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Germania: per le navi ormeggiate,
ok a riduzione della tariffa elettrica

Il Consiglio ha espresso il proprio consenso alla proroga dell’autorizzazione

porto di amburgo
Il Consiglio dell’Ue ha autorizzato la Germania ad applicare all’elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto, una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
 
La direttiva 2003/96/CE ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresa l'elettricità, consentendo di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione. L’articolo 10 della predetta direttiva, fissa i livelli minimi di tassazione da applicare all’elettricità, al di sopra dei quali gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile nel rispetto della direttiva 92/12/CEE. In determinate circostanze o talune condizioni di natura strutturale è opportuno fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell’elettricità.
 
La Germania, con la decisione di esecuzione 2011/445/UE del Consiglio, era stata autorizzata ad applicare fino al 16 luglio, un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra e fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Il 26 febbraio la Germania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare sull'energia elettrica un'aliquota di imposta ridotta, adducendo come motivazione principale il fatto che l’uso dell’energia elettrica erogata dagli impianti di terra, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria delle località portuali rispetto al consumo di combustibili bunker a bordo delle navi.
 
Nella sua decisione, il Consiglio dell’Unione ha valutato gli eventuali aspetti di distorsione del mercato che una simile decisione può comportare, chiarendo che nel caso di specie non si va a pregiudicare la concorrenza nel periodo in cui viene applicata l’esenzione a causa dell’attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione. In virtù di quanto sopra specificato, il Consiglio concede l’autorizzazione richiesta, garantendo che la Germania possa applicare l’attuale riduzione dell’imposta con decorrenza dal 17 luglio e senza discontinuità rispetto alla disposizione precedente. L’esenzione, così come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, sarà concessa per un periodo di sei anni e dovrebbe cessare alla data in cui le norme generali relative ai vantaggi fiscali sull’elettricità erogata dagli impianti di terra diventano applicabili con un futuro atto legislativo dell’Unione.
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