L'esecutivo europeo ha coniato l'acronimo di ESM (European Stability Mechanism) che riassume le finalità e il contenuto del nuovo strumento. Nella fase di decollo la neo procedura imporrà, comprensibilmente, l'innalzamento della soglia di attenzione per valutare la concessione dell'assistenza finanziaria. Una rigorosa condizionalità sarà, in altri termini, l'anticipazione di quella che, in sede applicativa, dovrà divenire la regola. Per farlo possibile anche il ricorso a interventi di tecnica normativa strutturati secondo una tempistica che dovrebbe consolidare la creazione dello strumento.
Uno strumento sostitutivo ma peculiare
Il nuovo strumento prenderà il posto del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria che rimarranno in vigore fino al giugno 2013. Il sistema sarà attivato con il comune accordo degli Stati membri della zona euro in caso di rischio per la stabilità. Il contenuto di novità ha indotto ad attribuire un identificativo specifico evidenziando le peculiarità rispetto al sistema preesistente.
Gli interventi normativi
Il Consiglio europeo ha deliberato che l'articolo 122, paragrafo 2 del TFUE non sarà più necessario e, in adesione a tale conclusione, i capi di Stato o di governo hanno convenuto che non debba essere usato. Una decisione motivata dal fatto che il meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area euro (gli Stati membri la cui moneta non è l'euro saranno associati ai lavori soltanto se lo desiderano). L'emendamento sarà adottato con procedura semplificata (articoli 48 e 6) e secondo una calendarizzazione già approvata. La decisione formale, che sarà adottata nel marzo 2011, passerà attraverso 27 ratifiche nazionali entro la fine del 2012 per giungere all'entrata in vigore del nuovo testo il 1° gennaio 2013. Tutto ciò consentirà di conferire concretezza alle conclusioni formulate dal Consiglio europeo il 28 e 29 ottobre del 2010, avere a disposizione sei mesi per risolvere eventuali problematiche e rendere operativo il nuovo Fondo entro giugno 2013.
La procedura semplificata di revisione
Il Consiglio europeo ha approvato il testo del progetto di decisione che modifica il TFUE, avviando immediatamente la procedura semplificata di revisione (articolo 48, paragrafo 6 del TUE). In concreto, il Consiglio europeo ha invitato i ministri delle Finanze della zona euro e la Commissione a ultimare i lavori sull'accordo intergovernativo che istituisce il futuro meccanismo entro il marzo 2011, integrando le caratteristiche generali contenute nella dichiarazione dell'Eurogruppo del 28 novembre 2010, approvata dal Consiglio europeo.
Le proposte sulla governance economica
In questa prospettiva, il Consiglio europeo ha chiesto di accelerare i lavori sulle sei proposte legislative in materia di governance economica (a cominciare dalle raccomandazioni della task force approvate nell'ottobre 2010) insistendo affinché possano essere adottate entro giugno 2011 in coerenza con il nuovo quadro finanziario pluriennale e nella prospettiva della compartecipazione delle istituzioni per agevolare l'adozione in tempo utile. Il decollo del meccanismo e le prospettive di successo saranno possibili se la nuova strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione continuerà a guidare l'Unione coinvolgendo le responsabilità delle autorità di governo degli Stati membri per rispondere alla crisi con la realizzazione di riforme strutturali.
Il nuovo strumento e la governance
Il meccanismo europeo di stabilità sarà una soluzione ottimale soltanto se riuscirà a integrarsi con un nuovo quadro di governance economica rafforzata, fondata anche su una sorveglianza economica efficace che privilegia la prevenzione per evitare l'insorgenza di crisi future. L'efficacia richiederà anche l'adeguamento delle regole per prevedere la partecipazione dei creditori del settore privato in base a valutazioni effettuate caso per caso, in linea con le politiche del Fondo monetario internazionale. Una operazione indispensabile, come evidenziato dal Consiglio, per due motivi. Proteggere il denaro dei contribuenti, segnalare ai creditori del settore privato che le pretese sono subordinate a quelle del settore pubblico e che il prestito del meccanismo europeo di stabilità fruisce di uno status di creditore privilegiato, secondo soltanto a quello del Fmi.
Aggiustamento economico e sostenibilità del debito
L'assistenza a uno Stato membro della zona euro sarà, quindi, frutto non soltanto di un programma rigoroso di aggiustamento economico e di bilancio ma anche di un'analisi scrupolosa della sostenibilità del debito a cura della Commissione europea e dell'Fmi di concerto con la BCE. Sulla base dei dati derivanti da tali valutazioni i ministri dell'Eurogruppo decideranno all'unanimità in merito all'assistenza che seguirà criteri diversi a seconda dalla solvibilità o meno dello Stato. Per i Paesi considerati solvibili in seguito all'analisi di sostenibilità del debito condotta dalla Commissione e dall'FMI di concerto con la BCE, i creditori del settore privato saranno incoraggiati a mantenere le rispettive esposizioni secondo le norme internazionali e pienamente in linea con le prassi dell'FMI. Nel caso in cui un Paese risulti insolvente, lo Stato membro dovrà negoziare un piano globale di ristrutturazione con i propri creditori privati, in linea con le prassi dell'FMI e l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità del debito. Soltanto nell'ipotesi di possibile sostenibilità del debito, il meccanismo europeo di stabilità può fornire un sostegno di liquidità.
L'emissione delle nuove obbligazioni di Stato
Per agevolare questo processo, clausole di azione collettiva (CAC) standardizzate e identiche, tali da tutelare la liquidità dei mercati, verrebbero inserite tra le modalità e condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni di Stato della zona euro a partire dal giugno 2013. Le clausole dovranno, inoltre, essere coerenti con quelle comuni nel diritto del Regno Unito e degli Stati Uniti conformemente alla relazione del G10 sulle CAC (comprese clausole di aggregazione che consentano a tutti i titoli di debito emessi da uno Stato membro di essere considerati insieme nelle negoziazioni). Anche in questo caso l'obiettivo è permettere ai creditori di giungere a una decisione a maggioranza qualificata su una modifica giuridicamente vincolante dei termini di pagamento (sospensione, proroga della maturità, riduzione del tasso di interesse e/o haircut) nell'eventualità d'inadempienza del debitore. L'efficacia globale di questo quadro sarà valutata nel 2016 dalla Commissione di concerto con la Banca centrale europea.
vedi anche
Efsf, una vocale e tre consonanti in soccorso dell'eurozona