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Dal mondo

Ue: Francia e Croazia nel mirino
per infrazioni al diritto comunitario

Protagoniste di rilievo due questioni relative a dividendi e accise che sono al centro di due distinte procedure

commissione europea
Nel pacchetto di fine anno delle infrazioni al diritto comunitario, in evidenza il deferimento alla Corte di giustizia europea della Francia da parte della Commissione europea mentre per la Croazia l’esecutivo comunitario ha richiesto di apportare modifiche alla normativa nazionale prima di decidere il deferimento dinanzi agli eurogiudici, seconda fase della procedura di infrazione.
 
La normativa francese e la tassazione dei dividendi
La questione francese riguarda il rimborso delle imposte versate in Francia da società che possiedono controllate in altri Paesi dell’Unione nell’ambito del pagamento anticipato dell’imposta sui dividendi. La Commissione ha inviato alla Francia una lettera di messa in mora il 27 novembre 2014, seguita da un parere motivato in data 29 aprile 2016. Dal momento che la Francia non ha ancora adempiuto, la Commissione ha deciso di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
In particolare la Commissione europea ha evidenziato che la Francia non ha adottato i provvedimenti opportuni per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 settembre 2011, perché, in due specifici casi, il Consiglio di Stato francese ha adottato, con una sentenza emessa nel dicembre 2012, un’interpretazione restrittiva. La sentenza è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario. Da qui il deferimento alla Corte di giustizia per aver mantenuto la discriminazione in materia di tassazione dei dividendi provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.
In particolare, la Commissione ritiene che la Francia non abbia rispettato la sentenza del 15 settembre 2011 della Corte Ue su tre punti specifici:
  • non prende in considerazione l’'imposta già versata dalle controllate non francesi;
  • limita il sistema di crediti d’imposta a un terzo del dividendo ridistribuito da una controllata non francese (tale limite costituisce una disparità di trattamento tra le società che percepiscono dividendi originari di altri Stati membri e quelli che percepiscono dividendi di origine francese) in contrasto con il diritto di investimento e alla libera circolazione dei capitali;
  • al fine di limitare il diritto delle società interessate a un rimborso, mantiene requisiti relativi alla prova da fornire, in modo non conforme ai criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza indicata.
La normativa croata e le aliquote sulle accise
Per quanto riguarda la Croazia, invece, la Commissione europea si riserva di decidere il deferimento alla Corte di giustizia europea, se, entro due mesi, non riceverà comunicazione dell’adozione di misure per porre rimedio alla situazione delle aliquote delle accise in favore dei piccoli produttori di alcolici.
In particolare è stata chiesta la modifica delle norme in materia di accisa sui distillati alcolici fabbricati da piccoli produttori per il proprio consumo, perché  non conformi alle norme Ue. Sono, infatti, legate alla capacità della caldaia e corrisposte su base forfettaria, indipendentemente dai quantitativi effettivamente prodotti, come richiede il diritto comunitario armonizzato, a livello europeo, dalla direttiva 92/83/Cee del Consiglio.
Tali norme prevedono che gli Stati membri possano concedere una riduzione massima del 50% della normale aliquota di accisa per i distillati fabbricati da piccoli produttori ogni anno, purché la produzione non superi dieci ettolitri di alcol puro.
Le autorità croate, invece, consentono, attualmente, l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’accisa ai piccoli produttori che fabbricano fino a 20 litri di alcol puro per nucleo familiare, per il proprio consumo. Viene applicato, quindi, un tasso forfettario di accisa in funzione della capacità della caldaia utilizzata per la produzione (vale a dire 100 hrk per una caldaia di capacità fino a 100 litri e 200 hrk per le caldaie di dimensioni superiori). L’aliquota ridotta applicata dalla Croazia non è conforme alle norme europee in quanto è legata alla capacità della caldaia ed è corrisposta su base forfetaria, indipendentemente dai quantitativi effettivamente prodotti.
La Croazia ora ha due mesi di tempo per comunicare alla Commissione le misure adottate per porre rimedio alla situazione. In caso contrario, la Commissione può decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia europea.
 
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