Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Ue, il Parlamento estende le
travel rules alle cripto-attività

Il Regolamento riguarda i dati informativi che dovranno accompagnare i trasferimenti di cripto-attività

immagine generica illustrativa

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva il Regolamento riguardante i dati informativi che dovranno accompagnare i trasferimenti di cripto-attività, come Bitcoin e token di moneta elettronica. Lo scopo del regolamento è garantirne la piena tracciabilità dei cripto patrimoni al pari di qualsiasi altra operazione finanziaria.
Il documento, approvato a larga maggioranza in sede plenaria, rappresenta un importante strumento di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo perché estende alle operazioni in cripto-attività la cd. travel rule, già presente nella finanza tradizionale, che prevede che le informazioni sull’origine e sul beneficiario finale dei cripto-asset “viaggino” con la transazione e siano conservate da entrambi i partecipanti al trasferimento.
Il testo così approvato passa ora al vaglio del Consiglio e, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue, entrerà in vigore 20 giorni dopo, per essere applicabile contestualmente, automaticamente e uniformemente in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il contenuto del Regolamento
Il testo approvato dal Parlamento europeo integra il Regolamento (UE) n. 2015/847, che impone ai prestatori di servizi di pagamento di garantire la trasmissione dei dati informativi sull’ordinante e sul destinatario attraverso tutto l’iter di pagamento (la cd. travel rule).
D’ora in avanti, questa regola sarà estesa ai fornitori di cripto-attività stabiliti nell’Unione e agli sportelli automatici, i cd. cripto-ATM, che consentono di effettuare trasferimenti di cripto-attività dietro deposito di contanti, spesso senza alcuna forma di identificazione e verifica del cliente.
La definizione di cripto-attività contenuta nel Regolamento rimarca in grandi linee la definizione accolta in sede internazionale, che comprende qualsiasi rappresentazione digitale di valore o diritto che utilizza la crittografia a fini di sicurezza, che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Le operazioni coinvolte
I trasferimenti rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento riguardano tutte le operazioni che consentono il trasferimento per via elettronica di cripto-attività da un indirizzo del portafoglio, o un conto di cripto-attività, a un altro indirizzo del portafoglio o conto di cripto-attività, nell’interesse di una persona fisica o giuridica da almeno un fornitore di trasferimenti di cripto-attività, indipendentemente dal fatto che il cedente e il cessionario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente e quello del cessionario coincidano. Restano fuori i trasferimenti “da persona a persona", ossia le operazioni tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale. A differenza di quanto previsto per i trasferimenti di fondi tradizionali, in cui è fissata la soglia minima di 1.000 euro, se l’operazione ha ad oggetto cripto-attività l’obbligo informativo riguarda tutti i trasferimenti, indipendentemente dal valore della transazione. L’esclusione di soglie di esenzione è legata alle specifiche caratteristiche e all’alto profilo di rischio legato alle cripto-attività, oltre che all’estrema volatilità dello strumento che renderebbe complicato l’applicazione di una soglia rilevante.

Dati informativi relativi ai trasferimenti di cripto-attività
Il Capo III del Regolamento approvato contiene le specifiche indicazioni degli obblighi informativi a cui saranno tenuti i fornitori di trasferimenti di cripto-attività, ossia dei dati informativi che devono “viaggiare” con il trasferimento, la cui integrità deve essere garantita dallo stesso prestatore del servizio.
Si tratta, in particolare dei dati identificativi del cedente e del destinatario del trasferimento, compresi i Paesi di residenza e le informazioni sull’indirizzo del portafoglio in cui un trasferimento di cripto-attività è registrato o del conto detenuto o gestito dal fornitore del servizio.
Oltre a ottenere tali informazioni, i prestatori di servizi per le cripto‑attività saranno tenuti ad acquisire informazioni sulla fonte e sulla destinazione delle cripto‑attività coinvolte nel trasferimento.
A tal fine, i prestatori di servizi dovranno istituire efficaci procedure di adeguata verifica della clientela (volte a individuare le operazioni sospette) e dovranno astenersi dal dar seguito al trasferimento in ragione di un alto rischio di riciclaggio, legato a:

  • fattori di natura geografica, in caso di registrazione o domiciliazione in un paese incluso nella lista dell'Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
  • fattori legati alla controparte, ad esempio in presenza di un fornitore di trasferimenti di cripto-attività che, secondo quanto accertato, non applica adeguate procedure di identificazione e verifica del cliente
  • fattori connessi ai servizi di portafoglio

Per facilitare l'identificazione degli attori che presentano un rischio elevato in termini di riciclaggio, l'Autorità bancaria europea (ABE) istituirà un apposito registro pubblico dei prestatori di servizi per le cripto‑attività inadempienti. Il registro sarà composto da soggetti che non possono essere ricondotti a giurisdizioni riconosciute o che non applicano misure di identificazione ai loro clienti oppure che offrono servizi di anonimizzazione.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ue-parlamento-estende-travel-rules-alle-cripto-attivita