Ue: su scambio informazioni
ok a una nuova direttiva
In occasione della riunione Ecofin del 9 dicembre approvata la normativa che introduce alcune importanti novità
La direttiva 2011/16/UE
La vecchia direttiva prevedeva già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri, ma tale scambio interessava solo talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi da quello di residenza. L’approccio, inoltre, è di tipo graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni. Per queste ed altre motivazioni a cui si rimanda al testo stesso della nuova direttiva è stato ritenuto opportuno modificare la direttiva 2011/16/UE.
La direttiva 2014/107/Ue
Nella sostanza la nuova direttiva si articola in quattro articoli che a loro volta contengono il riferimento agli articoli della direttiva 2011/16/UE attraverso la sostituzione e l’introduzione di nuovi paragrafi oltre alla previsione ex novo degli allegati alla direttiva. In particolare, si sottolinea come all’articolo 2, comma 1, si prevede che gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. I testi delle disposizioni devono essere comunicati alla Commissione che devono essere applicate a decorrere dal primo gennaio 2016. Tra le innovazioni apportate, spiccano quella di una relazione da presentare anteriormente al 1° luglio 2017 della Commissione sul quadro di insieme e di valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute sui costi amministrativi, anche indiretti, dello scambio di dati. L’introduzione di un formato elettronico tipo con cui effettuare lo scambio dei dati. Il fatto che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati come previsto dalla direttiva 95/46/CE. Le informazioni trattate devono essere conservate per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento degli scopi per cui la presente direttiva viene emanata.
Gli allegati I e II alla direttiva
Si tratta di documenti richiamati nel paragrafo 3 bis introdotto nel nuovo articolo 8, sono due allegati. Il primo è rubricato norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale relative ai conti finanziari, è suddiviso in sezioni, che rispettivamente riguardano gli obblighi generali di comunicazione, di adeguata verifica in materia fiscale generica e per i conti preesistenti e nuovi di persone fisiche, adeguata verifica per i conti di entità sia preesistenti che nuovi, regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale. Sezioni apposite, infine, sono dedicate alla efficace attuazione delle procedure di comunicazione e alle date di attuazione per quanto riguarda le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione situate in Austria. L’allegato secondo, inoltre, tratta le norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai conti finanziari.
L’entrata in vigore
L’articolo 3, stabilisce che il termine di entrata in vigore della direttiva è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE della medesima direttiva avvenuta ieri.