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CRS: sullo scambio informazioni
nuove adesioni all’accordo

Si tratta di Australia, Canada, Cile, Costarica, India, Indonesia e Nuova Zelanda

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Il 4 giugno scorso Australia, Canada, Cile, Costarica, India, Indonesia e Nuova Zelanda hanno sottoscritto l’MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), l’accordo multilaterale che insieme al nuovo standard di trasmissione, denominato Common Reporting Due Diligence Standard (CRS), consente lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti finanziari.
 
Con questa firma sono 61 gli Stati aderenti dell’MCAA, che si aggiungo ai 51 che hanno firmato per la prima volta l’accordo nel corso del meeting annuale del Global Forum OCSE di Berlino del 28 e 29 ottobre del 2014.
Il 19 novembre 2014 anche la Svizzera ha sottoscritto l’accordo e lo scorso 14 maggio ed con la recente firma di Seychelles e Ghana gli Stati firmatari sono diventati 54.
 
Su 61 Stati aderenti all’accordo, 50 (tra cui l’Italia) si sono impegnati a implementare la prima trasmissione di dati entro settembre 2017 (cd. Early Adopters Group), mentre Albania, Aruba, Australia, Austria, Canada, Cile, Costarica Ghana, Indonesia, Nuova Zelanda e Svizzera hanno formalizzato il loro impegno per il mese di settembre dell’anno successivo.
 
Con riferimento alla Svizzera, l’adesione allo standard OCSE ha comportato anche la sottoscrizione, lo scorso 27 maggio, del Protocollo di modifica dell’Accordo con l’Unione Europea del 26.10.2004 che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (cd. direttiva risparmio), il quale prevedeva una forma limitata di scambio automatico di informazioni relative ai redditi derivanti da rapporti finanziari detenuti da soggetti nell’Unione europea in Svizzera. In alternativa, a fronte del mancato assoggettamento a questa forma di scambio informativo, i redditi prodotti erano assoggettati alla cd. Euroritenuta.
Originariamente tale accordo era stato ratificato con la decisione del Consiglio n. 2004/911/CE del 2 giugno 2004.
 
La direttiva risparmio è stata recentemente rivista dalla direttiva n. 2014/48/UE del 24 marzo 2014.
 
Il nuovo accordo, denominato accordo tra l’Unione europea e la Confederazione elvetica sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale:
  • applica lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, andando a recepire il contenuto dell’MCAA. Tale standard è recepito al punto tale che l’articolo 8 del trattato prevede la consultazione tra le parti contraenti per adeguare lo stesso ad eventuali modifiche che l’OCSE dovesse successivamente adottare. Inoltre nella dichiarazione congiunta le parti contraenti hanno convenuto che “i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti [MCAA] e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato [CRS] dall'OCSE dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati”;
  • prevede obblighi di adeguata verifica in linea con lo standard CRS;
  • prevede lo scambio di informazioni su richiesta secondo lo standard dell’OCSE vigente (articolo 26 del Modello di Convenzione e relativo Commentario all’articolo);
  • include una disposizione concernente l’esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra società consociate, che di fatto estende ai rapporti tra Unione Europea e Svizzera il contenuto delle Direttive Madre-Figlia (direttiva n. 90/435/CEE) ed Interessi e Royalties (Direttiva n. 2003/49/CE). Tale disposizione è stata ripresa senza modifiche dal precedente Accordo (art. 9, equivalente al precedente articolo 15).
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