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Ungheria: dopo QRM e deroga normale
la Ue dice no al reverse charge

Non passa neanche l’ultima proposta avanzata per contrastare le frodi fiscali perpetrate nel settore agricolo

parlamento ungherese
Doppio stop della Commissione europea alla domanda presentata dall’Ungheria. L’esecutivo Ue ha respinto la nuova istanza poiché ha ritenuto che l’applicazione del meccanismo di inversione contabile, il cd. reverse charge, non costituisca la soluzione adeguata per far fronte ai fenomeni fraudolenti denunciati dallo Stato membro. Sono necessarie, invece, riforme strutturali incentrate sul miglioramento dell’efficienza del controllo fiscale in campo Iva e sulla rimozione di quei fattori che ostacolano la corretta riscossione dell’imposta.
L’Ungheria aveva richiesto, in deroga alle disposizioni contenute nella direttiva Iva, di applicare il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di zucchero, come misura di contrasto alle numerose frodi perpetrate nel settore agricolo.
A tale conclusione è giunto l’esecutivo comunitario dopo aver valutato le richieste, presentate con la duplice modalità del meccanismo “di reazione rapida” e della deroga “normale”.
 
Il Quick Reaction Mechanism (QRM)
Secondo l’articolo 199-ter della direttiva 2006/112/CE l’Ungheria ha richiesto alla Commissione Europea l’autorizzazione ad introdurre il reverse charge nel settore del commercio di zucchero.
Il citato articolo 199-ter, introdotto nel 2013 dalla direttiva 2013/42/UE, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di attuare siffatta richiesta con il meccanismo “di reazione rapida”, detto anche Quick Reaction Mechanism (QRM).
Tal strumento permette ai Paesi dell’Unione di applicare per un breve periodo, a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi e solo in casi di “imperativa urgenza”, il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge), in base al quale l’obbligo di versamento dell’Iva è trasferito dal fornitore o dal prestatore (come previsto dalle regole ordinarie) al cessionario del bene o al committente della prestazione, in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.
Il meccanismo di reazione rapida, oltre ad essere uno strumento di contrasto efficace alle frodi fiscali, ha tempi di applicazione più rapidi rispetto a quelli legati al procedimento ordinario attraverso cui gli Stati dell’Unione possono richiedere una deroga alle disposizioni Iva (previsto dall’articolo 395 della direttiva Iva).
La Commissione europea, dopo aver ricevuto l’istanza da parte del Paese, ha a disposizione soltanto un mese di tempo per decidere di concedere o meno l’autorizzazione. In caso di esito positivo, lo Stato è autorizzato a mettere in atto la decisione a decorrere della data del via libera.
In caso di decisione negativa, invece, la procedura di Quick Reaction Mechanism si conclude, mentre continuerà a fare il suo corso la normale procedura di deroga prevista dall’articolo 395 della direttiva.
Nel caso in esame, l’Ungheria ha invocato l’introduzione rapida dell’inversione contabile nel settore del commercio dello zucchero in cui, nel 2011 e 2012, erano in atto fenomeni di frode nel campo dell’Iva che avevano assunto dimensioni considerevoli e preoccupanti.
Sulla scorta delle informazioni acquisite, la Commissione ha emanato la dichiarazione di esecuzione datata 11 dicembre 2013 con cui ha respinto la domanda dell’Ungheria.
La motivazione posta alla base del diniego è da ricercarsi nel dato di fatto che le frodi in oggetto risultavano già numerose anni addietro la presentazione della QRM da parte dell’Ungheria e, quindi, non sussistevano i presupposti stabiliti dall’articolo 199-ter della direttiva Iva: come chiarito dall’organo deliberante, infatti, il meccanismo di reazione rapida alle frodi Iva è attivabile soltanto in caso di fenomeni fraudolenti improvvisi e non quando gli stessi sono perpetrati da tempo.
 
Il meccanismo ordinario di deroga alle disposizioni Iva
Conclusa negativamente la fase di Quick Reaction Mechanism, la Commissione ha preso in esame la citata domanda di deroga ordinaria, con cui l’Ungheria ha richiesto l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alla “cessione di quantitativi di zucchero superiori a 200 Kg”.
Come chiarito dalla stessa Commissione, le condizioni per l’accoglimento della richiesta ex art. 395 sono tassative e consistono nella verifica che la specifica proposta “semplifichi le procedure per i soggetti passivi e/o per l’Amministrazione fiscale o che consenta di evitare talune forme di evasione o di elusione fiscale”. L’approccio in questo senso è moderato e prudente, così da evitare che le misure straordinarie non compromettano il funzionamento del regime generale dell’Iva, “siano di portata limitata, necessarie e proporzionate”.
Secondo le informazioni fornite dallo Stato ungherese, le frodi nel settore del commercio di zucchero si erano già verificate nel 2007, ma nel 2013 la perdita di gettito aveva assunto dimensioni considerevoli, tanto da rendere necessarie misure urgenti e straordinarie, in aggiunta a quelle già prese - quali, fra l’altro, procedure di registrazione più efficaci, ispezioni più efficienti ed aumento delle sanzioni - che però non si erano rivelate sufficienti per far fronte al costante aumento di frodi.
Anche in questo caso, la Commissione si è opposta alla domanda dell’Ungheria, sulla base del presupposto che l’adozione del reverse charge avrebbe comportato il rischio di spostare la frode a valle nella catena di approvvigionamento, rendendo più difficile il controllo da parte dell’Amministrazione fiscale.
In questo senso la Commissione ha fornito al Consiglio europeo la comunicazione del 22 aprile 2014 con cui ha negato la domanda presentata dall’Ungheria.
A parere della Commissione, per fronteggiare le frodi nel settore agricolo il Paese istante non deve imporre nuovi obblighi in capo ai soggetti passivi d’imposta, in quanto le misure devono essere “incentrate sul miglioramento dell’efficienza del controllo fiscale” nello specifico settore, nel cui ambito esistono problemi strutturali di cattiva gestione che ostacolano la corretta riscossione dell’imposta.
In conclusione, il meccanismo dell’inversione contabile nel settore del commercio dello zucchero non solo costituirebbe una soluzione non adeguata a contrastare il fenomeno delle frodi in campo Iva, ma avrebbe addirittura ripercussioni negative sul commercio al dettaglio e sugli altri Stati membri.
Le soluzioni necessarie, invece, devono essere trovate a livello più ampio, attraverso l’introduzione di riforme strutturali incentrate sui meccanismi di controllo e di riscossione dell’Iva, così da implementare la facilità di pagamento dell’imposta da parte degli operatori
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