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Dal mondo

Ue: sul transfer pricing per le Pmi
la compliance si fa in tre

Il mezzo più efficace raccomandato dal Joint Transfer Pricing Forum, in linea con l'Ocse, è il preaudit

Il Joint Transfer Pricing Fourm (JTPF) sostiene che le attività di pre-audit rappresentano il mezzo più efficace per ottenere la compliance volontaria da parte delle Pmi. Gli strumenti raccomandati alle Amministrazioni fiscali per raggiungere l'obiettivo consistono essenzialmente: nel miglioramento della comunicazione, nella condivisione delle informazioni rilevanti e nella assistenza specialistica sulla materia.
La comunicazione dovrebbe essere rafforzata soprattutto a livello locale e l'organizzazione di seminari specialistici potrebbe essere un buon strumento per aumentare la consapevolezza e la conoscenza sul transfer pricing.
Altro elemento chiave per favorire la compliance volontaria è l'accessibilità alle informazioni ed in questo senso il JTPF vede con favore la creazione di appositi siti web o pagine dedicate al tema.
Gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (advance pricing agreement) sono altresì lo strumento raccomandato al fine di evitare ab origine l'insorgenza di controversie sul transfer pricing anche per le Pmi.
Occorre però osservare che alcune amministrazioni fiscali prevedono il pagamento di diritti per l'attivazione di un Apa o delle soglie di complessità per l'accesso alla procedura che, di fatto, possono limitare alle Pmi la possibilità di utilizzo di questo strumento. A tal proposito, richiamando le APA guidelines,  il JTPF incoraggia l'adozione di un approccio flessibile e, possibilmente, l'adozione di una procedura semplificata per le Pmi.

Un approccio improntato al pragmatismo
Il report consiglia l'adozione di semplificazioni per le Pmi, in particolare per quel che concerne la documentazione dei prezzi di trasferimento, avendo riguardo a quanto già messo in atto da alcuni Stati membri. Inoltre, il JTPF propone un approccio, per quanto possibile, improntato alla pragmatismo che, per inciso, ha ispirato la comunicazione della Commissione sui servizi infragruppo a basso valore aggiunto, approvata dal Consiglio Ue lo scorso 17 maggio.
Una considerazione specifica meritano le sanzioni sulla documentazione dei prezzi di trasferimento. Il JTPF ritiene inappropriato, che, in esito ad un controllo, vengano imposte sanzioni per carenza di  documentazione che non sia stata richiesta già in fase di pre-audit, sempre che il contribuente abbia agito in buona fede, facendo affidamento sulle semplificazioni accordate dall'ordinamento, e che non sia in grado di fornire le informazioni supplementari richieste.
A proposito di semplificazioni a favore delle Pmi è il caso di ricordare che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia italiana delle Entrate, di attuazione degli oneri documentali sui prezzi di trasferimento, emanato in data 29 settembre 2010, così come chiarito dalla circolare n. 58/e del 15 dicembre 2010, prevede per le piccole e medie imprese (definite nel provvedimento), la facoltà di non aggiornare, in esito alle risultanze dell'analisi di comparabilità, i dati che derivano dalla procedura di selezione dei comparabili della documentazione nazionale in merito ai due periodi di imposta successivi a quello cui la documentazione si riferisce. Si tratta in particolare della modalità di ricerca e selezione delle transazioni comparabili basate su informazioni pubblicamente disponibili.

La risoluzione delle controversie
Il JTPF raccomanda alle Amministrazioni fiscali di impegnarsi per risolvere a favore delle Pmi, anche unilateralmente, la doppia imposizione derivante da rettifiche di transfer pricing sia nell'ambito della Convenzione arbitrale, che in applicazione dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni ricorrendo nello specifico al secondo paragrafo dell'articolo 9 del Modello Ocse di Convenzione fiscale.
Un altro suggerimento consiste nell'adozione di un fast track approach (una procedura snella e semplificata) per le transazioni non complesse e di valore relativamente non elevato nell'ambito di una procedura amichevole (Map) o di una procedura di arbitrato.
Vengono infine indicati come strumenti alternativi: i contatti tra verificatori dei diversi Stati membri coinvolti, pur nel rispetto del ruolo delle autorità competenti; l'introduzione di una de minimis rule.
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