L’Amministrazione finanziaria del Regno Unito, l’Hmrc, ha recentemente aggiornato le istruzioni operative relative alle MAP (Mutual Agreement Procedure), le procedure amichevoli per la risoluzione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione. L’aggiornamento fa seguito allo sviluppo del progetto Beps dell’Ocse/G20, con particolare riferimento all’azione 14, finalizzata a realizzare una più efficace risoluzione delle dispute. Il restyling rappresenta la chiara volontà dell’Hrmc di prevenire l’insorgere di controversie di natura fiscale, garantire l’accesso alle MAP e la risoluzione delle contestazioni presentate nell’ambito di tale procedura.
Le nuove linee guida per i contribuenti britannici
Le nuove istruzioni dettate dal Fisco di Sua Maestà si collocano nel contesto delle Convenzioni contro la doppia imposizione siglate dal Regno Unito e della Convenzione Arbitrale 90/436, relativa all’eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione a seguito di rettifica degli utili delle imprese associate. Con riferimento a quest’ultima, però, le nuove istruzioni dell’Hmrc non forniscono alcuna indicazione sui potenziali impatti che potrebbero derivare dalla Brexit. Un aspetto che i contribuenti dovranno ulteriormente tenere in debita considerazione è che le nuove linee guida dell’Amministrazione devono essere coordinate con le procedure contemplate dall’International Manual (INTM). Il quadro normativo di riferimento nel Regno Unito è rappresentato dall’International and Other Provisions Act 2010 (cd. TIOPA 2010), sezioni 124-125 (per ciò che concerne le procedure MAP nell’ambito delle Convenzioni contro la Doppia Imposizione) e sezioni 126-128 (in relazione alla Convenzione Arbitrale 90/436).
In particolare, le nuove istruzioni prevedono che la procedura MAP può essere attivata da un contribuente in tutte quelle circostanze in cui la tassazione può determinare fenomeni di doppia imposizione o una tassazione non conforme nell’ambito della Convenzione contro la Doppia Imposizione di riferimento. In queste circostanze è pertanto possibile richiedere l’intervento dell’Autorità Competente (CA).
Nell’ordinamento britannico non ci sono procedure amministrative che limitano l’accesso alla MAP e la riscossione delle imposte a seguito di accertamento è oggetto di sospensione fino alla conclusione della procedura. Tuttavia, il contribuente è tenuto a verificare se l’avvio di procedimenti amministrativi e/o contenziosi possa ostacolare l’avvio della MAP con l’Autorità Competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un aumento del rischio di doppia imposizione.
A ogni Convenzione le sue peculiarità
L’avvio della procedura non è soggetto al rispetto di requisiti particolari di forma. Il contribuente che decide di avviare la procedura MAP è tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni che consentano alla CA del Regno Unito di apprezzare le circostanze del caso. Alcune Convenzioni possono, tuttavia, prevedere una lista specifica di informazioni. Per tale ragione, i contribuenti devono fare riferimento a quanto previsto dalla Convenzione applicabile al caso di specie nonché a eventuali documenti di prassi in materia emanati dall’Autorità dell’altro Stato contraente. Nell’ipotesi in cui la richiesta presentata dal contribuente presentata alla CA del Regno Unito appaia infondata o inammissibile, la stessa provvederà a informare la CA dell’altro Stato contraente, fornendo ragguagli in merito all’infondatezza/inammissibilità e invitando tale altra Autorità a fornire le proprie osservazioni prima di rigettare la procedura.
A disposizione 6 anni per iniziare il percorso
La procedura MAP nell’ambito delle Convenzioni contro la Doppia Imposizione siglate dal Regno Unito può essere avviata entro i sei anni successivi alla chiusura del periodo di imposta cui la procedura si riferisce (o entro il termine più lungo contemplato dalla relativa Convenzione). Il termine di sei anni va sempre interpretato in modo favorevole al contribuente. Nel caso in cui la MAP sia avviata nell’ambito della Convenzione Arbitrale 90/436 il termine per la presentazione del caso è di tre anni (come previsto dalla Convenzione).
Una volta che sia stata accertata la fondatezza/ammissibilità della procedura, la CA del Regno Unito procederà alla disamina del caso, al fine di accertare eventuali violazioni delle disposizioni della Convenzione contro la Doppia Imposizione applicabile al caso di specie. In questa fase, la CA valuterà la possibilità di decidere il caso su base unilaterale: in tal modo sarà possibile applicare l’esenzione senza dare avvio a discussioni bilaterali con il partner convenzionale. Ove ciò non sia possibile il caso sarà risolto tramite accordo con la CA dell’altro Stato contraente, sempre che la soluzione soddisfi il Regno Unito e conduca a una tassazione conforme con quanto previsto dalla relativa Convenzione contro la doppia imposizione. Qualora nessuna delle circostanze descritte abbia luogo il caso potrà essere esaminato, su richiesta del contribuente, nell’ambito della Convenzione Arbitrale 90/436 o nell’ambito della Convenzione contro la doppia imposizione di riferimento, ove la stessa contempli una clausola arbitrale.
Se le CA degli Stati coinvolti raggiungono un accordo, il contribuente sarà informato dell’esito. A sua volta il contribuente dovrà informare le CA in merito alla propria accettazione dell’accordo e la successiva conferma scritta sarà scambiata tra le Autorità coinvolte. Soltanto al termine di questo processo sarà riconosciuta l’esenzione. Se il contribuente non accetta l’accordo delle CA, la procedura MAP si considera conclusa e nessun metodo per evitare la doppia imposizione potrà essere applicato.
Uk: procedura MAP al restyling.
Il Fisco detta le nuove istruzioni
La risoluzione amichevole delle controversie viene aggiornata alla luce del progetto Beps promosso da Ocse/G20
