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Dal mondo

Ue: più informazioni si hanno,
meglio si combatte l’evasione

È con questo obiettivo che la recente nuova proposta della Commissione amplia lo scambio ad altri dati fiscal-finanziari

assemblea commissione europea
La Commissione europea ha presentato la proposta di una direttiva (COM(2013) 348 final) che sarà operativa dal 1° gennaio 2015. L’obiettivo è intensificare la lotta alla frode e all’evasione fiscale, assicurare l’equità ed evitare che ingenti redditi non dichiarati e non tassati continuino a incidere sui gettiti fiscali nazionali europei. La nuova proposta, che novella la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, inserisce all’articolo 8 il paragrafo 3bis ed estende il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni tra Stati dell’Unione europea, a nuove categorie reddituali: “dividendi, plusvalenze, redditi generati da attività detenute in un conto finanziario, qualsiasi importo rispetto al quale l’istituto finanziario è obbligato o debitore, pagamenti di rimborso e saldi dei conti pagati, garanti o detenuti da un istituto finanziario”.
 
Le finalità dell’esecutivo Ue
Il nuovo strumento giuridico delineato è pienamente conforme all’obiettivo della Commissione europea, poiché  consente di andare al di là degli attuali livelli di cooperazione, crea nuove sinergie con gli Stati dell’UE, attua un’azione più concreta e “coesa” nei confronti degli evasori fiscali, evita la perdita di entrate di  miliardi di euro, assicura la giustizia fiscale, promuove a livello mondiale norme più rigorose di buona governance in materia fiscale e contrasta in modo incisivo l’evasione fiscale.
 
Altre modifiche alla direttiva del 15 febbraio 2011
La nuova proposta di direttiva del 12 giugno 2013, novella anche l’articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, sopprime il riferimento all’importo minimo dei redditi o capitali, che  non sembra essere gestibile dal punto di vista pratico  e stabilisce:  “ l’autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più categorie di reddito e di capitale…..”
 
L’eventuale condizione necessaria
La direttiva, inoltre, precisamente, al 7° punto dei considerando, specifica che: “la condizione prevista all’articolo 8 paragrafo 1 della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste…”, peraltro, valida per i redditi da lavoro, compensi per i dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e redditi immobiliari, non si applica alle nuove categorie di reddito indicate dalla nuova proposta di modifica, poiché, lo scambio di tali tipologie di informazioni  deve  necessariamente essere messo a disposizione delle Amministrazioni fiscali dagli intermediari finanziari, sulla base di una serie di accordi bilaterali basati sulla disciplina statunitense contenuta nel Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
 
Lo scambio automatico di informazioni fiscali
Lo scambio di informazioni in materia fiscale trova la sua principale regolamentazione, tra le fonti internazionali, precisamente  nell’art. 26 del Modello OCSE, tra l’altro modificato con il relativo commentario il 18 luglio 2012, e pubblicato nell’ "Update to the Article 26 of the OECD Model Tax Convention and its Commentary” (approvato dal Consiglio in data 17 luglio 2012). Nell’ordinamento comunitario l’istituto dello scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri è disciplinato da due atti legislativi : la direttiva  2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 e successive modifiche, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, che impone agli Stati membri l’obbligo di trasmettere automaticamente i dati relativi ai risparmi dei soggetti non residenti alle autorità fiscali dei rispettivi paesi di residenza;  e la direttiva sulla cooperazione amministrativa 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. Quest’ultima, esattamente al Capo II° con gli articoli  5 e seguenti, regolamenta l’istituto e  distingue  diverse tipologie di scambio di informazioni:
  • lo scambio di informazioni su richiesta cioè lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
  • lo scambio automatico quando si effettua la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva,  ed a intervalli regolari prestabiliti; 
  • lo scambio spontaneo se si tratta di comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni a un altro Stato membro.
La cooperazione amministrativa  a livello europeo
Una efficace cooperazione amministrativa a livello europeo per meglio lottare contro la frode e l’evasione fiscale è  da sempre l’obiettivo della Commissione europea.  La direttiva  77/799/CEE del Consiglio  del 19 dicembre 1977 sull’ assistenza reciproca in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, ha garantito per anni il corretto prelievo delle imposte nell’Unione europea,  consentito una efficace lotta contro gli evasori e rafforzato i rapporti di cooperazione in campo fiscale tra gli Stati membri. Per fronteggiare al meglio le conseguenze macroeconomiche connesse alla globalizzazione dei mercati, all’internazionalizzazione degli strumenti finanziari, alla mobilità dei contribuenti, all’evoluzione e alla nascita di nuovi istituti giuridici e  all’introduzione di nuove norme nazionali in materia fiscale, il 2 febbraio 2009 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva del Consiglio (COM/2009/29 final) relativa alla cooperazione amministrativa nel campo fiscale. Successivamente, la direttiva del Consiglio (2011/16/UE) del 15 febbraio 2011 ha abrogato in via definitiva la direttiva 77/799/CEE del 1977 e le sue modifiche successive,  in quanto quest’ultima non è più in grado di assicurare il corretto prelievo delle imposte negli Stati membri e impedire frodi ed evasioni fiscali.
 
Gli obiettivi della cooperazione amministrativa
Il nuovo meccanismo giuridico adattato all’era della globalizzazione dota gli Stati membri di specifiche competenze e norme più attuali volte a rendere ancor più qualificata a livello internazionale la cooperazione amministrativa, assicura trasparenza, equità, combatte in modo più incisivo le frodi, le evasioni e la pianificazione fiscale aggressiva. Infine, il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha emanato il regolamento di esecuzione (n. 1156/2012) che stabilisce dettagliate norme e disposizioni relative ai formulari standard e ai mezzi di comunicazione che gli Stati membri devono utilizzare per uno scambio di informazioni fiscali più chiaro, velocizzato, sicuro, efficace ed efficiente.
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