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Dal mondo

Ue e pianificazioni fiscali aggressive:
definito il ruolo degli intermediari

Dal 2020 i consulenti dovranno comunicare gli schemi potenzialmente elusivi alle amministrazioni finaziarie

Confermata dall’Ecofin la volontà di mettere mano alla modifica della direttiva sulla trasparenza fiscale. Lo scorso 25 maggio, infatti, i ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue hanno adottato definitivamente la proposta della Commissione di introdurre nuove regole di trasparenza per gli intermediari che progettano o commercializzano schemi fiscali potenzialmente nocivi per le casse pubbliche dell’Unione. La nuova versione della direttiva è stata approvata durante una riunione dell’Ecofin senza alcuna discussione. Del resto, l’accordo politico sostanziale era già stato raggiunto lo scorso marzo. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per recepire il nuovo testo nelle proprie legislazioni.
In base alle modifiche definite dal Consiglio, a partire dal 1° luglio 2020 tutti i professionisti che svolgono il ruolo di intermediari (consulenti fiscali, finanziari e legali) che elaborano o promuovono sistemi di pianificazione fiscale per i propri clienti dovranno segnalarli alle autorità finanziarie dei singoli Stati. Le informazioni ricevute dalle amministrazioni statali europee saranno scambiate automaticamente attraverso una banca dati centralizzata. Gli intermediari che non rispetteranno tali misure, è un dato da non tralasciare, verranno colpiti da specifiche sanzioni.
 
Il momento della segnalazione è determinante
A partire dal 2020, gli intermediari dovranno segnalare al Fisco del proprio Paese qualsiasi accordo transfrontaliero (cross-border arrangement) che contenga almeno una delle caratteristiche indicate negli emendamenti alla direttiva 2011/16/EU. Si tratta di elementi che costituiscono indizio del fatto che l'accordo è stato istituito per evitare di pagare le imposte nazionali, oppure che scopo dello schema sia occultare i beneficiari effettivi di entità e trust o aggirare gli obblighi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie (il Common reporting standard di matrice Ocse).
La comunicazione da parte degli intermediari dovrà essere effettuata, se possibile, prima che lo schema sia messo in pratica o utilizzato dal cliente. Per effettuare la loro segnalazione, infatti, commercialisti, avvocati e consulenti fiscali avranno 30 giorni di tempo a partire dal giorno successivo a quello in cui lo schema di operazioni è considerato pronto per l’attuazione da parte del cliente. 
 
Gli elementi distintivi fanno scattare l’obbligo
Lo schema progettato deve essere segnalato se reca almeno uno degli indicatori o segni distintivi elencati da Consiglio e Commissione. Tra gli elementi distintivi che fanno scattare l’obbligo che ricade sugli intermediari rientrano il ricorso alle perdite per ridurre il debito d'imposta, l'uso di speciali regimi fiscali favorevoli o di meccanismi che si avvalgono di Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza.
In altri casi, invece, si tratta di schemi in cui si pianificano pagamenti transfrontalieri deducibili alla fonte verso un destinatario che risiede in un Paese che non applica imposte o in cui sono in vigore aliquote minime o che coinvolgono giurisdizioni con norme anti-riciclaggio inadeguate. Sotto i riflettori anche quelle elaborazioni che puntano a eludere i requisiti per lo scambio di informazioni in materia di ruling. Un altro caso ipotetico considerato è quello degli schemi architettati per consentire allo stesso reddito di beneficiare indebitamente di agevolazioni fiscali in più di una giurisdizione. O ancora, quello di pianificazioni tributarie che non tengono conto delle linee guida Ue per i prezzi di trasferimento (transfer pricing).
 
Verso l’approvazione definitiva
Il Consiglio ha annunciato la proposta di modifica della direttiva in quanto elemento fondamentale della strategia messa in campo dall’Unione europea per contrastare l'elusione dell'imposta societaria. La maggiore trasparenza dovrebbe permettere di individuare i rischi e di intervenire prima di un ammanco di gettito erariale. Prima che sia troppo tardi, insomma, per le casse degli Stati. Adesso la palla passa al Parlamento europeo per la definitiva adozione. La data di entrata in vigore dei  nuovi obblighi di comunicazione per gli intermediari è il 1° luglio 2020. A partire da quel momento, gli Stati membri potranno iniziare a scambiarsi le informazioni raccolte con cadenza trimestrale. Il primo scambio automatico è previsto per il mese di ottobre 2020.
 
 
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