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Ue, raccolta dei dati sui pagamenti
per scoprire le frodi nell’e-commerce

Secondo una direttiva approvata dall’Ecofin, dal 2024 gli intermediari dei servizi di pagamento trasmetteranno al Fisco i dati relativi alle transazioni commerciali online

ecofin giugno

L’Unione europea continua a rafforzare le misure fiscali di contrasto alle frodi Iva. L’ultimo passo è stato compiuto venerdì scorso, quando l’Ecofin, il Consiglio economia e finanza che riunisce i ministri dell’economia dei Paesi membri Ue, ha approvato una direttiva che introduce una raccolta armonizzata in tutta l’Unione dei dati relativi alle transazioni di pagamento nel settore dell’e-commerce. Le informazioni acquisite arriveranno poi, tramite l’invio degli Stati membri, a un nuovo sistema elettronico centralizzato a livello europeo. Una volta ottenuto il via libera anche da parte del Parlamento europeo, i Paesi membri si dovranno attivare per rendere operative le nuove disposizioni dal punto di vista tecnico. Non appena a regime, la banca dati agevolerà i funzionari impiegati nella rete antifrode di Eurofisc a individuare le situazioni sospette di illegalità fiscale.

Le informazioni antifrode arrivano dai dati sui pagamenti
La nuova normativa coinvolge gli intermediari dei servizi di pagamento, come i fornitori di carte di credito e di debito, attraverso cui vengono realizzate il 90% delle transazioni degli acquisti online nel territorio dell’Unione. Un settore, quello dell’e-commerce, che si stima sottragga in Ue circa 5 miliardi di euro l’anno in evasione di imposte. Secondo le nuove disposizioni, che verranno inserite nella direttiva Iva 2006/112, a partire dal 2024 gli intermediari saranno tenuti a raccogliere e a fornire alle autorità degli Stati membri i dati relativi ai pagamenti realizzati nell’ambito delle vendite transfrontaliere. Lo scopo è quello di acquisire da una fonte “terza” – gli intermediari dei pagamenti, appunto – informazioni utili a identificare i venditori online operativi nell’Unione, compresi quelli situati all’estero, accedere al volume effettivo delle operazioni commerciali effettuate sulla piazza europea e, incrociando le informazioni con gli altri dati già a disposizione del fisco, verificare il rispetto degli obblighi Iva da parte degli operatori.

Quali sono i dati da conservare
Le operazioni interessate dalla nuova normativa sono quelle realizzate nell’ambito del “commercio elettronico transfrontaliero”, vale a dire relative alle cessioni di beni o prestazioni di servizi per cui l’Iva è dovuta in uno Stato membro e il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o extra Ue. Il nuovo obbligo scatterà ogni volta che per lo stesso venditore sarà superata la soglia di 25 pagamenti a trimestre provenienti da un Paese diverso da quello di sua localizzazione, in modo tale da limitare il più possibile l’applicazione dell’obbligo di raccolta dati alle sole transazioni connesse a un’attività commerciale, lasciando fuori i pagamenti che avvengono non a fini commerciali.
Superata la soglia minima di transazioni, gli intermediari dovranno raccogliere, conservare per tre anni e trasmettere alle autorità fiscali diverse informazioni: alcune utili a identificare il venditore beneficiario del pagamento (tra cui il nome o denominazione, la sua partita Iva, l’IBAN e l’indirizzo comunicato al gestore dei pagamenti), altre relative alle singole transazioni (importo e data del pagamento).
La direttiva precisa che gli intermediari interessati dall’obbligo sono solo i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione. Quindi se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non sono localizzati in uno Stato membro, l’obbligo di conservazione e comunicazione delle informazioni sul pagamento transfrontaliero ricadrà sull’intermediario del pagatore. Le informazioni, conservate dagli operatori per tre anni, saranno raccolte dagli Stati membri e scambiate all’interno della cornice della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni relativi al contrasto delle frodi Iva.

Nasce Cesop, il database sui pagamenti dell’Eurofisc
Oltre alla raccolta armonizzata dai dati sui pagamenti da parte degli Stati membri, è stata approvata anche l’istituzione di un nuovo “sistema elettronico centrale di informazioni”, denominato Cesop, in cui i singoli Stati trasmetteranno le informazioni sui pagamenti raccolte e archiviate a livello nazionale. Il sistema, inquadrato all’interno del regolamento Ue 604/2010 sulla cooperazione amministrativa europea contro le frodi Iva, conserverà tutte le informazioni aggregandole per singoli beneficiari, in modo tale da fornire un quadro completo dei pagamenti che ogni singolo venditore ha ricevuto da clienti situati negli Stati membri.
Tecnicamente, alla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmetteranno le informazioni al Cesop utilizzando un formulario elettronico standard. Secondo quanto previsto, il sistema sarà in grado di riconoscere le registrazioni multiple degli stessi pagamenti (per esempio una stessa transazione tracciata sia dalla banca del destinatario sia dal gestore della carta di credito del cliente) e consentirà di effettuare controlli incrociati tra i dati di pagamento e le informazioni Iva relative ai venditori. Le informazioni saranno conservate per cinque anni e alla banca dati avranno accesso esclusivo gli specialisti antifrode di Eurofisc per le loro attività di indagine.

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