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Dal mondo

Ue, cooperazione fiscale tra Paesi.
La Dac 7 punterà al web

Una nuova modifica della direttiva 2011/16 coinvolge i gestori delle piattaforme online

BANDIERA EUROPA

La cooperazione amministrativa europea in materia fiscale si allarga al mondo dell’economia digitale. Lo scorso 1° dicembre il Consiglio Economia e finanza dell’Unione europea ha dato il suo appoggio all’accordo tecnico sulla proposta di direttiva che introduce per i gestori delle piattaforme del web, a partire dal 2023, l’obbligo di comunicare al Fisco europeo i dati relativi ai venditori che svolgono il proprio commercio online attraverso i loro portali. La novità era stata presentata all’interno del pacchetto di azioni fiscali varato dalla Commissione europea a luglio (vedi articolo Fisco equo, semplice e antievasione. Il piano della Commissione europea) e consiste in una nuova modifica alla direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Dac). Quest’ultima proposta di direttiva (che a questo punto sarà nota come Dac 7, seguendo la numerazione informale delle altre modifiche alla Dac originaria intervenute dal 2011 a oggi) ha lo scopo di portare il faro della trasparenza fiscale all’interno dell’economia digitale, consentendo alle amministrazioni fiscali di acquisire informazioni sulle attività che gli operatori economici svolgono sul web, quantomeno quella larghissima fetta del mercato online che passa attraverso le piattaforme  di intermediazione, che siano dedicate alla vendita di beni o all’offerta di affitti o di altri servizi. Secondo i calcoli contenuti nella relazione che accompagna la direttiva, che deve ancora ricevere i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo per poi tornare al Consiglio per l’adozione definitiva, a regime si prevedono 30 miliardi di euro di maggiori entrate fiscali a livello europeo.

Che cosa prevede la “Dac 7”
Si partirà dal 2023 e il funzionamento del sistema sarà analogo alle forme di cooperazione amministrativa fiscale già avviate in passato. In base alle nuove norme, infatti, i gestori delle piattaforme online saranno tenuti a comunicare periodicamente al Fisco europeo i dati degli operatori che hanno svolto sulla piattaforma un’attività commerciale, che comprende le vendite di beni e di servizi, le locazioni di immobili e il noleggio di mezzi di trasporto. Per farlo, dovranno essere registrati presso uno Stato membro e inviare le informazioni all’autorità fiscale del relativo Paese. Da qui, ciascuna amministrazione fiscale ricevente comunicherà i dati in via automatica alle autorità fiscali degli altri Paesi Ue secondo la residenza di ciascun venditore o l’ubicazione dell’immobile affittato in caso di locazioni. Le piattaforme dovranno comunicare i dati di identificazione dei venditori e il loro indirizzo, di residenza se persone fisiche o della sede legale se società o oltre forme di organizzazione, nonché gli importi loro versati o accreditati, eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla piattaforma. Se l’attività del venditore è offrire immobili in locazione, saranno comunicati anche gli indirizzi delle proprietà, i corrispettivi e, se disponibili, i giorni di locazione.

Quanti incassi sono previsti e quali i costi
Secondo le stime contenute nella proposta, entro il 2025 le maggiori entrate derivanti dall’implementazione della Dac 7 dovrebbero arrivare a oltre 30 miliardi di euro, a fronte di costi che per le amministrazioni fiscali si stimano in circa 200 milioni di euro di partenza più 30 milioni di euro di spese ricorrenti. La stima riguarda anche i costi previsti in capo alle piattaforme: si prevedono nel complesso 875 milioni di euro iniziali per l’insieme degli operatori più alcune decine di migliaia di euro a piattaforma come costi successivi periodici (la stima è di 100 milioni complessivi di costi ricorrenti).

Le altre modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa fiscale
Oltre all’estensione della cooperazione amministrativa all’economia digitale, la proposta interviene anche in diversi punti dell’attuale dettato normativo della direttiva Dac, tra cui la definizione di “prevedibile pertinenza” fiscale delle informazioni su  uno o più contribuenti richieste tra Paesi e per le richieste collettive di informazioni (vale a dire richieste che riguardano un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente ma che possono essere descritti sulla base di un insieme comune di caratteristiche), le tempistiche per le risposte a informazioni su richiesta tra Stati membri, le regole sulla presenza di funzionari in un altro Stato Ue nel corso di un'indagine e sui controlli simultanei, a cui viene aggiunta la nozione di audit congiunti. Tutte le norme potrebbero comunque subire ritocchi prima dell’approvazione definitiva.

La cooperazione amministrativa europea nel settore fiscale – un quadro d’insieme
La direttiva 2011/16/Ue traccia la cornice comune e gli standard necessari per lo scambio delle informazioni fiscali tra gli Stati dell’Unione europea in materia di imposte dirette, ovvero il sistema di cooperazione amministrativa ai fini fiscali costruita con lo scopo di aiutare le autorità a intercettare efficacemente le forme di frode, evasione ed elusione della materia impositiva. La direttiva originaria è stata più volte modificata negli ultimi anni, con l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione in capo a diversi soggetti, seguiti dalla trasmissione automatica dei dati ad altri Stati membri, riguardo a conti finanziari, ruling preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, rendicontazione Paese per Paese e, in ultimo, i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.

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