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Dal mondo

Ue, Scambi di informazioni fiscali.
Coinvolte le piattaforme digitali

Lo scorso 26 marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la Dac 7

BANDIERA EUROPA

Dal 2023 la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati Ue entrerà nel mondo dell’economia digitale. È quanto prevede la nuova direttiva 2021/514/Ue, adottata dal Consiglio lo scorso 22 marzo e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea il 26 marzo. La nuova direttiva, che nella nomenclatura informale delle modifiche alla direttiva 2011/16/Ue sulla cooperazione amministrativa fiscale assume il numero progressivo di Dac 7, estende infatti l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali. A inviare i dati saranno i gestori delle piattaforme, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali. Si conclude così un iter di approvazione piuttosto veloce: la proposta della direttiva risale ad appena 8 mesi fa, quando era stata presentata dalla Commissione all’interno di un  pacchetto di azioni per una tassazione equa e semplice a sostegno della ripresa dell'Ue (vedi articolo "Fisco equo, semplice e antievasione. Il piano della Commissione europea").

I gestori delle piattaforme come intermediari
Dopo il recepimento della direttiva degli Stati membri, la novità diventerà operativa a partire dal 1° gennaio 2023 e coinvolgerà le piattaforme online situate sia all'interno che all'esterno dell'Ue. In pratica, secondo questa nuova estensione della cooperazione amministrativa in campo fiscale, i gestori delle piattaforme dovranno comunicare periodicamente all’amministrazione fiscale di uno degli Stati Ue i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali. Le operazioni interessate sono la vendita di beni e di servizi personali, il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto e la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio. Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate. Per le locazioni vengono richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali o analoghi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà. Queste informazioni saranno poi oggetto di scambio automatico tra gli Stati Ue. 

Luce sull’e-commerce
Lo scopo della direttiva è quello di aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale, ma anche agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”. Negli ultimi anni la digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita, ma la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme, spiega la direttiva, non consente oggi alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di acquisire informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i redditi realizzati dagli operatori sulle piazze del web, specie quando le basi imponibili transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un’altra giurisdizione. Una comunicazione standardizzata da parte dei gestori dei mercati online e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati Ue consentiranno quindi alle amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle piattaforme. Una maggiore trasparenza che secondo i calcoli indicati nella proposta della direttiva potrebbe arrivare a generare entro il 2025 entrate fiscali aggiuntive, considerando l’intera Unione europea, per oltre 30 miliardi di euro. Spetterà agli Stati membri adottare le giuste norme e procedure amministrative per dare efficacia al quadro generale della direttiva, che però prevede già molti dettagli, compreso il fatto che il gestore di piattaforma possa arrivare a chiudere il conto del venditore o a trattenere i corrispettivi qualora il venditore non fornisca le informazioni dovute. 

Più strumenti per la cooperazione amministrativa fiscale
Oltre a questa importante novità, con la nuova direttiva l’originario quadro della cooperazione amministrativa fiscale disegnato dalla direttiva 2011/16/Ue viene ulteriormente ritoccato e arricchito. Tra i cambiamenti previsti, si accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell’ambito di uno scambio di dati su richiesta e viene riordinata la disciplina che regolamenta la presenza di funzionari negli uffici e la partecipazione alle indagini amministrative di un altro Stato Ue, nell’ambito dello scambio di informazioni perimetrato dalla direttiva. Viene introdotta inoltre ex novo la possibilità di avviare verifiche congiunte, ossia indagini amministrative, condotte congiuntamente appunto, dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegate a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità degli Stati coinvolti. Le verifiche congiunte costituiranno uno strumento in più per la cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, aggiungendosi alla possibilità già esistente di far partecipare i funzionari nelle indagini amministrative di un altro Stato Ue e a quella di effettuare controlli simultanei.
 

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