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Uk, aggiornate le linee guida sulla thin capitalization

Le modifiche, pubblicate di recente, interessano la sezione thin capitalization cases, practical guidance

gran bretagna
L'aggiornamento delle linee guida segna il passaggio da un approccio quantitativo fondato sulla applicazione di ratios (1:1 debt to equity o 3:1 di interest cover) a uno basato esclusivamente sulla analisi di transfer pricing e sul principio di libera concorrenza, strettamente connesso ai fatti e alle circostanze del caso concreto. Le modifiche, pubblicate lo scorso 8 marzo, interessano la sezione "Thin Capitalization Cases: Practical Guidance", contenuta nell'International Manual dell'Agenzia britannica delle Entrate. La guida intende rappresentare "a workbench manual of how to tackle thin cap and associated issues". Buona parte del volume è stato rivisitato e sono stati aggiunti alcuni capitoli dedicati agli accountancy issue e ai credit rating.

Il riferimento normativo
Il riferimento normativo della disciplina è lo Schedule 28AA ICTA 1988 che è sostanzialmente stato elaborato sulla scorta  dell'articolo 9 del Modello Ocse di Convenzione fiscale e delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento. Nel Regno Unito la disciplina della thin cap è stata oggetto nel 2004 di due fondamentali modifiche:
  • l'estensione del regime ai finanziamenti infragruppo domestici oltre che ai finanziamenti infragruppo transfrontalieri;
  • alla base della valutazione della capacità di credito è stata collocata la singola impresa associata, quale entità distinta e separata dal gruppo di cui fa parte.


La definizione dell'International Manual dell'Agenzia britannica delle Entrate
L'International Manual definisce la thin capitalisation come "the financial branch of transfer pricing which looks to apply the arm's length principle to company funding - to treat companies which are in a special relationship, for tax purposes, as if they were independent of each other and acting only in their own separate interests". Ai fini fiscali, inoltre, si intende come "sottilmente capitalizzata": "… a UK company (which may be part of a group)…omissis…when it has excessive debt in relation to its arm's length borrowing capacity, leading to the possibility of excessive interest deductions".

Le novità
Le nuove linee guida non contengono alcun riferimento al rispetto di un prefissato rapporto debt/equity o di interest cover (EBIT/interest payable) ai fini della deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti tra parti correlate. Difatti, l'approccio alla thin cap adottato nel Regno Unito stabilisce che alle transazioni sui finanziamenti tra parti correlate si applichi esclusivamente il principio di libera concorrenza (arm's length principle). Le parti della transazione devono essere di conseguenza considerate come entità distinte e separate e tutte le condizioni della transazione devono essere raffrontate con le condizioni di una transazione simile tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.

I chiarimenti della guida
La practical guidance chiarisce che, in condizioni di libera concorrenza,  l'autonoma capacità di credito di una impresa associata non andrebbe confusa con la capacità di credito del gruppo multinazionale globalmente considerato e che, nel determinare la capacità di credito at arm's length di una impresa associata, si può tener conto del valore delle sue società controllate, ma non del credit rating di qualsiasi altra società del gruppo. Tale criterio riveste particolare importanza nelle operazioni grazie alle quali una società del gruppo accede al credito esterno rivolgendosi a banche ed istituzioni finanziarie, a condizioni che vengono accordate in considerazione della capacità di credito riferibile all'intero gruppo, e successivamente provvede a finanziare a cascata altri membri del gruppo. La fattispecie richiede particolare attenzione, poiché gli altri membri del gruppo potrebbero non aver avuto accesso al finanziamento sul mercato creditizio alle medesime condizioni del finanziamento originario sulla base della loro autonoma capacità di credito.

Principio di libera concorrenza e finanziamento infragruppo
Le linee guida si soffermano, inoltre, sulla necessità di apprezzare la conformità al principio di libera concorrenza del finanziamento infragruppo effettuando una analisi di comparabilità, con transazioni realizzate tra terzi indipendenti, su tutti i termini e le condizioni della transazione in esame (natura e finalità del prestito, ammontare, condizioni contrattuali, valuta e sostenimento del rischio di cambio, garanzie prestate in relazione al finanziamento concesso) e non solo sulla durata ed il tasso di interesse.
Nei capitoli di nuova introduzione (accountancy issue  e credit rating) vengono, tra gli altri, affrontati i seguenti temi:

  • impatto della crisi del credito sulle transazioni finanziarie;
  • utilizzo del credit rating elaborato da agenzie di rating  indipendenti (quali Standard & Poors  o Moody's and Fitch Ratings)  a supporto delle analisi di transfer pricing relative ai finanziamenti;
  • impatto  degli International Financial Reporting Standards (Ifrs);
  • would test che consiste nel valutare, non soltanto se at arm's length la società sarebbe stata in grado di accedere al finanziamento di un terzo indipendente alle medesime condizioni, ma anche se lo avrebbe effettivamente fatto (…not only whether a company "could" have borrowed the sums in question from a third party but also whether it "would" have done so…omissis… However, as the amount of debt in business increases, so the cost of debt goes up, and this means that the cost of equity also goes up because the shareholder expects a greater return than the loan creditor to compensate him for his increased risk. High interest costs resulting from high debt levels can push up the overall cost of capital to an unsustainable level. This is why prudent businesses will seek a balance between debt and equity funding).
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