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Ue: sul regime fiscale unico,
una proposta divisa in due fasi

Rilanciato dalla Commissione europea il progetto che prende le mosse da una precedente ipotesi di lavoro

regime fiscale unico europeo
La Commissione europea il 25 ottobre 2016 ha rilanciato il progetto di una Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) già oggetto di  una proposta di direttiva presentata nel 2011. La creazione di un unico regime fiscale europeo, che la CCCTB si propone, ha tuttavia trovato delle resistenze tra gli Stati membri, in particolare in relazione alla previsione di un consolidamento della base imponibile dei soggetti qualificati aventi determinati requisiti e appartenenti al medesimo gruppo, ingenerando la convinzione nella Commissione europea che tale proposta difficilmente sarebbe stata adottata nella sua interezza senza seguire un approccio per fasi. La Commissione ha pertanto proposto nel 2015 un approccio graduale alla CCCTB, approccio che è recepito nelle nuove proposte di direttiva del 25 ottobre 2016. Ma che cosa cambia rispetto alla precedente proposta di direttiva sulla CCCTB? I profili di novità della nuova proposta possono delinearsi come segue.
 
Implementazione della CCCTB in due fasi (c.d. step approach)
La Commissione ha presentato due distinte proposte di direttiva: quella sulla Common Corporate Tax base (CCTB) (documento n. COM/2016/0685) e quella sulla CCCTB (documento n. COM/2016/0683). Nella prima fase, la proposta di direttiva sulla CCTB definisce norme, condivise fra gli Stati membri, che presiedono alla determinazione della base imponibile comune ai fini delle imposte sul reddito delle società. Conclusa tale fase, si procede con l’introduzione del consolidamento delle basi imponibili, oggetto della proposta di direttiva sulla CCCTB.  
 
Obbligatorietà del regime in esame per le grandi multinazionali
L’adesione alla CCCTB su base opzionale, prevista nella proposta originaria, viene sostituita, nella nuova proposta di direttiva, dall’adesione obbligatoria alla CCTB (e poi alla CCCTB) per le società che appartengono a gruppi di una certa dimensione. Tale limite dimensionale, fissato in 750 milioni di euro annui di fatturato consolidato, risponde all’esigenza di coinvolgere nel nuovo regime i soggetti che hanno la capacità più elevata di compiere operazioni di tax planning aggressivo. Per i soggetti che non rientrano nei limiti dimensionali indicati, il regime sarà invece opzionale.
 
Introduzione di incentivi fiscali a supporto delle spese di R&S
É prevista una extra deduzione del 50 per cento dei costi di ricerca e sviluppo (R&S), che si aggiunge alla deduzione ordinaria di tali spese, fatta eccezione per gli oneri relativi alle immobilizzazioni materiali mobili. Sono previste deduzioni più ampie per le imprese in start up in possesso di determinati requisiti. Se i costi sostenuti di R&S eccedono i 20 milioni di euro, il contribuente può ottenere una extra deduzione pari al 25 per cento dell’importo eccedente tale limite.
 
