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Il Bahrain introduce l’Iva.
Si inizia dal 1° gennaio 2019

Aliquota ordinaria al cinque per cento come negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita

GRATTACIELI BAHRAIN
L’Imposta sul valore aggiunto fa il suo esordio nel Regno del Bahrain. Lo scorso 9 ottobre il Parlamento del Paese ha, infatti, approvato la legge che introduce l’imposta sui consumi, che scatterà dal 1° gennaio 2019 con un’aliquota fissata al 5% da applicarsi in via generale a cessioni di beni e prestazioni di servizi e alle importazioni realizzate nel Paese.
Si tratta dell’atto operativo che segue alla scelta compiuta dal Regno già nel 2016, con la sottoscrizione del Unified Agreement for Vat, l’accordo con cui i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) si sono impegnati a introdurre l’Iva nel proprio ordinamento, dotandosi di una disciplina comune molto dettagliata che favorisse l’armonizzazione dei sistemi nazionali che sarebbero stati in futuro adottati. Dei sei Stati sottoscrittori, tuttavia, il Bahrain è solo la terza giurisdizione ad aver dato seguito all’accordo, dopo l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che hanno introdotto una propria disciplina Iva già dal 1° gennaio 2018, mentre gli altri aderenti all’intesa, Oman, Qatar e Kuwait, devono ancora implementare l’imposta.
 
Tre tipologie di tassazione: aliquote al 5% o allo 0% più alcune operazioni esenti
Come previsto nell’accordo quadro sottoscritto con gli altri Paesi Gcc, l’imposta graverà sulle cessioni di beni, le importazioni e le prestazioni di servizi con un’aliquota ordinaria pari al 5%. Faranno eccezione alcuni settori e tipologie di beni e prestazioni, specificamente indicati nel regio decreto fiscale, per i quali è prevista l’applicazione di un’aliquota pari a zero oppure l’esenzione dall’imposta. Rientrano nella prima casistica le operazioni riguardanti l’istruzione, il trasporto locale, salute (inclusi gli acquisti e le importazioni di medicinali e forniture mediche) oltre che specifici beni tra cui alcuni generi alimentari, le nuove costruzioni in edilizia, o ancora petrolio, gas e loro derivati. Per queste operazioni, che tecnicamente sono imponibili anche se il cliente non pagherà alcuna Iva essendo l’aliquota d’imposta pari a zero, i venditori o prestatori di servizi potranno comunque recuperare l’eventuale Iva pagata a monte sugli acquisti. La normativa contiene inoltre l’elenco di altre tipologie di cessioni o prestazioni di servizi che vengono considerate esenti, come la vendita e la locazione di immobili, alcuni servizi finanziari e diverse importazioni. Anche se l’effetto sul cliente finale è quello di non subire nessun ricarico d’imposta come nel caso dell’aliquota Iva a zero, sulle operazioni effettuate in regime di esenzione gli esercenti o i prestatori non potranno recuperare l’imposta già pagata sugli acquisti.
 
 
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