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Francia: ok ad accordo antievasione
con la Ue su Saint-Barthélemy

L’intesa prevede l’uso di strumenti contenuti in due direttive comunitarie

san barthelemy
Con la decisione 2013/671/UE del Consiglio, veniva stabilito un accordo tra l’Unione europea e la Francia per prevedere l’applicazione, nello specifico per la comunità di Saint-Barthélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità.
L’accordo è stato firmato il 17 febbraio 2014 ma con la previsione di una sua conclusione successiva. Come noto, la comunità di Saint-Barthélemy pur essendo parte integrante della Francia, non fa più parte dell’Unione europea dal primo gennaio 2012 come previsto nella decisione 2010/718/2010.
 
Ecco che allora, in considerazione del cambiamento di status, tale accordo mira a garantire l’applicazione dei meccanismi, in particolare, finalizzati alla lotta alla frode e all’evasione fiscali transfrontaliere, di cui alla direttiva 2011/16/UE e alla direttiva 2003/48/CE del Consiglio Ue. Con riferimento alla comunità in questione l’Unione europea e la Francia, ovvero le parti, hanno stabilito per la stessa la continuazione dell’applicazione degli atti giuridici dell’Unione e hanno precisato come la Commissione europea nonché il Consiglio svolgono gli stessi compiti, previsti dalle suddette direttive, al fine di una migliore cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati membri.
 
L’articolo 2, stabilisce quali sono gli atti giuridici dell’Unione che, in relazione all’accordo, si applicano alla comunità.  Si tratta di tutti gli atti giuridici previsti nelle citate direttive 16 e 48 nonché alle successive modifiche ed integrazioni. Le parti contraenti, all’articolo 3, precisano come le autorità, gli uffici centrali e i servizi di collegamento, i funzionari designati sono investiti delle stesse funzioni e competenze ai fini dell’applicazione della normativa europea come previsto e richiamato nell’articolo 1. Quanto all’attività di controllo, l’articolo 4, stabilisce che la Francia trasmette alla Commissione europea le statistiche e le informazioni sull’applicazione dell’accordo, nelle forme e nelle scadenze previste per gli altri territori francesi a cui le direttive di sono applicabili. E’ altresì prevista una procedura amichevole tra le autorità competenti nel caso di dubbi sull’attuazione o sull’interpretazione dell’accordo che possa tradursi in difficoltà relazionali tra le autorità della comunità e quelle degli Stati membri.
 
In caso di controversie, pertanto, le autorità dovranno sforzarsi di risolverle in via amichevole e di ciò ne devono informare la Commissione europea che, in relazione alle questioni di interpretazione, può partecipare alle consultazioni se ne viene fatta specifica richiesta da parte di una delle autorità competenti coinvolte. In caso di controversia tra le parti, articolo 4, non si può presentare ricorso alla Corte di giustizia europea se non dopo essersi riunite e tentato con la procedura amichevole. A tal riguardo la Corte, adita su istanza di parte, ha esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie in merito alla applicazione o alla interpretazione dell’accordo. L’articolo 8, per finire, stabilisce la durata indeterminata dell’accordo, fatto salva la possibilità di denuncia della parte. Denuncia che deve essere fatta per iscritto attraverso il canale diplomatico. In tal caso, la cessazione degli effetti dell’accordo decorrono dal dodicesimo mese dopo il ricevimento del preavviso.
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