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Dal mondo

Ue, intesa su Dac8. Nuove regole
su cripto-asset e grandi patrimoni

Esteso il campo d’azione dello scambio d’informazioni

unione europea

Il 16 maggio 2023, il Consiglio Affari Economici e Finanziari dell'Ue (Ecofin) ha raggiunto un’intesa sulla proposta di estendere ulteriormente il campo d’azione della Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa (Dac) includendovi anche lo scambio di informazioni sui cripto-asset e         sui ruling fiscali emessi per individui con cospicui patrimoni. Questo ennesimo passo avanti ha di fatto riscritto la direttiva originaria, definendo procedure e principi della Dac8, ultima evoluzione rispetto all’originale. La nuova direttiva amplia i mezzi di trasparenza in dotazione dei singoli Stati membri, ma non comprende un sistema comune di sanzioni minime per i reati gravi di non conformità.

Lo scenario
La Dac8 è stata approvata a tempo di record, sei mesi dopo la pubblicazione della proposta iniziale della Commissione. La direttiva amplia in modo significativo la portata della rendicontazione e dello scambio automatico di informazioni nell'Ue. Peraltro, nel suo Piano d'azione per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa, la Commissione europea aveva già individuato la necessità di estendere ulteriormente la Dac ai mezzi di investimento e di pagamento alternativi (ad esempio, cripto-asset e moneta elettronica). A seguito di un periodo di consultazione durante il quale la Commissione europea ha raccolto le opinioni delle parti interessate, l'8 dicembre 2022 è stata presentata una proposta rispetto alla quale l’accordo in sede Ecofin rappresenta il traguardo.

Dalla cripto-deregulation alla cripto-trasparenza
Tra le novità della direttiva spicca l’estensione delle norme europee sulla trasparenza fiscale ai cripto-asset e alle monete elettroniche o virtuali. In sostanza, la Dac8 si applicherebbe a tutti i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP): le piattaforme che forniscono un servizio nell'Unione verrebbero incluse nel perimetro della direttiva indipendentemente dal fatto che siano o meno già disciplinate dal regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCA).
In linea con le procedure di due diligence, i CASP dovranno quindi raccogliere e verificare i moduli di autocertificazione di tutti i loro clienti e le informazioni provenienti dagli acquirenti e/o cittadini dell'Ue. Successivamente, alcune di queste informazioni verrebbero comunicate alle autorità competenti. In una terza fase, le informazioni verrebbero scambiate tra lo Stato membro ricevente e le autorità fiscali dello Stato membro in cui l'utente segnalato è fiscalmente residente.

Regime sanzionatorio
Gli Stati membri non sono riusciti a trovare un accordo sul quadro delle sanzioni minime proposte dalla Commissione. Pertanto, le sanzioni rimangono a discrezione degli Stati membri, ma devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni si applicheranno a tutti gli obblighi di segnalazione esistenti e varieranno in base al tipo di violazione, al fatturato del soggetto dichiarante non conforme e al fatto che il trasgressore sia una società o una persona fisica. In alcuni casi gravi si potrà anche procedere con il blocco delle transazioni. Ad esempio, se un CASP non ha ottenuto le informazioni richieste entro 60 giorni e dopo 2 richiami, dovrà impedire all'utilizzatore di cripto-asset di effettuare transazioni di scambio. Ricapitolando, i fornitori di servizi di cripto-asset e gli operatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva saranno tenuti a svolgere procedure di due diligence per identificare e/o certificare se i loro clienti sono soggetti a rendicontazione o meno.

Persone fisiche e ruling, trasparenza a 360 gradi
La Dac8 estenderà l’automatismo sullo scambio d’informazioni applicato ai ruling che interessano le multinazionali ai ruling fiscali emessi nei confronti di persone fisiche con un elevato patrimonio netto. Per far scattare quest’obbligo l’Ecofin ha definito alcuni criteri. In primo luogo, l'importo della transazione o della serie di transazioni oggetto del ruling deve superare 1.500.000 euro. Oppure, si applicherà sempre nel caso in cui l'ambito di applicazione del ruling sia quello di determinare la residenza fiscale della persona interessata. Le nuove regole riguarderanno solo i ruling emessi, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026. I ruling emessi prima di tale data, ma ancora validi al 1° gennaio 2026, non rientreranno quindi nel campo di applicazione della Dac8.

Altre modifiche alla proposta di direttiva
Il testo finale include una disposizione volta a garantire l'uso efficace delle informazioni acquisite attraverso la segnalazione e lo scambio di informazioni. Gli Stati membri sono infatti tenuti a mettere in atto meccanismi efficaci per garantire l'uso di tali dati. Il preambolo spiega che tali meccanismi potrebbero includere varie misure. Tra queste: programmi di adempimento volontario, notifiche per generare la divulgazione, campagne di sensibilizzazione, precompilazione delle dichiarazioni fiscali, valutazione del rischio, verifiche limitate e verifiche generali.

Il percorso finale della Dac8
Il testo approvato dal Consiglio rappresenta la versione finale della Dac8. La direttiva sarà formalmente adottata una volta che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio parere che però non è affatto vincolante. D’altra parte, il Consiglio ha già concordato il testo finale e qualsiasi modifica potenzialmente proposta dal Parlamento non sarà quindi presa in alcuna considerazione. Ad ogni modo, la votazione del dossier è prevista per la seduta plenaria del Parlamento il 10 luglio 2023 e gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2025. Le norme diventerebbero quindi applicabili a partire dal 1° gennaio 2026 (con alcune eccezioni).
 

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