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Dal mondo

Ue: sulle transazioni finanziarie,
uno strumento a difesa del mercato

La proposta di direttiva, presentata a febbraio dalla Commissione europea, mira ad armonizzare l’imposta

unione europea
Il 14 febbraio la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva relativa all’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), da introdurre nel quadro di una cooperazione rafforzata contemplata dall’art. n. 329  paragrafo 1 del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). La Direttiva rispecchia il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta originaria presentata dalla Commissione nel settembre 2011 (COM/2011/594). L’imposta sulle transazioni finanziarie rafforzerà il mercato unico, garantirà un cospicuo ed equo contributo alle entrate pubbliche e, contestualmente, contribuirà a favorire la stabilità dei mercati finanziari.
 
Excursus normativo temporale
E’ da diversi anni che la Commissione valuta l’ipotesi di tassare il settore finanziario sia  a livello  mondiale (nel quadro del G20, Pittsburg, Toronto) che europeo, per garantire un giusto contributo ai costi della crisi economica, sostenere le finanze pubbliche, rafforzare il mercato unico dell’Unione europea, ridurre le distorsioni della concorrenza e scoraggiare attività di negoziazione ad alto rischio. Nel giugno 2011, in seguito a intensi dibatti in materia, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone l’istituzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie, come risorsa propria del bilancio dell’UE (IP/11/799 e MEMO/11/468). Successivamente,  il 28 settembre 2011 adotta una proposta di Direttiva sull’ITF che modifica la Direttiva 2008/7/CE  del Consiglio del 12 febbraio 2008 ed introduce  un ’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea (COM/ 2011/594). Purtroppo, nonostante  i favorevoli pareri  del Comitato delle Regioni (CDR 332/2011 (GU C 113 del 18.4.2012, pag. 7, del 15/02/2012), del Comitato Economico e Sociale europeo (ECO/321 – CESE 818/2012 (GU C 181 del 21.6.2012, pag. 55 del 29/03/2012), e del Parlamento europeo ( P7_TA (2012)0217 del  23/05/2012), durante le riunioni  del  gruppo di lavoro del Consiglio “Questioni fiscali – Fiscalità indiretta” e quelle del Consiglio del   22 giugno e del 10 luglio 2012 , dedicate espressamente alla ITF, la regolamentazione dell’imposta proposta connessa alle relative varianti discusse, non ottiene il consenso unanime richiesto a causa delle fondamentali ed insormontabili differenze esistenti tra gli Stati membri. Così il 25 ottobre 2012, la Commissione, sollecitata da undici Stati membri (Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia), presenta al Consiglio una proposta (COM(2012)631 final) volta ad autorizzare una cooperazione rafforzata per istituire un sistema comune di ITF a livello UE, conforme al modello normativo già presentato dalla Commissione nel settembre 2011. Dopo l’approvazione del Parlamento Europeo del 12 dicembre 2012, finalmente il 22 gennaio 2013 il Consiglio dell’UE autorizza la  procedura  di cooperazione rafforzata (16977/12).
 
L’istituto della “cooperazione  rafforzata” 
La cooperazione rafforzata è disciplinata dall'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE), che ed al paragrafo uno  recita :« gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea» . Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo d’integrazione, inoltre, sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri secondo quanto indicato nell’articolo 328 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il paragrafo due dell’articolo 20 del TUE specifica che: « La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo 329 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea». L’Istituto è anche disciplinato dagli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare secondo l'articolo 326, paragrafo uno, del TFUE, le cooperazioni rafforzate devono rispettare i trattati e il diritto dell'Unione. In particolare, il  paragrafo 2 del sopracitato articolo, dispone che: « la cooperazione rafforzata non può recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale e che la cooperazione rafforzata non può costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né può provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi ». La procedura   di cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF, si basa sull'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE in quanto conforme e corrispondente ad un “ settore" contemplato dai trattati in cui può essere instaurata una cooperazione rafforzata.
 
La nuova direttiva sull’ITF da applicarsi negli 11 Stati membri
In linea con le richieste degli undici Stati membri, la Direttiva del 14 febbraio di quest’anno - COM(2013) 71Final – rispecchia i principi, il campo di applicazione e gli obiettivi dell’ originale modello  normativo proposto  dalla Commissione nel 2011. L’istituzione dell’imposta a livello UE rafforzerà il mercato unico armonizzando e riducendo il numero d’impostazioni nazionali divergenti in materia di tassazione delle transazioni finanziarie; contribuirà in maniera equa e sostanziale alle finanze pubbliche; creerà disincentivi appropriati per le operazioni finanziarie che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari e l'economia reale, prevenendo la doppia imposizione o la doppia non- imposizione, concretizzando  i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all’art.5 del TFUE
 
Il campo di applicazione
Come nella proposta originaria, le aliquote sono basse, la base imponibile è ampia e sono previste reti di sicurezza contro il trasferimento delle attività del settore finanziario. Sempre come nella precedente proposta, si applicherà il "principio di residenza". Ciò significa che l’imposta sarà dovuta se una delle parti della transazione è stabilita in uno Stato membro partecipante, indipendentemente dal luogo in cui l’operazione ha luogo. Ciò vale sia se un ente finanziario coinvolto nell’operazione è esso stesso stabilito nella zona ITF, sia se tale ente agisce per conto di una parte stabilita in tale zona. Come ulteriore salvaguardia contro l’elusione dell’imposta, la proposta odierna aggiunge anche il “principio di emissione”. In base al suddetto principio gli strumenti finanziari emessi negli 11 Stati membri saranno tassati quando sono negoziati, anche se quanti li negoziano non sono stabiliti nella zona ITF. La proposta, al capitolo quarto, dal titolo: “Pagamento dell’ITF comune, obbligazioni connesse prevenzione della frode, dell’evasione e degli abusi”, precisamente all’articolo 12 impone agli Stati membri partecipanti di adottare delle misure volte a prevenire la frode e l’evasione fiscale; mentre agli articoli 13 e 14 include esplicite disposizioni  in materia di prevenzione degli abusi. Al fine di proteggere l’economia reale la ITF non si applicherà alle attività finanziarie quotidiane dei cittadini e delle imprese (ad esempio a prestiti, pagamenti, assicurazioni, depositi ecc.). Né si applicherà alle tradizionali attività bancarie d’investimento nel quadro della raccolta di capitali o alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito di ristrutturazioni. La proposta esclude, inoltre, le attività di rifinanziamento, la politica monetaria e la gestione del debito pubblico. Pertanto, le operazioni effettuate con le banche centrali e la BCE, con l’European Financial Stability Facility e con il meccanismo europeo di stabilità, e le operazioni con l’Unione europea sono esonerate dall’imposta.
 
Fonti e approfondimenti
I servizi della Commissione europea hanno pubblicato sette note esplicative che forniscono e chiariscono in modo approfondito attraverso interessanti risultati di analisi e di studio macroeconomici, il funzionamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In sequenza l'elenco dei principali documenti:
 
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