Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

Usa: vale e prevale la sostanza
sul credito di imposta

La controversia esaminata dalla Corte suprema riguarda una questione di tasse pagate all'estero in via definitiva

usa-gran bretagna
La Corte suprema ha stabilito, con una sentenza uscita pochi giorni fa, che è possibile beneficiare di un credito di imposta a fronte della “windfall tax” britannica. La questione discende dal fatto che la normativa interna americana riconosce il credito solo a fronte di imposte sui redditi aventi caratteristiche comparabili a quelle interne. La "windfall tax" presenta profili di criticità in tal senso in quanto, nata nel 1997, è volta a colpire l'incremento di valore delle società privatizzate.
 
La windfall tax made in Britain
A seguito della privatizzazione, infatti, era stato definito un c.d. periodo iniziale in cui queste società dovevano applicare le medesime tariffe del passato. La "windfall tax" colpisce la differenza tra il valore al termine del periodo iniziale determinato con una apposita formula, ed il valore di mercato al momento della privatizzazione. Le modalità di calcolo sono particolari ma l'effetto è indubbiamente quello di colpire un reddito; del resto, l'intendimento delle autorità inglesi era quello di colpire i c.d. “excessive profits”.
 
La posizione dei giudici Usa
In prima battuta i giudici americani hanno riconosciuto la scomputabilità ma in sede di appello la decisione è stata ribaltata. La Suprema Corte ha riproposto le tesi di primo grado in quanto l’approccio deve essere sostanziale e non formalistico: ciò che conta non sono le modalità di calcolo dell’imposta ma il suo effetto concreto in capo al contribuente. Nel caso di specie appariva evidente come il tributo si configurasse come un’imposta sui redditi. La scomputabilità dalle imposte sui redditi americane era una diretta conseguenza.
 
Uno sguardo comparatistico
Le normative dei vari Paesi concedono un credito a fronte di imposte pagate a titolo definitivo all'estero. Lo scopo è di evitare la doppia imposizione dello stesso soggetto sui medesimi redditi.
Quando un soggetto residente in un Paese produce un reddito in un altro Paese, l’effetto è quasi sempre la doppia imposizione. È essenziale, salvo diverse previsioni normative, che il credito venga concesso a fronte di imposte aventi la stessa natura di quelle che paghiamo nel paese di residenza. In estrema sintesi possiamo affermare che dalle imposte sui redditi possiamo scomputare solo imposte sui redditi mentre dalle imposte sul patrimonio possiamo scontare imposte sul patrimonio. Un’eccezione è rappresentata dall’art. 19 co. 16 del decreto legge n. 201/2011 che in materia di IVIE pagata in relazione ad immobili siti in Paesi comunitari e dello spazio economico europeo che scambiano informazioni prevede che “dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165”.
 
Disciplina interna e convenzionale
La nostra normativa interna (articolo 165 del Tuir) ammette che possano essere scomputate le imposte effettivamente pagate all’estero che soddisfino, contemporaneamente, i requisiti della “similarità” dell’imposta estera rispetto a quella pagata in Italia e della “definitività” del pagamento del tributo estero.
Il presupposto della “similarità” risulta soddisfatto nel caso in cui l’imposta estera abbia in concreto natura di imposta diretta sul reddito,  a prescindere dalle modalità di prelievo o di determinazione della base imponibile.
Inoltre, il tributo estero è scomputabile ai fini dell’articolo 165 del Tuir nel caso in cui  rientri nell’ambito applicativo  delle  Convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni stipulate dall’Italia. Le Convenzioni prevedono espressamente le imposte alle quali la Convezione stessa può essere applicata.
 
L’approccio sostanzialistico italiano
La risoluzione n. 83/E del 2008 analizza la possibilità di scomputarsi un’imposta versata in Tunisia che configura un’imposta onnicomprensiva sostitutiva delle imposte dirette, indirette, presenti e future e dei diritti doganali. L’Amministrazione finanziaria afferma, in sostanza, che in caso di pagamento di imposte forfetarie bisogna ricostruire la quote relativa a quelle scomputabili ossia all’imposta sul reddito societario.
L’Agenzia delle Entrate utilizza quindi un approccio sostanzialistico consentendo al contribuente, anche in ipotesi di versamento di un’imposta omnicomprensiva, di poter scomputare quella parte di essa che rappresenta l’imposta sui redditi societari.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/usa-vale-e-prevale-sostanza-sul-credito-imposta