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USA-JPN: arbitrato obbligatorio
nella convenzione fiscale

La clausola è stata inserita nel protocollo all’accordo tra Usa e Giappone che, siglato di recente, è in attesa di ratifica

accordo usa-giappone
Il 24 gennaio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo alla Convenzione contro la doppia imposizione tra Stati Uniti e Giappone (Convenzione siglata in data 6 novembre 2003). Il Protocollo (ancora in fase di ratifica) introduce l’arbitrato obbligatorio per alcune controversie nell'ambito delle quali possono essere attivate le procedure amichevoli (Mutual Agreement Procedure – MAP), per i casi di doppia imposizione derivanti da aggiustamenti al transfer pricing e per i casi oggetto di analisi nell’ambito della procedura volta alla conclusione di un Advance Pricing Agreement (APA).
 

L’arbitrato e la procedura MAP
Il protocollo stabilisce che per i casi che rientrano nell’ambito delle previsioni contenute nell’articolo 25 della Convenzione tra Stati Uniti e Giappone (es. per i casi per i quali sono state attivate le cd. procedure amichevoli), ma per i quali non è stato richiesto un APA (ad esempio nel caso di una procedura amichevole, cosiddetta MAP (Mutual agreement procedure) attivata a seguito di un aggiustamento alla politica dei prezzi di trasferimento), le parti coinvolte possono ricorrere all’arbitrato entro due anni dall’avvio del MAP, a meno che le autorità competenti non concordino su una diversa data di inizio.
È previsto che il periodo dei due anni inizi a decorrere soltanto quando entrambe le autorità competenti hanno ricevuto e dispongono di informazioni sufficienti a procedere alla valutazione del caso.
Tuttavia, le autorità competenti possono concludere che un caso per il quale sia stata aperta la procedura amichevole non possa essere trattato nell’ambito del procedimento arbitrale, anche se allo stato attuale il protocollo non chiarisce quale casistica rientri in tale circostanza.
L’arbitrato previsto dal protocollo può essere attivato soltanto se il contribuente presenta una domanda espressa a una delle autorità competenti coinvolte.
I casi per i quali potrà essere richiesto l’arbitrato sono quelli sottoposti alle autorità competenti dopo la ratifica da parte di entrambi i Paesi e l’entrata in vigore del protocollo. L’arbitrato potrà inoltre essere richiesto per i casi già presentati alle autorità alla data di entrata in vigore del protocollo. In tale ipotesi il termine dei due anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
L’arbitrato e gli  APAs
Il protocollo contempla inoltre l’arbitrato obbligatorio per i casi per i quali è stato richiesto all’Amministrazione finanziaria un APA. In tali circostanze, l’arbitrato avrà inizio sei mesi dopo l’emanazione di una “official notification” da parte dell’Amministrazione americana o di quella giapponese relativa agli aggiustamenti da applicare alle transazioni infragruppo per le quali è stato richiesto un APA.
Come previsto per il MAP, anche in questo caso la procedura non può avere inizio se il contribuente non ha presentato apposita richiesta ad una delle autorità competenti e se non sono decorsi due anni dalla ricezione delle informazioni necessarie alle autorità per la valutazione del caso.
 
La procedura arbitrale
Il protocollo prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri, i quali non devono ricoprire il ruolo di personale dipendente nelle Amministrazioni finanziarie interessate né essere stati coinvolti nella controversia.
Ogni Amministrazione finanziaria può presentare al collegio arbitrale una proposta relativa alla risoluzione del caso, basata sulla definizione dell’ammontare dell’aggiustamento.
È inoltre prevista la possibilità per le Amministrazioni interessate di presentare dei “position papers” per i quali è ammesso lo scambio e la replica. Anche il contribuente può sottoporre agli arbitri la propria posizione in merito alla risoluzione del caso, basandosi sulle informazioni precedentemente fornite alle autorità competenti nell’ambito della procedura MAP.
Il Protocollo contempla, ai fini della risoluzione del caso, le cd. “last best offer procedure” o “final offer procedure”. Queste procedure, conosciute anche con il termine di “baseball” arbitration (in quanto frequentemente utilizzate per dirimere le controversie aventi ad oggetto la determinazione della remunerazione degli sportivi della Major League Baseball – la lega professionistica nordamericana di baseball), consentono al collegio arbitrale di scegliere una delle soluzioni proposte dalle parti della controversia. In tale ipotesi, il collegio non può giungere ad una soluzione di compromesso o definire con criteri propri la risoluzione del caso.
L’obiettivo della “baseball” arbitration è quello di giungere alla eliminazione delle posizioni estreme e di avvicinare le Amministrazioni finanziarie interessate verso quella che potrebbe essere assunta dal collegio.
A fini operativi il protocollo stabilisce che le autorità competenti devono concludere accordi per iscritto in merito ai tempi previsti per le singole fasi della procedura, inclusa la nomina degli arbitri e lo scambio dei position papers.
La definizione delle procedure (anche nella forma di un Memorandum of Understanding – MOU) si applica anche ai casi oggetto di arbitrato per i quali è stato richiesto un Advance Pricing Agreement.
 
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