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Iva: il Consiglio Ue dice sì
a Ungheria su misura di deroga

L’obiettivo è combattere l’evasione dell’imposta nel settore agricolo

sede consiglio ue
La decisione comunitaria autorizza l’Ungheria a introdurre una misura speciale in deroga all’articolo 193 della direttiva 112 del 2006. La misura, derogatoria e temporanea, prevede di designare come debitore dell’IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti. Un accorgimento introdotto, in deroga al sistema comune dell’Iva, che ha ricevuto il placet del Consiglio europeo come strumento di lotta al fenomeno dell’evasione fiscale. Si tratta di una decisione presa a seguito della manifestata esigenza, da parte dell’Ungheria, di contrastare il mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
 
Perché una misura speciale?
La decisione comunitaria, che ha accolto la richiesta del governo ungherese, è la n. 624 del 4 ottobre 2012. L’Ungheria, presentando la richiesta al Consiglio europeo, ha evidenziato, in taluni settori produttivi, nel ramo dei prodotti agricoli non trasformati, il proliferare di casi di mancato versamento dell’Iva dovuta su operazioni di compravendita dei prodotti agricoli. Tale comportamento fraudolento, inoltre, è adottato da diversi operatori del settore sia negli scambi che avvengono nel mercato interno sia nelle operazioni intracomunitarie. 
 
L’acquirente diventa debitore Iva
In sostanza, l’intervento normativo consiste nel rendere debitore di imposta, ai fini Iva, il soggetto destinatario dei prodotti agricoli non trasformati. Ecco che allora, si viene a derogare al meccanismo ordinario per il quale soggetto passivo dell’imposta è il fornitore dei beni ceduti. L’obiettivo è di evitare che il comportamento evasivo si espanda fino a coinvolgere il settore della trasformazione dei prodotti. A tale scopo, lo Stato ungherese è stato invitato dalla Commissione europea a prendere gli accorgimenti necessari anche in sede di dichiarazioni fiscali e di attività di controllo. 
 
L’entrata in vigore
Trattandosi di una misura speciale, la sua durata non può che essere limitata nel tempo. Per la precisione, l’orizzonte temporale di applicazione è di due anni che termineranno il 30 giugno del 2014. Infatti, per assicurarsi l’efficacia della misura, è stata prevista l’adozione retroattiva già dal 1° luglio del 2012. 
 
Fonte: decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 2012/624/UE
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