazione dei dati CBCR anche a entità residenti in Italia non capogruppo, ossia alle società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
La normativa primaria, inoltre, rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore legge (dunque entro il 30 marzo prossimo – si tratta tuttavia di un termine ordinatorio), per la definizione di modalità, termini, elementi e condizioni, relative alla trasmissione della rendicontazione all'Agenzia delle Entrate da parte delle società.
 
Quadro complessivo della cooperazione amministrativa
Per quanto concerne il quadro normativo europeo relativo alla cooperazione amministrativa, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio ha rappresentato una prima risposta all’esigenza degli Stati membri di una maggiore assistenza reciproca nel settore della fiscalità. La direttiva 77/799/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio (c.d. “DAC1”), volta a migliorare l’efficacia della precedente direttiva. Negli ultimi anni, tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2014/107/UE (DAC2) e dalla direttiva 2015/2376/UE (DAC3), consentendo alle autorità fiscali di disporre di ulteriori strumenti per combattere efficacemente, la frode, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, rispettivamente, nel settore delle informazioni di natura finanziaria e dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (Advance Pricing Agreement).
La proposta di direttiva di cui trattasi (c.d. “DAC4”), attraverso l’introduzione nella normativa comunitaria dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese, in base alle vigenti procedure previste nella direttiva 2011/16/UE, ha lo scopo di garantire l’efficacia e la continuità del quadro normativo europeo in materia di cooperazione amministrativa nella lotta all’elusione fiscale.
 
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