Il finanziamento delle società mediante capitale in alternativa all’indebitamento
Per arginare la distorsione di sistema che vede un maggiore ricorso al debito rispetto all’equity, è prevista una deduzione fiscale calcolata moltiplicando un rendimento nozionale del capitale sull’incremento di equity. Tale rendimento equivale al rendimento del benchmark bond dell’area euro nel mese di dicembre dell’anno che precede il relativo esercizio fiscale, pubblicato dalla BCE, maggiorato di un premio per il rischio del 2%.
In caso di rendimento negativo del benchmark è previsto un rendimento nozionale minimo pari al 2% per cento. L’incentivo presenta dei tratti similari alla disciplina nazionale relativa all’Aiuto alla crescita economica (ACE), ma con un forte elemento di distinzione: i decrementi di equity sono tassati per un ammontare equivalente al rendimento nozionale moltiplicato per tale decremento.
Revisione delle misure fiscali antiabuso
Vengono previste o rivisitate alcune misure fiscali antiabuso:
  • una norma generale antiabuso (General Anti-Abuse Rule) in linea con la direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive, n. 2016/1164/UE);
  • la deducibilità degli interessi passivi e altri oneri finanziari fino a concorrenza degli interessi attivi imponibili e altre entrate finanziarie. Gli oneri finanziari eccedenti, salvo alcune deroghe, sarebbero deducibili fino al 30% dell’EBITDA o fino a un massimo di 3.000.000 di euro, se superiore. Tale misura, prevista nella ATAD, non era inserita nella originaria proposta CCCTB;
  • un regime CFC (Controlled Foreign Companies) similare a quello della direttiva ATAD;
  • una clausola di switch over, non presente nella ATAD, che non accorda l’esonero da imposizione per proventi percepiti in seguito alla distribuzione di profitti da un'entità in un paese terzo o alla cessione di azioni detenute in un'entità in un paese terzo, laddove tale entità nel suo paese di residenza fiscale sia soggetta ad un'aliquota legale dell'imposta sul reddito delle società inferiore alla metà dell'aliquota d'imposta legale cui il contribuente sarebbe stato soggetto, in relazione a tali redditi esteri, nello Stato membro di residenza a fini fiscali. Sono fatte salve le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
 
Previsione, in via transitoria, dell’utilizzo cross border di perdite
La proposta sulla CCTB prevede che, in via transitoria fino all’adozione della direttiva sul consolidamento delle basi imponibili (CCCTB), le perdite conseguite da società figlie qualificate dirette o da stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro possano essere compensate (in proporzione alla propria quota di partecipazione nelle sue società figlie qualificate e per l’intero ammontare per le S.O.) con i redditi imponibili conseguiti dalla società madre. Per società figlie qualificate si intendono le società partecipate, sia direttamente che indirettamente, in cui la società madre detenga il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto e un diritto di proprietà superiore al 75% del capitale della società figlia o oltre il 75% dei diritti sugli utili. È previsto un meccanismo di recapture in base al quale la società madre deve aggiungere alla propria base imponibile, fino a concorrenza della perdita dedotta in precedenza, gli utili successivamente realizzati dalle sue controllate qualificate, o dalle sue stabili organizzazioni. La recapture opererà anche in automatico dopo cinque anni o nel caso in cui le controllate qualificate o le stabili organizzazioni siano vendute, liquidate, o trasformate rispettivamente in stabile organizzazione o in una società figlia.
 
Effetti attesi dall’adozione della CCTB/CCCTB
Con l’adozione del regime CCTB/CCCTB le società osserverebbero un unico corpus di norme per calcolare il reddito nella UE ai fini dell’imposta sul reddito delle società. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi, le società dovrebbero presentare un'unica dichiarazione dei redditi relativa alle loro attività nell'Unione in cui consolidare i risultati positivi e negativi dei soggetti qualificati, aventi determinati requisiti, appartenenti al medesimo gruppo.
La base imponibile comune consolidata sarebbe quindi ripartita tra i membri di un gruppo sulla base di fattori di ripartizione (lavoro, asset materiali immobilizzati e fatturato) in modo da garantire che i redditi siano tassati dove effettivamente realizzati.
Le società avrebbero, inoltre, il vantaggio di interfacciarsi con una sola amministrazione fiscale nell’UE (c.d.“principal tax authority”), individuata nello Stato Membro di residenza ai fini fiscali della società madre (c.d. “one-stop-shop”).
Il recepimento delle proposte CCTB/CCCTB comporterebbe l’eliminazione della doppia imposizione nelle operazioni infra UE, dei disallineamenti tra sistemi nazionali, del transfer pricing e dei regimi preferenziali. Inoltre, la Commissione auspica il conseguimento di positivi effetti economici in ragione degli stimoli all’innovazione e al finanziamento tramite equity e di una maggiore certezza e parità di condizioni fiscali per le imprese.
 
 
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