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Dal mondo

Ue: una direttiva tutta nuova
per favorire il commercio tra Stati

Il 26 maggio è entrata in vigore la normativa comunitaria sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

fattura elettronica
L’esigenza di introdurre una normativa comune europea sulla fatturazione elettronica nasce dalla necessità di garantire in primis l’interoperabilità delle norme che disciplinano tale materia. Negli Stati membri UE, sono attualmente vigenti norme differenti in materia di fatturazione elettronica. Nessuna di esse è prevalente e per la maggior parte non sono interoperabili tra loro. Il 26 maggio è entrata in vigore la direttiva, adottata dal Parlamento e dal Consiglio europeo, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, a cui dovranno conformarsi gli Stati membri attraverso le disposizioni di diritto interno.
 
Il caso dell’Italia
In Italia, per esempio, la fatturazione elettronica per le Agenzie fiscali, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e per i fornitori dei ministeri è divenuta obbligatoria dal 6 giugno, in virtù di quanto stabilito dal decreto del 3 aprile 2013, n.55, del ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato in attuazione della legge 244/2007.
 
Le soluzioni adottate in assenza di direttiva
In mancanza di una norma comunitaria, gli Stati membri adottano proprie soluzioni tecniche sulla base di norme nazionali separate in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici. È ovvio, che ciò comporta un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano la fatturazione elettronica negli Stati membri.
 
L’obiettivo della direttiva comunitaria
Lo scopo della direttiva è quello di eliminare e ridurre gli ostacoli  al commercio tra i vari Stati membri dovuti alla coesistenza di una pluralità di norme tecniche sulla fatturazione elettronica e di conseguenza promuovere la diffusione della fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
 
La fattura elettronica e gli elementi essenziali
Per quanto riguarda i contenuti della direttiva UE, nel perseguire tali obiettivi, la norma definisce gli elementi essenziali che una fattura elettronica deve sempre contenere, in modo da consentire l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche tra sistemi che si basano su norme tecniche diverse.
L’art. 2 della direttiva 2014/55/UE definisce fattura elettronica “una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente l'elaborazione automatica ed elettronica”. Lo stesso articolo chiarisce che sono elementi essenziali di una fattura elettronica una serie di componenti informative che devono figurare in una fattura elettronica per realizzare l'interoperabilità transfrontaliera, comprese le informazioni necessarie per garantire la conformità giuridica.
Tali elementi essenziali sono elencati dall’art. 6 della direttiva UE: a) identificatori di processo e della fattura; b) periodo di fatturazione; c) informazioni riguardanti il venditore; d) informazioni che si riferiscono all’acquirente; e) informazioni concernenti il beneficiario; f) informazioni riguardanti il rappresentante fiscale del venditore; g) riferimento del contratto; h) dettagli relativi alla consegna; i) istruzioni di pagamento; j) informazioni su importi a credito/debito; k) informazioni relative alle voci della fattura; l) totali della fattura; m) ripartizione dell'IVA.
 
L’ambito di applicazione della direttiva comunitaria
In merito all’ambito di applicazione, l’articolo1 dispone che la presente direttiva si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano la direttiva 2009/81/CE (relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori), la direttiva 2014/23/UE (relativa all’aggiudicazione dei contratti di concessione), la direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici) o la direttiva 2014/25/UE (appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei traporti e dei servizi postali).
La presente direttiva non trova applicazione per fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.
 
Le richieste della Commissione condensate nella direttiva
Inoltre, bisogna considerare che la direttiva rispetta alcuni criteri fondamentali che sono stati indicati dalla Commissione nella richiesta di elaborazione della norma al competente organismo europeo di normazione. Precisamente, si tratta di una norma tecnologicamente neutrale che consente di evitare distorsioni della concorrenza. Un’altra fondamentale particolarità della norma è quella della compatibilità con le pertinenti norme internazionali sulla fatturazione elettronica, ciò al fine di evitare ostacoli tecnici all'accesso al mercato per i fornitori di paesi terzi e facilitare ai fornitori europei l'invio di fatture elettroniche ad acquirenti in paesi terzi.
Poiché le fatture elettroniche possono contenere dati personali, la Commissione ha richiesto, inoltre, che la norma europea sulla fatturazione elettronica tenga conto della tutela degli stessi dati, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
 
La tutela dei dati personali
In proposito, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed ha espresso un parere in merito. In tale parere ha pubblicato le raccomandazioni per garantire un'adeguata tutela dei dati nell'applicazione della presente direttiva. In particolare, è opportuno chiarire che la legislazione vigente sulla tutela dei dati si applica anche nel settore della fatturazione elettronica e che la pubblicazione dei dati personali a fini di trasparenza e di rendicontazione deve rispettare la tutela della vita privata.
 
La fatturazione elettronica e i vantaggi per le Pmi
Affinché anche le piccole e medie imprese possano trarre vantaggio dalla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la norma europea rende possibile l'istituzione di sistemi di fatturazione di agevole impiego, che siano facili da capire e da usare, in modo da agevolare le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori più piccoli che dispongono di risorse umane e finanziarie limitate.
La disposizione è altresì adeguata all'uso nelle transazioni commerciali tra imprese, e pertanto, è stata elaborata in modo tale da essere idonea non solo all'uso nel settore degli appalti pubblici, ma in modo tale da consentirne l'uso anche agli operatori economici privati nelle loro relazioni d'affari.
 
Gli interventi per il passaggio alla fatturazione elettronica
Il Consiglio europeo ha affermato, più volte, che per facilitare il passaggio alla fatturazione elettronica e la rapida attuazione della stessa, si dovrebbero introdurre misure volte a sviluppare ulteriormente il commercio elettronico transfrontaliero e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
A tal fine, prima dell'introduzione della norma europea sulla fatturazione elettronica negli Stati membri, dovrebbe essere sufficientemente verificata l'applicazione pratica della norma.  È opportuno che tale valutazione veda la partecipazione degli utenti finali, riguardi, in particolare, aspetti attinenti alla praticità e alla facilità d'uso e dimostri che la norma può essere attuata in modo efficiente in termini di costi.
Inoltre gli organismi europei di normazione riesaminano e aggiornano periodicamente le norme per adeguarle al progresso tecnologico in continua evoluzione.
Alla scadenza dei termini per il recepimento di cui alla presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che siano conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica. 
Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché i costi a carico degli utenti della norma europea sulla fatturazione elettronica, in particolare microimprese, piccole e medie imprese, siano ridotti al minimo in modo da facilitarne la diffusione in tutta l'Unione europea, prevedendo ove necessario misure di formazione.
 
Il sostegno dei fondi strutturali
Al fine di agevolare, gli adeguamenti tecnici e procedurali a cui devono provvedere tutte le parti coinvolte negli appalti pubblici per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, ove possibile, rendere disponibile il sostegno dei fondi strutturali a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e alle piccole e medie imprese ammissibili.
Gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli al mercato e gli impedimenti al commercio dovuti all'esistenza di regole e norme nazionali differenti e di garantire l'interoperabilità, non possono essere conseguiti in maniera ottimale dai singoli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può ove lo ritenesse necessario e indispensabile, intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.


Il testo completo della direttiva Ue
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