Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Dal mondo

WCO: pubblicata una guida ad hoc
su transfer price e valore in dogana

Il documento affronta alcune delle principali questioni concernenti il rapporto su cui si discute da tempo

organizzazione mondiale dogane
La World Customs Organizzation (l’organizzazione mondiale delle Dogane) ha pubblicato, alla fine di giugno, il documento “Guide to customs valuation and transfer pricing”.
L’obiettivo della WCO è quello di fornire delle linee guida per evitare che, al di là delle  differenze esistenti tra le due discipline, la stessa transazione intercompany sia valutata in maniera differente dalle autorità fiscali e doganali.   
 
Due (diverse) discipline con un unico (comune) fine
Il documento affronta alcune delle problematiche concernenti il rapporto, discusso da tempo, tra la disciplina del transfer pricing  e la valutazione del valore in dogana.
In particolare la guida, dopo aver ripercorso al capitolo 2 i metodi per la valutazione del valore in dogana previsti dal General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), e al capitolo 3 illustrato i metodi per la determinazione dell’arm’s lenght previsti dalla Guidelines OCSE, evidenza al capitolo 4 differenze ed assonanze tra le due discipline.
Le linee guida OCSE richiedono, ai fini delle imposte sui redditi, che le transazioni tra parti correlate avvengano nel principio dell’arm’s lenght, mentre la legislazione doganale richiede la dimostrazione che “il valore di transazione” su cui calcolare i dazi dovuti non sia alterato al legame tra le parti.
La maggiore criticità, da tempo dibattuta, consiste nella compatibilità dei metodi di valutazione doganale con i metodi adottati dalle Guidelines per definire l’arm’s lenght, dal momento che solo i metodi cosìddetti tradizionali previste da quest’ultime, vale a dire, i metodi CUP, Resale Price e Cost plus, parrebbero riconducibili ai cosìddetti criteri alternativi previsti dal GATT per testare “il valore di transazione”. In questo senso, la guida non fornisce nuove indicazioni operative, ma, da una parte, ricorda il lavoro di coordinamento intrapreso, e tuttora in corso, con l’OCSE per una migliore comprensione del problema; dall’altra, sottolinea che il fine comune delle autorità fiscali e doganali è quello di determinare che il prezzo per le transazione Intercompany corrisponda al prezzo di mercato potenzialmente negoziato da terzi indipendenti  “under normal business conditions”.
 
Utilizzo della “transfer pricing documentation”
Al fine di valorizzare possibili “punti di contatto” tra la disciplina fiscale e doganale, il capitolo 5 della Guida sottolinea, sulla scia di “best practice” già codificate in alcuni Paesi quali Australia,  Stati Uniti e Canada, l’importanza di utilizzare le informazioni contenute nella transfer pricing documentation anche se predisposta per fini fiscali. Secondo la WCO tale documentazione potrebbe essere utile per comprendere la relazione tra venditore e compratore e il modo in cui il prezzo è stato fissato e in generale per analizzare le “circumstances surroding the sale” di cui all’articolo 1.2 del GATT.  
 
Transfer pricing adjustment    
Il documento della WCO affronta anche la problematica dei TP adjustments, ossia di quelle modifiche di prezzo che sono operate in un momento successivo alle operazioni di importazione o esportazione e che sono funzionali al rispetto del principio dell’arm’s lenght. Tali variazioni effettuate ai fini delle imposte sui redditi, specie se operate direttamente dai contribuenti attraverso note di credito/debito in grado di impattare direttamente sul prezzo, dovrebbero essere ricondotte in dogana per la necessaria revisione dei dazi applicati.
Il documento dà atto che l’approccio a tale problematica non risulta essere univoco: qualche Amministrazione doganale considera gli aggiustamenti di TP ed effettua corrispondenti aggiustamenti di dazi doganali, altre amministrazioni tendono a considerare solo gli aggiustamenti upwards (che comportano dazi maggiori) ma non considerano gli aggiustamenti downwards (che implicano il rimborso di dazi pagati in eccesso), altre amministrazioni ancora considerano solo gli aggiustamenti operati dalle autorità fiscali. LA WCO sottolinea che, come richiesto dal mondo del business, è importante raggiungere un approccio comune su tale problematica. A tale fine il documento ricorda che i TP adjustments al ribasso dovrebbero comportare il rimborso dei dazi doganali secondo quanto previsto dalla Revised Kyoto Convention. Infine, per eliminare la problematica dell’asimmetria temporale tra TP adjustments e momento di imposizione doganale, viene suggerito l’utilizzo di procedure di rettifica in grado di recepire i TP quali ad esempio la dichiarazione provvisoria di valore di cui all’art. 13 dell’Agreement che consente alle dogane di accettare valori provvisori all’importazione definiti in un periodo successivo concordato con l’operatore.
 
Ruling doganale  
Dal punto di vista operativo, al fine di diminuire l’incertezza, il documento sollecita le Amministrazioni doganali ad introdurre gli advance rulings for Customs valuation.
Tali tipi di rulings, previsti dall’articolo 3 del WTO Trade Facilitation Agreement per permettere un confronto preventivo tra Amministrazione doganale e businesses al fine di definire classificazione e origine della merce, potrebbero essere utilizzati, a parere della WCO, anche per esaminare se, ed eventualmente in che modo, l’appartenenza al medesimo gruppo possa avere influenzato la determinazione del prezzo.
 
       
 
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/wco-pubblicata-guida-ad-hoc-transfer-price-e-valore-dogana